Presentazione
In ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio
Dio รจ presente ed agisce nella nostra storia. Lo Spirito Santo, che sgorga dal cuore di Cristo risorto, opera nella Chiesa con divina libertร e ci offre tanti doni preziosi che ci aiutano nel cammino della vita e stimolano la nostra maturazione spirituale in fedeltร al Vangelo. Questโazione dello Spirito Santo include pure la possibilitร di arrivare ai nostri cuori attraverso alcuni eventi soprannaturali, come ad esempio le apparizioni o visioni di Cristo o della Vergine Santa e altri fenomeni.
Tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternitร e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi Santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietร popolare di molti popoli. Cโรจ tanta vita e tanta bellezza che il Signore semina al di lร dei nostri schemi mentali e delle nostre procedure! Per questa ragione, le Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali che ora presentiamo non vogliono essere necessariamente un controllo nรฉ, ancor meno, un tentativo di spegnere lo Spirito. Nei casi piรน positivi di eventi di presunta origine soprannaturale, infatti, ยซsi incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spiritualeยป (I, n. 17).
San Giovanni della Croce constatava ยซquanto bassi, insufficienti, e in qualche modo, impropri siano le parole e i termini usati in questa vita per trattare delle cose divineยป. [1] Nessuno puรฒ esprimere pienamente le imperscrutabili vie di Dio nelle persone: ยซI santi dottori, per quanto ne abbiano parlato e ne continuino a parlare, non riescono a spiegarlo con parole, come del resto neppure a parole รจ stato dettoยป. [2] Perchรฉ ยซla via per andare a Dio รจ cosรฌ segreta e occulta per lโanima, come per il corpo รจ quella del mare, su cui non si conoscono sentieri e ormeยป. [3] In realtร , ยซessendo quindi un artefice soprannaturale, Egli costruirร in ogni anima lโedificio soprannaturale che vorrร ยป. [4]
Allo stesso tempo bisogna riconoscere che in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale si rilevano delle criticitร molto serie a danno dei fedeli e in questi casi la Chiesa deve agire con tutta la sua sollecitudine pastorale. Mi riferisco, ad esempio, a un uso di simili fenomeni per trarre ยซlucro, potere, fama, notorietร sociale, interesse personaleยป (II, art. 15,4ยฐ), che puรฒ arrivare persino alla possibilitร di compiere atti gravemente immorali (cfr. II, art.15,5ยฐ) o addirittura ยซcome mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusiยป (II, art. 16).
Non si deve ignorare neppure, in occasione di simili eventi, la possibilitร di errori dottrinali, di indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario, ecc. Da ultimo, esiste pure la possibilitร che i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad unโiniziativa divina, ma che รจ soltanto frutto della fantasia, del desiderio di novitร , della mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.
Nel suo discernimento in questo ambito, la Chiesa pertanto ha bisogno di procedure chiare. Le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni che si applicavano fino ad oggi erano state approvate da San Paolo VI nel 1978, piรน di quarantโanni fa, in forma riservata e furono pubblicate ufficialmente solo 33 anni dopo, nel 2011.
La recente revisione
Con lโapplicazione delle Norme del 1978 si constatava, tuttavia, che le decisioni esigevano tempi molto lunghi, persino diversi decenni, e che in questo modo si arrivava troppo tardi con il necessario discernimento ecclesiale.
La loro revisione ebbe inizio nel 2019, attraverso le varie consultazioni previste dallโallora Congregazione per la Dottrina della Fede (Congresso, Consulta, Feria IV e Plenaria). Lungo questi cinque anni sono state elaborate diverse proposte di revisione, tutte perรฒ giudicate insufficienti.
Nel Congresso del Dicastero del 16 novembre 2023, si รจ infine ravvisata la necessitร di una revisione globale e radicale del progetto fino a quel momento elaborato, ed รจ stata preparata unโaltra bozza di documento, totalmente ripensata nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del Vescovo diocesano e del Dicastero.
La nuova stesura รจ stata sottoposta allโesame di una Consulta ristretta, che si รจ tenuta il 4 marzo 2024, nel corso della quale il parere generale รจ stato positivo, anche se sono state sollevate alcune osservazioni migliorative, integrate nella successiva bozza del documento.
Il testo รจ stato poi studiato nella Feria IV del Dicastero, tenutasi il 17 aprile 2024, durante la quale i Cardinali e i Vescovi membri hanno dato la loro approvazione. Infine, le nuove Norme sono state presentate il 4 maggio 2024 al Santo Padre che le ha approvate e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo la loro entrata in vigore il 19 maggio 2024, nella solennitร di Pentecoste.
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Ragioni della nuova stesura delle Norme
Nella Prefazione alla pubblicazione delle Norme del 1978, avvenuta nel 2011, lโallora Prefetto, il Card. William Levada, chiariva che lo stesso Dicastero era competente per esaminare i casi di ยซapparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturaleยป. Quelle Norme , infatti, stabilivano che ยซspetta alla Sacra Congregazione giudicare ed approvare il modo di procedere dellโOrdinarioยป o ยซprocedere ad un nuovo esameยป (IV, 2).
In passato, la Santa Sede sembrava accettare che i Vescovi facessero dichiarazioni come queste: ยซ Les fidรจles sont fondรฉs ร la croire indubitable et certaine ยป (Decreto del Vescovo di Grenoble, 19 settembre 1851), ยซNon si puรฒ mettere in dubbio la realtร delle lacrimazioniยป (Vescovi di Sicilia, 12 dicembre 1953). Ma queste espressioni erano in contrasto con la convinzione della Chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare lโautenticitร di questi eventi. Perciรฒ, alcuni mesi dopo questโultimo caso, lโallora SantโUffizio aveva chiarito che ยซnon ha ancora preso alcuna decisione in merito alla Madonnina delle Lacrimeยป (2 ottobre 1954). Inoltre, piรน recentemente, riferendosi al caso di Fatima, lโallora Congregazione per la Dottrina della Fede ha spiegato che lโapprovazione ecclesiastica di una rivelazione privata mette in evidenza che ยซil relativo messaggio non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumiยป (26 giugno 2000).
Nonostante questa chiara presa di posizione, le procedure di fatto seguite dal Dicastero anche negli ultimi tempi erano orientate verso una dichiarazione di โsoprannaturalitร โ o di โnon soprannaturalitร โ da parte del Vescovo, tanto che alcuni Vescovi hanno insistito sulla possibilitร di emettere una dichiarazione positiva del genere. Ancora recentemente, infatti, alcuni Vescovi volevano esprimersi con parole come queste: ยซConstato lโassoluta veritร dei fattiยป, ยซi fedeli devono considerare senza dubbio come veriโฆยป, ecc. Queste espressioni di fatto orientavano i fedeli a pensare che erano obbligati a credere in queste manifestazioni che a volte venivano apprezzate piรน dello stesso Vangelo.
Nella trattazione di simili casi, e in modo particolare nella redazione di un pronunciamento, la prassi seguita da alcuni Vescovi รจ stata quella di chiedere previamente al Dicastero la necessaria autorizzazione. E quando venivano autorizzati a farlo, si chiedeva perรฒ ai Vescovi di non nominare il Dicastero nel pronunciamento. Cosรฌ รจ successo, ad esempio, nei pochissimi casi che hanno raggiunto una conclusione negli ultimi decenni: ยซ Sans impliquer notre Congrรฉgation ยป (Lettera al Vescovo di Gap, 3 agosto 2007); ยซIn tale dichiarazione non sia coinvolto il Dicasteroยป (Congresso dellโ11 maggio 2001, riguardo al Vescovo di Gikongoro). Cioรจ il Vescovo non poteva nemmeno menzionare che cโera stata unโapprovazione del Dicastero. Allo stesso tempo alcuni altri Vescovi, le cui Diocesi erano anche coinvolte in questi fenomeni, chiedevano al Dicastero di pronunciarsi per raggiungere una chiarezza maggiore.
Questo particolare modo di procedere, che ha generato non poca confusione, aiuta a capire che le Norme del 1978 non sono piรน sufficienti e adeguate per guidare il lavoro sia dei Vescovi sia del Dicastero, e ciรฒ diventa ancora piรน problematico oggi, dal momento che difficilmente un fenomeno rimane circoscritto in una cittร o in una Diocesi. Tale constatazione era giร emersa nellโallora Congregazione per la Dottrina della Fede, durante lโAssemblea plenaria del 1974, quando i membri riconoscevano che un evento di presunta origine soprannaturale spesso ยซoltrepassa inevitabilmente i limiti di una Diocesi e anche di una Nazione e [โฆ] il caso arriva automaticamente a delle proporzioni che possono giustificare un intervento dellโAutoritร suprema della Chiesaยป. Allo stesso tempo le Norme del 1978 riconoscevano che era diventato ยซpiรน difficile, se non quasi impossibile , emettere con la debita celeritร i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia ( constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate )ยป ( Norme del 1978, nota preliminare).
Lโaspettativa di una dichiarazione sulla soprannaturalitร di un evento ha avuto come conseguenza che solo pochissimi casi sono giunti a una chiara determinazione. Di fatto, dopo il 1950, sono stati risolti ufficialmente non piรน di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti spesso senza una guida chiara e con il coinvolgimento di persone di molte Diocesi. Pertanto, si presume che tantissimi altri casi siano stati gestiti in maniera diversa oppure addirittura non gestiti.
Per non procrastinare oltre la risoluzione di un caso specifico relativo ad un evento di presunta origine soprannaturale, il Dicastero ha recentemente proposto al Santo Padre di chiudere il relativo discernimento non con una dichiarazione de supernaturalitate , ma con un Nihil obstat , che avrebbe permesso al Vescovo di trarre profitto pastorale da quel fenomeno spirituale. A questa dichiarazione si รจ giunti dopo aver valutato i diversi frutti spirituali e pastorali e lโassenza di criticitร importanti nellโevento. Il Santo Padre ha considerato tale proposta come una โsoluzione giustaโ.
Nuovi aspetti
Gli elementi sopra esposti ci hanno portato a proporre, con le nuove Norme , una procedura diversa rispetto al passato, ma anche piรน ricca, con sei possibili conclusioni prudenziali che possano orientare il lavoro pastorale intorno agli eventi di presunta origine soprannaturale (cfr. I, nn. 17-22). La proposta di queste sei determinazioni finali permette al Dicastero e ai Vescovi di gestire in modo adeguato le problematiche di casi molto diversi tra loro dei quali si ha conoscenza.
Tra queste possibili conclusioni non si include di norma una dichiarazione circa la soprannaturalitร del fenomeno oggetto di discernimento, cioรจ la possibilitร di affermare con certezza morale che esso proviene da una decisione di Dio che lโha voluto in modo diretto. Invece, la concessione di un Nihil obstat indica semplicemente, come giร spiegava Papa Benedetto XVI, che riguardo a quel fenomeno i fedeli ยซsono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesioneยป. Non trattandosi di una dichiarazione sulla soprannaturalitร dei fatti, diventa ancora piรน chiaro, come diceva pure Papa Benedetto XVI, che รจ solo un aiuto ยซdel quale non รจ obbligatorio fare usoยป. [5] Dโaltra parte questo intervento lascia naturalmente aperta la possibilitร che, prestando attenzione allo sviluppo della devozione, in futuro possa esserci bisogno di un intervento diverso.
Si deve notare, inoltre, che arrivare ad una dichiarazione di โsoprannaturalitร โ, per sua natura, non solo richiede un tempo adeguato di analisi, ma puรฒ dare adito alla possibilitร di emettere oggi un giudizio di โsoprannaturalitร โ e anni dopo un giudizio di โnon soprannaturalitร โ. Cosรฌ come, di fatto, รจ accaduto. Vale la pena ricordare un caso di presunte apparizioni degli anni โ50, dove il Vescovo ha dato, nellโanno 1956, una sentenza definitiva di โnon soprannaturalitร โ. Lโanno seguente lโallora SantโUffizio ha approvato i provvedimenti di quel Vescovo. Di seguito si chiese di nuovo lโapprovazione di quella venerazione. Ma nel 1974 la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato, a riguardo delle medesime presunte apparizioni, un constat de non supernaturalitate . Successivamente, nel 1996, il Vescovo del luogo ha riconosciuto quella devozione, e un altro Vescovo sempre dello stesso luogo, nel 2002, ha riconosciuto โlโorigine soprannaturaleโ delle apparizioni, e la devozione si รจ diffusa in altri Paesi. Da ultimo, dietro la richiesta dellโallora Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2020, un nuovo Vescovo ha ribadito โil giudizio negativoโ dato precedentemente sempre dalla stessa Congregazione, imponendo la cessazione di qualsiasi divulgazione riguardante le pretese apparizioni e rivelazioni. Sono stati cosรฌ necessari circa settanta tormentosi anni per arrivare alla conclusione dellโintera vicenda.
Oggi si รจ giunti alla convinzione che queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate, assumendo un coinvolgimento piรน veloce ed esplicito di questo Dicastero ed evitando che il discernimento punti verso una dichiarazione di โsoprannaturalitร โ, con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo. Tale dichiarazione di โsoprannaturalitร โ viene, di norma, sostituita o da un Nihil obstat , che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da unโaltra determinazione adatta alla situazione concreta.
Le procedure, previste dalle nuove Norme , con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, permettono di giungere in un tempo piรน ragionevole a una decisione che aiuti il Vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale.
Tuttavia, rimane ferma la possibilitร che il Santo Padre intervenga autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di unโeventuale dichiarazione di soprannaturalitร degli eventi: si tratta, infatti, di unโeccezione, che di fatto รจ avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi.
Dโaltra parte, come previsto dalle nuove Norme , resta ferma la possibilitร di una dichiarazione di โnon soprannaturalitร โ, solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, ecc.
Riconoscimento di unโazione dello Spirito
La maggior parte dei Santuari, che oggi sono luoghi privilegiati della pietร popolare del Popolo di Dio, non ha mai avuto, nel corso della devozione che lรฌ si esprime, una dichiarazione di soprannaturalitร dei fatti che hanno dato origine a quella devozione. Il sensus fidelium ha intuito che lรฌ vi รจ unโazione dello Spirito Santo e non sono apparse criticitร importanti che abbiano richiesto un intervento dei Pastori.
In molti casi, la presenza del Vescovo e dei sacerdoti in certi momenti, come ad esempio nei pellegrinaggi o nella celebrazione di alcune Messe, era un modo implicito di riconoscere che non cโerano obiezioni gravi e che quellโesperienza spirituale esercitava un influsso positivo sulla vita dei fedeli.
In ogni caso, un โnulla ostaโ permette ai Pastori di agire senza dubbi nรฉ indugi per essere accanto al Popolo di Dio nellโaccoglienza dei doni dello Spirito Santo che possono scaturire in mezzo a questi fatti. Lโespressione โin mezzo aโ, utilizzata nelle nuove Norme , aiuta a capire che, anche se non si emette una dichiarazione di soprannaturalitร sullโevento stesso, comunque si riconoscono con chiarezza i segni di unโazione soprannaturale dello Spirito Santo nel contesto di quanto avviene.
In altri casi, insieme a questo riconoscimento, si ravvisa la necessitร di certi chiarimenti o purificazioni. Puรฒ accadere, infatti, che azioni vere dello Spirito Santo in una situazione concreta, che possono essere giustamente apprezzate, appaiano mescolate ad elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive, o a ยซqualche errore dโordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomenoยป (II, art. 15,2ยฐ). Del resto, ยซnon si puรฒ porre unโesperienza di visione, senza ulteriori considerazioni, di fronte al dilemma rigoroso, o di essere in tutti i punti corretta, oppure di dover essere considerata completamente unโillusione umana o diabolicaยป. [6]
Il coinvolgimento e lโaccompagnamento del Dicastero
ร importante capire che le nuove Norme mettono nero su bianco un punto fermo circa la competenza di questo Dicastero. Da una parte, resta fermo che il discernimento รจ compito del Vescovo diocesano. Dallโaltra, dovendo riconoscere che, oggi piรน che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre Diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare unโapprovazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che questโultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale. Se prima interveniva, ma si chiedeva al Vescovo di non nominarlo neppure, oggi il Dicastero manifesta pubblicamente il suo coinvolgimento e accompagna il Vescovo nella determinazione finale. Nel rendere pubblico quanto deciso si dirร , dunque, ยซdโintesa con il Dicastero per la Dottrina della Fedeยป.
Comunque, come giร contemplato dalle Norme del 1978 (IV, 1 b), anche le nuove Norme prevedono che, in alcuni casi, il Dicastero possa intervenire motu proprio (II, art. 26). Infatti, dopo essere arrivati ad una determinazione chiara, le nuove Norme prevedono che ยซil Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilitร di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomenoยป (II, art. 22, ยง 3) e chiedono al Vescovo di ยซcontinuare a vigilareยป (II, art. 24) per il bene dei fedeli.
Dio รจ sempre presente nella storia dellโumanitร e non smette mai di inviarci i suoi doni di grazia attraverso lโazione dello Spirito Santo, al fine di rinnovare di giorno in giorno la nostra fede in Gesรน Cristo, Salvatore del mondo. Spetta ai Pastori della Chiesa il compito di rendere i loro fedeli sempre attenti a questa presenza di amore della Santissima Trinitร in mezzo a noi, cosรฌ come spetta ad essi il compito di custodire i fedeli da ogni inganno. Queste nuove Norme non sono altro che un modo concreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede si pone a servizio dei Pastori nel docile ascolto dello Spirito che opera nel Popolo fedele di Dio.
Vรญctor Manuel Card. Fernรกndez
Prefetto
Introduzione
1. Gesรน Cristo รจ la Parola definitiva di Dio, ยซil Primo e lโUltimoยป ( Ap 1,17). Egli รจ la pienezza e il compimento della Rivelazione: tutto ciรฒ che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio, Parola fatta carne. Pertanto, ยซlโeconomia cristiana, in quanto รจ lโAlleanza nuova e definitiva, non passerร mai, e non รจ da aspettarsi alcunโaltra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesรน Cristoยป. [7]
2. Nella Parola rivelata vi รจ tutto ciรฒ di cui la vita cristiana necessita. San Giovanni della Croce afferma che il Padre, ยซdandoci il Figlio suo, che รจ la sua parola, lโunica che Egli pronunzi, in essa ci ha detto tutto in una sola volta e non ha piรน niente da manifestare. [โฆ] Non avendo altro da dire poichรฉ, dandoci il Tutto, cioรจ suo Figlio, ha detto ormai in Lui tutto ciรฒ che in parte aveva manifestato in antico ai profeti. Perciรฒ chi oggi volesse interrogare il Signore e chiedergli qualche visione o rivelazione non solo commetterebbe una sciocchezza, ma arrecherebbe unโoffesa a Dio, non fissando i suoi occhi interamente in Cristo per andare in cerca di qualche altra cosa o novitร ยป. [8]
3. Nel tempo della Chiesa, lo Spirito Santo conduce i credenti di ogni epoca ยซalla veritร tutta interaยป ( Gv 16,13) affinchรฉ ยซlโintelligenza della Rivelazione diventi sempre piรน profondaยป. [9] ร lo Spirito Santo, infatti, a guidarci sempre di piรน nella comprensione del mistero di Cristo, poichรฉ, ยซper quanto i misteri e le meraviglie scoperte [โฆ] nel presente stato di vita siano molti, tuttavia ne รจ rimasta da dire e da capire la maggior parte e quindi cโรจ ancora molto da approfondire in Cristo. Questi, infatti, รจ come una miniera ricca di immense vene di tesori, dei quali, per quanto si vada a fondo, non si trova la fine; anzi in ciascuna cavitร si scoprono nuove vene di ricchezzeยป. [10]
4. Se da una parte tutto ciรฒ che Dio ha voluto rivelare lo ha fatto mediante il suo Figlio e nella Chiesa di Cristo vengono messi a disposizione di ogni battezzato i mezzi ordinari di santitร , dallโaltra lo Spirito Santo puรฒ concedere ad alcune persone esperienze di fede del tutto particolari, il cui scopo non รจ ยซquello di โmigliorareโ o di โcompletareโ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla piรน pienamente in una determinata epoca storicaยป. [11]
5. La santitร , infatti, รจ una chiamata che riguarda tutti i battezzati: viene nutrita da una vita di preghiera e dalla partecipazione alla vita sacramentale, e si esprime in unโesistenza intrisa di amore verso Dio e verso il prossimo. [12] Nella Chiesa riceviamo lโamore di Dio, manifestato pienamente in Cristo (cfr. Gv 3,16) e ยซriversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci รจ stato datoยป ( Rm 5,5). Chi si lascia docilmente guidare dallo Spirito Santo fa esperienza della presenza e dellโazione della Trinitร , per cui unโesistenza cosรฌ vissuta, come insegna Papa Francesco, si traduce in una vita mistica che, sebbene ยซpriva di fenomeni straordinari, si propone a tutti i fedeli come esperienza quotidiana di amoreยป. [13]
6. Tuttavia, si verificano talvolta fenomeni (ad es.: asserite apparizioni, visioni, locuzioni interiori o esterne, scritti o messaggi, fenomeni legati a immagini religiose, fenomeni psicofisici e di altra natura) che sembrano oltrepassare i limiti dellโesperienza quotidiana e che si presentano come aventi presunta origine soprannaturale. Parlare in modo accurato di tali eventi puรฒ superare le capacitร del linguaggio umano (cfr. 2Cor 12,2-4). Con lโavvento dei moderni mezzi di comunicazione, tali fenomeni possono attirare lโattenzione o suscitare la perplessitร di numerosi credenti e la loro notizia puรฒ diffondersi assai rapidamente, per cui i Pastori della Chiesa sono chiamati ad affrontare con sollecitudine tali eventi, cioรจ, ad apprezzare i loro frutti, a purificarli da elementi negativi o a mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano (cfr. 1Gv 4,1).
7. Con lo sviluppo degli attuali mezzi di comunicazione, inoltre, e con lโincremento dei pellegrinaggi, questi fenomeni raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, per cui una decisione relativa ad una Diocesi ha delle conseguenze anche altrove.
8. Quando insieme a particolari esperienze spirituali si verificano altresรฌ fenomeni fisici e psicologici che non sono immediatamente spiegabili con lโuso della sola ragione, spetta alla Chiesa il delicato compito di intraprendere un attento studio e discernimento dei fenomeni in parola.
9. Nella sua Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate , Papa Francesco ricorda che lโunico modo di sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo รจ il discernimento, che va chiesto e coltivato nella preghiera. [14] Esso รจ un dono divino che aiuta i Pastori della Chiesa nel realizzare ciรฒ che dice San Paolo: ยซEsaminate ogni cosa, tenete ciรฒ che รจ buonoยป ( 1Ts 5,21). Per assistere i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali nellโoperare un discernimento riguardo ai fenomeni di presunta origine soprannaturale, il Dicastero per la Dottrina della Fede promulga le seguenti Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali .
I. ORIENTAMENTI GENERALI
A. Natura del discernimento
10. Secondo le Norme di seguito riportate, la Chiesa potrร compiere il dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di unโazione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dellโautoritร ecclesiastica competente.
11. Sebbene le seguenti disposizioni prevedano la possibilitร di un discernimento nel senso di cui al n. 10, va precisato che, in via ordinaria, non si dovrร prevedere un riconoscimento positivo da parte dellโautoritร ecclesiastica circa lโorigine divina di presunti fenomeni soprannaturali.
12. Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero un Nihil obstat (cfr. infra, n. 17), tali fenomeni non diventano oggetto di fede โ cioรจ i fedeli non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede โ, ma, come nel caso di carismi riconosciuti dalla Chiesa, ยซrappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi piรน generosamente a lui, radicandosi nel contempo sempre piรน nella comunione con tutto il Popolo cristianoยป. [15]
13. Del resto, anche quando si concede un Nihil obstat per i processi di canonizzazione, ciรฒ non implica una dichiarazione di autenticitร degli eventuali fenomeni soprannaturali presenti nella vita di una persona, cosรฌ come si รจ evidenziato ad esempio nel decreto di canonizzazione di santa Gemma Galgani: ยซ[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius innocentis aeque ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per praesens decretum (quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae Dei charismatibusยป. [16]
14. Nel contempo, occorre constatare che certi fenomeni, che potrebbero avere origine soprannaturale, a volte appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi.
15. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali รจ fatto sin dallโinizio dal Vescovo diocesano, o eventualmente da altra autoritร ecclesiastica di cui ai successivi artt. 4-6, in dialogo con il Dicastero. In ogni caso, non potendo mai mancare una particolare attenzione orientata al bene comune di tutto il Popolo di Dio, ยซil Dicastero si riserva comunque [โฆ] la possibilitร di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e lโuso che ne viene fattoยป. [17] Non si deve ignorare che a volte il discernimento puรฒ occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni allโunitร della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, ecc., che potrebbero provocare scandali e minare la credibilitร della Chiesa.
B. Voti finali
16. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrร giungere a delle conclusioni che si esprimeranno di norma in uno dei termini qui di seguito indicati.
17. Nihil obstat โ Anche se non si esprime alcuna certezza sullโautenticitร soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di unโazione dello Spirito Santo โin mezzoโ [18] a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.
18. Prae oculis habeatur โ Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresรฌ alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.
19. Curatur โ Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo cโรจ giร unโampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano รจ sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.
20. Sub mandato โ Le criticitร rilevate non sono legate al fenomeno in sรฉ, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza unโesperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo unโattivitร pastorale parallela a quella giร presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno รจ affidata o al Vescovo diocesano o a unโaltra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherร di raggiungere un accordo ragionevole.
21. Prohibetur et obstruatur โ Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticitร e i rischi appaiono gravi. Perciรฒ, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che lโadesione a questo fenomeno non รจ consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.
22. Declaratio de non supernaturalitate โ In questo caso il Vescovo diocesano รจ autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno รจ riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, lโintenzione errata o la mitomania.
23. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che nรฉ il Vescovo diocesano, nรฉ le Conferenze episcopali, nรฉ il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre puรฒ autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.
II. PROCEDURE DA SEGUIRE
A. Norme sostanziali
Art. 1 โ Spetta al Vescovo diocesano, in dialogo con la Conferenza episcopale nazionale, esaminare i casi di presunti fenomeni soprannaturali avvenuti nel proprio territorio e di formulare il giudizio finale su di essi, da sottoporre allโapprovazione del Dicastero, compresa lโeventuale promozione di un culto o di una devozione ad essi legati.
Art. 2 โ Dopo aver indagato sugli eventi in questione, spetta al Vescovo diocesano trasmettere i risultati dellโindagine โ svolta secondo le norme di seguito riportate โ con il proprio voto al Dicastero per la Dottrina della Fede e di intervenire secondo le indicazioni fornite dal Dicastero. Spetta al Dicastero, in ogni caso, valutare il modo di procedere del Vescovo diocesano e approvare o meno la determinazione da attribuire al caso specifico da lui proposta.
Art. 3 ยง 1 โ Il Vescovo diocesano si asterrร da ogni dichiarazione pubblica relativa allโautenticitร o soprannaturalitร di tali fenomeni e da ogni coinvolgimento con essi; non deve perรฒ cessare di vigilare per intervenire, se necessario, con celeritร e prudenza seguendo le procedure indicate dalle seguenti norme.
ยง 2 โ Qualora, in collegamento con il presunto evento soprannaturale, dovessero nascere forme di devozione anche senza un vero e proprio culto, il Vescovo diocesano ha il grave dovere di avviare quanto prima unโaccurata indagine canonica al fine di salvaguardare la fede e prevenire abusi.
ยง 3 โ Il Vescovo diocesano abbia particolare cura nel contenere, anche con i mezzi a propria disposizione, manifestazioni religiose confuse, o la divulgazione di eventuali materiali attinenti al presunto fenomeno soprannaturale (ad es.: lacrimazioni di immagini sacre, sudorazioni, sanguinamenti, mutazione di ostie consacrate, ecc.), al fine di non alimentare un clima sensazionalistico (cfr. art. 11, ยง 1).
Art. 4 โ Qualora, sia in ragione del luogo di domicilio delle persone coinvolte nel presunto fenomeno, sia in ragione del luogo di diffusione delle forme di culto o comunque di devozione popolare, fosse implicata la competenza di piรน Vescovi diocesani, costoro, sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede, possono costituire una Commissione interdiocesana che, presieduta da uno dei Vescovi diocesani, provveda allโistruttoria a norma degli articoli seguenti. A tal fine possono servirsi anche dellโaiuto degli uffici preposti della Conferenza episcopale.
Art. 5 โ Nel caso in cui i presunti fatti soprannaturali coinvolgano la competenza di Vescovi diocesani appartenenti alla stessa Provincia ecclesiastica, il Metropolita, sentita la Conferenza episcopale e il Dicastero per la Dottrina della Fede, su mandato del Dicastero, puรฒ assumere lโincarico di costituire e presiedere la Commissione di cui allโart. 4.
Art. 6 ยง 1 โ Nei luoghi ove fosse costituita la Regione ecclesiastica di cui ai cann. 433-434 CIC , e i presunti fatti soprannaturali coinvolgessero quel territorio, il Vescovo Presidente chieda al Dicastero per la Dottrina della Fede lo speciale mandato per procedere.
ยง 2 โ In questo caso le procedure seguiranno, in analogia, quanto previsto nellโart. 5, osservando le indicazioni ricevute dal medesimo Dicastero.
B. Norme procedurali
Fase istruttoria
Art. 7 ยง 1 โ Ogni volta che il Vescovo diocesano abbia notizia, almeno verosimile, di fatti di presunta origine soprannaturale attinenti alla fede cattolica avvenuti nel territorio di sua competenza, si informi con prudenza, personalmente o tramite un Delegato, sugli eventi e sulle circostanze e abbia cura di raccogliere tempestivamente tutti gli elementi utili per una prima valutazione.
ยง 2 โ Se i fenomeni sono facilmente gestibili nellโambito delle persone che sono direttamente coinvolte e non si avverte alcun pericolo per la comunitร , non si proceda ulteriormente, previa consultazione del Dicastero, sebbene permanga il dovere della vigilanza.
ยง 3 โ Nel caso in cui fossero coinvolte persone che dipendono da diversi Vescovi diocesani, si ascoltino i pareri di questi Vescovi. Quando un presunto fenomeno ha origine in un luogo e comporta ulteriori sviluppi in altre sedi, lo si potrร valutare diversamente in queste ultime. In tal caso, ogni Vescovo diocesano ha sempre la potestร di decidere su ciรฒ che ritiene pastoralmente prudente nel proprio territorio, previa consultazione del Dicastero.
ยง 4 โ Qualora nel presunto fenomeno fossero coinvolti oggetti di vario genere, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, puรฒ disporre che siano collocati in un luogo sicuro e custodito, in attesa di chiarimenti sul caso. Quando si tratta di un presunto miracolo eucaristico, le specie consacrate devono essere conservate in un luogo riservato e in modo adeguato.
ยง 5 โ Nel caso in cui gli elementi raccolti sembrino sufficienti, il Vescovo diocesano decida se avviare una fase di valutazione del fenomeno, al fine di proporre al Dicastero nel suo Votum un giudizio finale nellโinteresse superiore della fede della Chiesa e al fine di salvaguardare e promuovere il bene spirituale dei fedeli.
Art. 8 ยง 1 โ Il Vescovo diocesano [19] costituisca la Commissione dโindagine tra i cui membri vi siano almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno, [20] il cui fine non รจ giungere soltanto a una dichiarazione circa la veridicitร dei fatti ma approfondire ogni aspetto dellโevento, cosรฌ da fornire al Vescovo diocesano ogni elemento utile per una valutazione.
ยง 2 โ I membri della Commissione dโindagine siano di integra fama, di fede sicura, di dottrina certa, di provata prudenza e non siano coinvolti, nรฉ direttamente nรฉ indirettamente, con le persone o nei fatti oggetto di discernimento.
ยง 3 โ Lo stesso Vescovo diocesano nomini un Delegato, scelto anche tra i membri della Commissione o esterno a essi, con il compito di coordinare e presiedere i lavori e di predisporre le sessioni.
ยง 4 โ Il Vescovo diocesano o il suo Delegato nomini anche un Notaio con il compito di assistere alle riunioni e di verbalizzare gli interrogatori, e ogni altro atto della Commissione. Al Notaio spetta curare che i verbali vengano debitamente firmati e che tutti gli atti oggetto dellโistruttoria vengano raccolti e, bene ordinati, siano custoditi nellโarchivio della Curia. Il Notaio provvede, inoltre, alla convocazione e prepara la documentazione.
ยง 5 โ Tutti i membri della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto dโufficio, prestando giuramento.
Art. 9 ยง 1 โ Gli interrogatori siano svolti in analogia a quanto prescritto dalla normativa universale (cfr. cann. 1558-1571 CIC ; cann. 1239-1252 CCEO ) e siano condotti sulla base di domande formulate dal Delegato, dopo adeguato confronto con gli altri membri della Commissione.
ยง 2 โ La deposizione giurata delle persone coinvolte negli asseriti fatti soprannaturali sia resa alla presenza dellโintera Commissione o almeno di alcuni suoi membri. Quando i fatti del caso si basano su una testimonianza oculare, occorre esaminare i testimoni quanto prima possibile per beneficiare della vicinanza temporale allโevento.
ยง 3 โ I confessori delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare su tutta la materia che hanno conosciuto attraverso la confessione sacramentale. [21]
ยง 4 โ I direttori spirituali delle persone coinvolte, che affermano di essere state protagoniste di fatti di origine soprannaturale, non possono testimoniare sulla materia che hanno conosciuto attraverso la direzione spirituale, a meno che le persone interessate non autorizzino per iscritto la deposizione.
Art. 10 โ Qualora nel materiale istruttorio confluiscano testi scritti o altri elementi (video, audio, fotografici) divulgati con i mezzi di comunicazione, aventi come autore una persona coinvolta nel presunto fenomeno, tale materiale sia sottoposto a un accurato esame ad opera di esperti (cfr. art. 3 ยง 3), il cui esito sarร inserito nella documentazione istruttoria dal Notaio.
Art. 11 ยง 1 โ Qualora i fatti straordinari di cui allโart. 7 ยง 1 dovessero riguardare oggetti di varia natura (cfr. art. 3 ยง 3), la Commissione avvii unโaccurata indagine su tali oggetti tramite gli esperti che la compongono o altri esperti individuati per il caso, cosรฌ da giungere a una valutazione di carattere scientifico, dottrinale e canonistico, tale da aiutare la successiva valutazione.
ยง 2 โ Qualora eventuali reperti di natura organica collegati allโevento straordinario richiedessero particolari indagini di laboratorio e, comunque, di tipo tecnico-scientifico, lo studio venga affidato dalla Commissione a esperti veramente periti nellโarea afferente alla tipologia di indagine.
ยง 3 โ Nel caso in cui il fenomeno interessi il Corpo e il Sangue del Signore nei segni sacramentali del pane e del vino, si abbia una particolare attenzione perchรฉ le eventuali analisi sugli stessi non diano luogo ad una mancanza di rispetto del SS.mo Sacramento, garantendo la devozione ad esso dovuta.
ยง 4 โ Qualora i presunti fatti straordinari fossero allโorigine di problemi di ordine pubblico, il Vescovo diocesano collabori con lโautoritร civile competente.
Art. 12 โ Qualora i presunti eventi soprannaturali si dovessero protrarre nel corso dellโistruttoria e la situazione consigliasse interventi prudenziali, il Vescovo diocesano non esiti a porre quegli atti di buon governo al fine di evitare manifestazioni incontrollate o dubbiose di devozione o lโattivazione di un culto fondato su elementi non ancora definiti.
Fase valutativa
Art. 13 โ Il Vescovo diocesano, anche con lโaiuto dei membri della Commissione da lui istituita, valuti approfonditamente il materiale raccolto, secondo i criteri principali di discernimento sopracitati (cfr. nn. 10-23) e i criteri positivi e negativi che seguono, da applicare anche in modo cumulativo.
Art. 14 โ Tra i criteri positivi non si tralasci di giudicare:
1ยฐ. La credibilitร e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, cosรฌ come dei testimoni ascoltati. In particolare, si consideri lโequilibrio psichico, lโonestร e la rettitudine nella vita morale, la sinceritร , lโumiltร e la docilitร abituale verso lโautoritร ecclesiastica, la disponibilitร a collaborare con essa, la promozione di uno spirito di autentica comunione ecclesiale.
2ยฐ. Lโortodossia dottrinale del fenomeno e dellโeventuale messaggio ad esso connesso.
3ยฐ. Il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dellโiniziativa delle persone coinvolte.
4ยฐ. I frutti di vita cristiana. Tra di essi si verifichi lโesistenza di uno spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di caritร , nonchรฉ una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti. Si valuti il contributo di tali frutti alla crescita della comunione ecclesiale.
Art. 15 โ Tra i criteri negativi si verifichino accuratamente:
1ยฐ. Lโeventuale presenza di un errore manifesto circa il fatto.
2ยฐ. Eventuali errori dottrinali. In proposito occorre tenere conto della possibilitร che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto โ anche inconsciamente โ, ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore dโordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno.
3ยฐ. Uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale.
4ยฐ. Una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietร sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto.
5ยฐ. Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
6ยฐ. Alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato unโinfluenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico.
Art. 16 โ ร da considerarsi di particolare gravitร morale lโuso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi.
Art. 17 โ La valutazione degli esiti istruttori, nel caso dei presunti fenomeni soprannaturali di cui allโart. 7 ยง 1, avvenga con accurata diligenza nel rispetto sia delle persone coinvolte sia dellโesame tecnico-scientifico eventualmente condotto circa il presunto fenomeno soprannaturale.
Fase conclusiva
Art. 18 โ Conclusa lโistruttoria ed esaminati attentamente gli eventi e le informazioni raccolte, [22] considerata anche la ricaduta che i presunti fatti hanno avuto sul Popolo di Dio a lui affidato, con speciale riguardo anche alla feconditร dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione eventualmente sorta, il Vescovo diocesano, con lโaiuto del Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un Votum personale al riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale, di norma secondo una delle seguenti formule: [23]
1ยฐ. Nihil obstat
2ยฐ. Prae oculis habeatur
3ยฐ. Curatur
4ยฐ. Sub mandato
5ยฐ. Prohibetur et obstruatur
6ยฐ. Declaratio de non supernaturalitate
Art. 19 โ Terminata lโindagine, si trasmettano al Dicastero per la Dottrina della Fede tutti gli atti relativi al caso esaminato per lโapprovazione finale.
Art. 20 โ Il Dicastero procederร , dunque, ad esaminare gli atti del caso, valutando gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e lโuso che ne viene fatto, e il Votum del Vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal Vescovo diocesano. Alla luce dellโesame svolto, procederร a confermare o meno la determinazione proposta dal Vescovo diocesano.
Art. 21 ยง 1 โ Ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, dโintesa con il Dicastero, renderร noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione.
ยง 2 โ Il Vescovo diocesano avrร cura di informare la Conferenza episcopale nazionale della determinazione approvata dal Dicastero.
Art. 22 ยง 1 โ Nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. art. 18, 1ยฐ), il Vescovo diocesano presterร la massima attenzione al corretto apprezzamento dei frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con prudente attenzione. In questo caso, il Vescovo diocesano indicherร chiaramente, mediante un decreto, la natura dellโautorizzazione e i limiti di un eventuale culto consentito, precisando che i fedeli ยซsono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesioneยป. [24]
ยง 2 โ Il Vescovo diocesano presterร attenzione, inoltre, a che i fedeli non ritengano nessuna delle determinazioni come unโapprovazione del carattere soprannaturale del fenomeno.
ยง 3 โ Il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilitร di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno.
Art. 23 ยง 1 โ Nel caso in cui si prenda una determinazione cautelativa (cfr. art. 18, 2ยฐ โ 4ยฐ) o negativa (cfr. art. 18, 5ยฐ โ 6ยฐ), essa deve essere resa pubblica formalmente dal Vescovo diocesano, dopo lโapprovazione del Dicastero. Questa, inoltre, venga redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti, valutando lโopportunitร di rendere note le ragioni della decisione presa e i fondamenti dottrinali della fede cattolica, cosรฌ da favorire la crescita di una sana spiritualitร .
ยง 2 โ Nel comunicare unโeventuale decisione negativa, il Vescovo diocesano puรฒ omettere notizie che potrebbero arrecare ingiusto detrimento alle persone coinvolte.
ยง 3 โ Sullโeventuale protrarsi di divulgazioni di scritti o messaggi, i legittimi Pastori vigilino a norma del can. 823 CIC (cfr. cann. 652 ยง 2; 654 CCEO ), riprovando gli abusi e quanto arreca danno alla retta fede e ai buoni costumi o comunque sia pericoloso per il bene delle anime. A tal fine si puรฒ ricorrere allโimposizione di mezzi ordinari, tra cui i precetti penali (cfr. can. 1319 CIC ; can. 1406 CCEO ).
ยง 4 โ Il ricorso di cui al ยง 3 รจ particolarmente opportuno nel caso in cui i comportamenti da riprovare riguardino oggetti o luoghi collegati a presunti fenomeni soprannaturali.
Art. 24 โ Qualunque sia la determinazione approvata, il Vescovo diocesano, personalmente o tramite un Delegato, ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte, esercitando nello specifico la sua potestร ordinaria.
Art. 25 โ Nel caso in cui i presunti fenomeni soprannaturali fossero riconducibili con certezza a un deliberato intento mistificatorio e ingannevole per fini diversi (es. lucro e altri interessi personali), il Vescovo diocesano applicherร , valutando caso per caso, la normativa canonica penale vigente.
Art. 26 โ Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltร di intervenire motu proprio , in qualunque momento e stato del discernimento relativo ai presunti fenomeni soprannaturali.
Art. 27 โ Le presenti Norme sostituiscono integralmente le precedenti del 25 febbraio 1978.
Il Sommo Pontefice Francesco, nellโUdienza concessa al sottoscritto Prefetto insieme al Segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede, il giorno 4 maggio 2024, ha approvato le presenti Norme, deliberate nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero in data 17 aprile 2024, e ne ha ordinato la pubblicazione, stabilendo che esse entrino in vigore il 19 maggio 2024, nella solennitร di Pentecoste.
Dato in Roma, presso la sede del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 17 maggio 2024.
Vรญctor Manuel Card. Fernรกndez
Prefetto
Mons. Armando Matteo
Segretario
per la Sezione Dottrinale
Ex Audientia Die 04.05.2024
FRANCISCUS
- [1] S. Giovanni della Croce, Notte oscura II, 17, 6, in Id., Opere , Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1998 7 , p. 458.
- [2] Id., Cantico spirituale B, prol., 1, in op. cit. , p. 490.
- [3] Id., Notte oscura II, 17, 8, in op. cit ., p. 459.
- [4] Id., Fiamma viva dโamore B III, 47, in op. cit ., p. 801.
- [5] Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696.
- [6] K. Rahner, Visioni e profezie . Mistica ed esperienza della trascendenza , Vita e Pensiero, Milano 1995 2 , pp. 95-96.
- [7] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 4: AAS 58 (1966), p. 819.
- [8] S. Giovanni della Croce, Salita del monte Carmelo , 2, 22, 3-5, in Id., Opere , Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1998 7 , pp. 173-174; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica , n. 65.
- [9] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5: AAS 58 (1966), p. 819.
- [10] S. Giovanni della Croce, Cantico spirituale B, 37, 4, in op. cit. , p. 703.
- [11] Catechismo della Chiesa Cattolica , n. 67. Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima (26 giugno 2000), Libreria Editrice Vaticana, Cittร del Vaticano 2000.
- [12] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium (7 dicembre 1965), nn. 39-42: AAS 57 (1965), pp. 44-49; Francesco, Esort. Ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 10-18, 143: AAS 110 (2018), pp. 1114-1116, 1150-1151; Id., Lett. Ap. Totum amoris est (28 dicembre 2022), passim : LโOsservatore Romano , 28 dicembre 2022, pp. 8-10.
- [13] Francesco, Esort. Ap. Cโest la confiance (15 ottobre 2023), n. 35: LโOsservatore Romano , 16 ottobre 2023, p. 3.
- [14] Cfr. Francesco, Esort. Ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), nn. 166 e 173: AAS 110 (2018), pp. 1157 e 1159-1160.
- [15] S. Giovanni Paolo II, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei Movimenti ecclesiali promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici (27 maggio 1998), n. 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II , XXI 1: 1998, Libreria Editrice Vaticana, Cittร del Vaticano 2000, p. 1064. Cfr. Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696.
- [16] Sacra Rituum Congregatio, Decretum beatificationis et canonizationis Servae Dei Gemmae Galgani, virginis saecularis : AAS 24 (1932), p. 57. ยซ[Pio XI] ha voluto volentieri soffermarsi sulle virtรน eroiche di questa fanciulla innocente quanto penitente, senza perรฒ che con il presente decreto (cosa che di solito non avviene mai) si emetta un giudizio sui carismi preternaturali della Serva di Dioยป.
- [17] Dicastero per la Dottrina della Fede, Lettera al Vescovo di Como circa un presunto veggente (25 settembre 2023).
- [18] Lโespressione โin mezzo aโ non vuol dire โper mezzo diโ o โattraversoโ, ma indica che, in un determinato contesto, non necessariamente di origine soprannaturale, lo Spirito Santo opera cose buone.
- [19] O altra autoritร ecclesiastica di cui agli artt. 4-6.
- [20] Ad es.: un medico, meglio se specializzato in alcune discipline connesse, quali psichiatria, ematologia, ecc.; un biologo; un chimico, ecc.
- [21] Cfr. cann. 983 ยง 1; 1550 ยง 2, 2ยฐ CIC ; cann. 733 ยง 1; 1231 ยง 1, 2ยฐ CCEO ; Congregazione delle Cause dei Santi, Istr. Sanctorum Mater per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi (17 maggio 2007), artt. 101-102: AAS 99 (2007), p. 494; Penitenzieria Apostolica, Nota sullโimportanza del foro interno e lโinviolabilitร del sigillo sacramentale (29 giugno 2019): AAS 111 (2019), pp. 1215-1218.
- [22] Tutte le prove testimoniali vengano dettagliatamente valutate applicando accuratamente tutti i criteri anche alla luce della normativa canonica circa la forza probante delle testimonianze (cfr. ex analogia can. 1572 CIC ; can. 1253 CCEO ).
- [23] Cfr. supra nn. 17-22.
- [24] Benedetto XVI, Esort. Ap. Verbum Domini (30 settembre 2010), n. 14: AAS 102 (2010), p. 696. Nello stesso paragrafo si afferma: ยซLโapprovazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; รจ lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. [โฆ] ร un aiuto, che รจ offerto, ma del quale non รจ obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della caritร , che sono per tutti la via permanente della salvezzaยป.