La Segreteria per la Comunicazione รจ stata istituita da Papa Francesco con Lettera Apostolica del 27 giugno 2015, in forma di Motu Proprio, Lโattuale contesto comunicativo. Al nuovo Dicastero della Curia Romana รจ affidato il compito di ristrutturare complessivamente, attraverso un processo di riorganizzazione e di accorpamento, ยซtutte le realtร che, in diversi modi, fino ad oggi, si sono occupate della comunicazioneยป, al fine di ยซrispondere sempre meglio alle esigenze della missione della Chiesaยป. In tal modo si intende ripensare il sistema comunicativo della Santa Sede.
Con tale ristrutturazione la Sede Apostolica potrร cosรฌ avvalersi del Dicastero come referente unitario della comunicazione, sempre piรน complessa e interdipendente nellโattuale scenario mediatico.
STATUTO DELLA SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE
Preambolo
La Segreteria per la Comunicazione รจ costituita per rispondere allโattuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dellโinterattivitร . Tale nuova situazione impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si รจ sviluppato allโinterno dellโassetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda verso una integrazione e gestione unitaria.
Capitolo I
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Natura e competenza
Art. 1
ยง1. La Segreteria per la Comunicazione รจ il Dicastero della Curia Romana a cui รจ affidato dal Santo Padre il sistema comunicativo della Sede Apostolica, in conformitร col Motu Proprio Lโattuale contesto comunicativo del 27 giugno 2015.
ยง2. La Segreteria per la Comunicazione, in unitร strutturale e nel rispetto delle relative caratteristiche operative, unifica tutte le realtร della Santa Sede che si occupano della comunicazione, affinchรฉ lโintero sistema risponda in modo coerente alle necessitร della missione evangelizzatrice della Chiesa.
ยง3. La Segreteria per la Comunicazione accoglierร ugualmente modelli, innovazioni tecniche e forme di comunicazione che possano eventualmente sorgere in avvenire, per integrarle nello stesso sistema a disposizione della Santa Sede, nella sua missione.
Art. 2
ยง1. Nel compimento delle proprie funzioni, la Segreteria per la Comunicazione agisce in collaborazione con i restanti Dicasteri competenti, in ragione della materia ed in particolare con la Segreteria di Stato.
ยง2. Alla Segreteria per la Comunicazione spetta di supportare i Dicasteri della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Cittร del Vaticano e gli altri organismi che hanno sede nello Stato della Cittร del Vaticano, ovvero che dipendono dalla Sede Apostolica nella loro attivitร di comunicazione.
Capitolo II
Struttura del Dicastero
Art. 3
Seguendo le disposizioni in vigore sulla composizione dei Dicasteri:
ยง1. Il Prefetto, nominato dal Romano Pontefice ad quinquennium, regge, dirige e sovraintende allโattivitร del Dicastero e rappresenta la Segreteria per la Comunicazione anche nei rapporti con entitร esterne alla Santa Sede.
ยง2. Il Segretario, nominato dal Romano Pontefice ad quinquennium, assiste e coadiuva il Prefetto nel trattare gli affari della Segreteria per la Comunicazione, nel dirigere il personale e le attivitร a lui affidate dal Prefetto, assicurando il raccordo tra le varie Direzioni di cui agli articoli successivi.
ยง3. I Membri del Dicastero, nominati dal Romano Pontefice ad quinquennium, sono scelti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
ยง4. Tra i Consultori del Dicastero, nominati dal Romano Pontefice ad quinquennium, sono annoverati chierici ed altri fedeli di diversa provenienza, esperti nelle attivitร peculiari svolte dalla Segreteria per la Comunicazione, in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti.
Art. 4
ยง1. I Membri vengono convocati per le questioni che presentano carattere di principio generale o per altre che il Prefetto ritenga necessario siano trattate in questo modo. Tutti i Membri devono essere convocati tempestivamente per le Sessioni plenarie, da celebrarsi almeno ogni due anni. Per le Sessioni ordinarie, รจ sufficiente la convocazione dei Membri che si trovano nellโUrbe.
ยง2. A tutte le Sessioni partecipa il Segretario con diritto di voto.
Art. 5
ยง1. La Segreteria per la Comunicazione รจ articolata in Direzioni.
ยง2. Ognuna delle Direzioni dipende direttamente dal Prefetto e dal Segretario. Esse, in forza della loro competenza, sono paritetiche nellโesercizio della loro attivitร . Mantengono fra loro unโintrinseca unitร , assicurando la collaborazione e lโinterazione nelle materie e nelle attivitร comuni.
ยง3. Ciascuna Direzione avrร un proprio Direttore nominato ad quinquennium dal Romano Pontefice su proposta del Prefetto e per il tramite della Segreteria di Stato.
ยง4. Le Direzioni sono le seguenti: Direzione per gli Affari Generali, Direzione Editoriale, Direzione della Sala Stampa della Santa Sede, Direzione Tecnologica, Direzione Teologico Pastorale.
ยง5. Secondo le esigenze, potranno essere istituite dal Prefetto altre Direzioni, dopo aver ascoltato gli organi collegiali del Dicastero e con il nulla osta della Segreteria di Stato.
Art. 6
ยง1. Il Consiglio della Segreteria per la Comunicazione ha la funzione di elaborare le linee guida generali delle attivitร del Dicastero, sotto la direzione, il coordinamento e con lโapprovazione del Prefetto e del Segretario.
ยง2. Il Consiglio รจ composto dal Prefetto stesso, dal Segretario, dai Direttori e Vice Direttori delle varie Direzioni.
ยง3. Il Consiglio รจ presieduto dal Prefetto, coadiuvato dal Segretario.
ยง4. ร compito del Segretario, di cui allโart. 3 ยง2, vigilare sullโattuazione organica delle linee guida emanate dal Consiglio della Segreteria per la Comunicazione.
Art. 7
ยง1. Il Prefetto potrร proporre alla Superiore Autoritร , per il tramite della Segreteria di Stato, lโistituzione di altre entitร o di enti collegati con la Santa Sede, connessi alla Segreteria per la Comunicazione, al fine di salvaguardare particolari esigenze di natura giuridica, editoriale o economica che le singole attivitร della Segreteria per la Comunicazione dovessero presentare nello svolgimento delle relative funzioni.
ยง2. In modo analogo, valutata ogni circostanza, il Prefetto doterร le singole Direzioni dellโorganizzazione interna adatta al raggiungimento delle funzioni assegnate, istituendo eventualmente Servizi autonomi e designando i responsabili secondo le norme vigenti.
Capitolo III
Direzioni
Art. 8
Alla Direzione per gli Affari Generali compete sotto la guida del Segretario:
1ยฐ. la cura e la gestione degli affari comuni delle Direzioni;
2ยฐ. lโamministrazione, lโorganizzazione e la formazione delle risorse umane;
3ยฐ. lโamministrazione, il controllo di gestione e lo sviluppo delle procedure interne;
4ยฐ. gli affari legali in ambito contrattuale, contenzioso, relativi ai diritti di proprietร intellettuale e, in generale, alla tutela dei diritti sugli scritti, sulla voce, sulle foto e immagini video, nonchรฉ alla tutela delle posizioni giuridiche e di quantโaltro necessario alla attivitร della Segreteria per la Comunicazione, nel rispetto della legge vigente sulla protezione del diritto di autore e ferme restando le attuali competenze della Segreteria di Stato, la cui autorizzazione รจ necessaria per procedere in ambito contenzioso.
5ยฐ. lโamministrazione delle attivitร tecnico produttive della Segreteria per la Comunicazione, la logistica in relazione alla materia propria, gli approvvigionamenti di beni e servizi tenendo conto delle prerogative del Dicastero competente in materia;
6ยฐ. il coordinamento delle iniziative e delle partecipazioni di carattere internazionale delle Direzioni e degli Organismi collegati alla Segreteria per la Comunicazione.
Art. 9
Alla Direzione Editoriale compete:
1ยฐ. lโindirizzo e il coordinamento di tutte le linee editoriali di competenza della Segreteria per la Comunicazione;
2ยฐ. lo sviluppo strategico delle nuove forme di comunicazione;
3ยฐ. lโintegrazione efficace dei media tradizionali con il mondo digitale, con lโattenzione costante alla dimensione universale della comunicazione della Santa Sede.
Art. 10
Alla Direzione della Sala Stampa della Santa Sede compete:
1ยฐ. pubblicare e divulgare le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del Romano Pontefice sia lโattivitร della Santa Sede, attenendosi alle indicazioni della Segreteria di Stato.
2ยฐ. ospitare e moderare conferenze stampa e briefing; rispondere in modo ufficiale alle domande dei giornalisti sullโattivitร del Romano Pontefice, dei Dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi della Santa Sede o vaticani, dopo aver consultato la Segreteria di Stato.
Art. 11
Alla Direzione Tecnologica compete:
1ยฐ. la gestione integrata delle piattaforme e dei servizi tecnologici necessari allโattivitร comunicativa della Segreteria per la Comunicazione ed il loro sviluppo a supporto dellโevoluzione dei mezzi di comunicazione della Santa Sede;
2ยฐ. la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per essere al passo con lโaggiornamento tecnologico globale;
3ยฐ. la progettazione di nuovi servizi e lo sviluppo di quelli esistenti, con una costante attenzione alla compatibilitร tecnologica della comunicazione universale della Santa Sede, in relazione alle differenti condizioni di sviluppo delle Chiese particolari;
4ยฐ. la definizione ed applicazione di processi che siano aderenti alle normative vaticane e internazionali vigenti nel campo delle tecnologie per lโinformazione e la comunicazione, nonchรฉ alle migliori pratiche del settore.
Art. 12
Alla Direzione Teologico Pastorale compete:
1ยฐ. elaborare una visione teologica della comunicazione a cui conformare il contenuto di ciรฒ che si comunica;
2ยฐ. promuovere lโattivitร pastorale del Romano Pontefice, in parole e immagini e contestualizzarla con contenuti teologici che le siano di supporto;
3ยฐ. promuovere una formazione teologico-pastorale, tessendo una rete con le Chiese particolari e con le associazioni cattoliche attive nel campo della comunicazione;
4ยฐ. sensibilizzare il popolo cristiano affinchรฉ prenda coscienza, specialmente in occasione della celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, dellโimportanza dei mezzi di comunicazione, nella promozione del messaggio cristiano e del bene comune.
Capitolo IV
Personale e Uffici
Art. 13
ยง.1. La Segreteria per la Comunicazione รจ dotata di risorse umane e materiali adeguati, proporzionati alle sue funzioni istituzionali, entro i limiti stabiliti dalla sua tabella organica.
ยง.2. Il personale ed i consulenti esterni della Segreteria per la Comunicazione sono scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e dotate di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie che rientrano nellโambito di attivitร del Dicastero. Ogni conflitto di interesse, che dovesse sorgere durante il loro mandato, deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo, in accordo con i Superiori del Dicastero.
ยง3. Per la nomina, lโassunzione e lโimpiego del personale, considerata la specificitร delle attivitร svolte dalla Segreteria per la Comunicazione, si osserveranno il Regolamento Generale della Curia Romana ed il Regolamento proprio del Dicastero, nonchรฉ le altre disposizioni della Sede Apostolica date in materia.
Art. 14
Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso della Segreteria per la Comunicazione sono:
ยง1. usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
ยง2. protetti in modo da garantire la loro sicurezza, integritร e confidenzialitร ;
ยง3. coperti dal segreto dโufficio.
Art. 15
ยง1. La Segreteria per la Comunicazione ha un archivista responsabile della conservazione degli archivi della Segreteria stessa, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro allโinterno dello Stato della Cittร del Vaticano o in una zona extraterritoriale vaticana.
ยง2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire lโottimale custodia e conservazione dei documenti (anche audiovisivi e sonori, in formato analogico e/o digitale) che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto รจ nella normativa vigente in materia.
Art. 16
La lingua di lavoro utilizzata dalla Segreteria per la Comunicazione รจ lโitaliano.
Art. 17
La Segreteria per la Comunicazione predispone il proprio Regolamento a norma di quanto disposto dal Regolamento Generale della Curia Romana.
Art. 18
Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Diritto Canonico, in particolare le norme che definiscono la struttura della Curia Romana ed il relativo Regolamento.
Capitolo V
Norma transitoria
Art. 19
ยง1. Ai sensi dellโart.1 del Motu Proprio Lโattuale contesto comunicativo, nella Segreteria per la Comunicazione, nei tempi e secondo le modalitร stabilite o da stabilire, confluiranno gli Organismi che lo stesso documento pontificio ha indicato, ovvero: il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della Santa Sede, il Servizio Internet Vaticano, la Radio Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, LโOsservatore Romano, la Tipografia Vaticana, il Servizio Fotografico e la Libreria Editrice Vaticana. La Segreteria per la Comunicazione assumerร altresรฌ il sito web istituzionale della Santa Sede e la titolaritร della gestione nelle reti sociali della presenza del Romano Pontefice.
ยง2 Le suddette entitร proseguiranno nelle loro rispettive attivitร , osservando le proprie norme in vigore, attenendosi perรฒ alle indicazioni date dal Prefetto, fino alla data in cui confluiranno nella Segreteria per la Comunicazione, momento a partire dal quale saranno abrogate.
ยง 3. Sentita la Segreteria di Stato, il Prefetto stabilirร la data e le modalitร in base alle quali, a norma dellโart. 1 del Motu Proprio Lโattuale contesto comunicativo, i singoli Organismi confluiranno nella Segreteria per la Comunicazione.
ยง4. Nel corso del processo di integrazione dei diversi enti, si osserveranno i Regolamenti, le Direttive o le altre disposizioni man mano emanati dalla Segreteria per la Comunicazione, nel quadro delle norme generali della Santa Sede e nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti.
Il presente Statuto viene approvato ad experimentum per tre anni.
Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su LโOsservatore Romano, entrando in vigore il 1ยฐ ottobre 2016, e quindi pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis.
Dato in Vaticano, dal Palazzo Apostolico, il 6 settembre 2016, quarto di Pontificato.
FRANCESCO