Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi): "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale"

412

CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
(degli Istituti di Studi)

ISTRUZIONE

Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale

Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] e Mitis et misericors Iesus[2], circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni accademiche per gli studi ecclesiastici, emana questa Istruzione allo scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico.

Essa incomincia, nel primo punto, con uno sguardo all’attuale presenza delle istituzioni che si occupano dell’insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per sottolineare l’importanza di garantire la qualità accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa.

Nella prospettiva della riforma dei processi indicati dai Motu proprio, il secondo punto individua, oltre alle figure già previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate nella suddetta riforma.

Nel terzo punto, vengono proposti alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza, necessari a svolgere le diverse funzioni.

L’ultimo punto dell’Istruzione contiene le norme indirizzate ai rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e delle Università Cattoliche.  

La presente Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

1. L’attuale situazione delle Istituzioni di Diritto Canonico

Le Istituzioni che si occupano dell’insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa universale sono rappresentate da Facoltà, Istituti ad instar Facultatis, Istituti sui iuris di I e II ciclo e Istituti aggregati e incorporati a Facoltà di Diritto Canonico, erette o approvate dalla Santa Sede.

Queste Istituzioni svolgono da tempo un prezioso servizio ecclesiale[3] , rispondendo a molteplici richieste che ultimamente vanno aumentando. Accogliendo le proposte concrete contenute nei Motu proprio sopra citati, è stata fatta una approfondita valutazione del numero, della consistenza accademica e della reale capacità di tali Istituzioni ecclesiastiche di rispondere alle nuove esigenze[4].

Per quanto riguarda la loro natura e finalità, le Istituzioni accademiche ecclesiastiche devono aggiornare i rispettivi Statuti, applicando il Decreto Novo Codice, e sottoporli all’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, che è garanzia di qualità e di riconoscimento dei titoli anche all’esterno della realtà ecclesiale.

I docenti costituiscono la struttura portante delle Istituzioni accademiche. In generale, negli ultimi anni, si registra un loro calo numerico, come pure l’aumento di situazioni nelle quali molti di essi non riescono a dare continuità perché impegnati in altri uffici ecclesiastici onerosi o in attività ineludibili di consulenza esterna (come, per esempio, nei Tribunali). Per superare questa difficoltà e assicurare la presenza di docenti a tempo pieno, si è costretti, in vari casi, a chiedere ai professori di trasferirsi per periodi brevi da altri Istituti.

Circa gli studenti, si nota in generale un calo di iscritti che in talune realtà non riesce ad assicurare una equilibrata vita accademica. La crescente presenza di studenti laici è un elemento sicuramente prezioso e stimolante; tuttavia, rispetto al passato, questo fattore aumenta la complessità nella impostazione e gestione – soprattutto a causa degli studenti che non provengono dagli studi teologici – e, per questo, esso richiede una considerazione approfondita.

Anche i piani di studi (durata, impostazione dei corsi preparatori per adempiere i criteri di accesso agli studi di Diritto Canonico come pure dei corsi di secondo ciclo) dovranno essere riconsiderati, soprattutto in ordine agli studenti che non hanno una adeguata formazione filosofico-teologica. In questo contesto, si dovranno regolamentare anche i corsi che si svolgono nella forma di insegnamento a distanza.

La Congregazione per l’Educazione Cattolica accompagna e sostiene le istituzioni nel loro compito primario di garantire la qualità degli studi di Diritto Canonico, nel preparare i futuri docenti, nell’investire di più nella ricerca, nel curare le pubblicazioni e nel promuovere convegni e seminari con partecipazione anche esterna. E’, infatti, auspicabile una più diffusa comunicazione per far conoscere all’esterno il lavoro delle Istituzioni ecclesiastiche e contribuire al dibattito culturale circa i temi propri del Diritto Canonico.

Per raggiungere questi obiettivi, è indispensabile valorizzare gli strumenti normativi esistenti, e cioè: la Costituzione Apostolica Veritatis gaudium[5], le Ordinationes annesse[6] e il Decreto Novo Codice[7], in cui sono indicati i requisiti per garantire la qualità dell’insegnamento del Diritto Canonico, tanto nelle Facoltà e negli Istituti propri quanto nelle Facoltà Teologiche. A tali strumenti normativi si aggiungono le disposizioni emanate dalla presente Istruzione.

2. Persone coinvolte nell’attuazione della recente riforma del diritto processuale

Le nuove disposizioni dei Motu proprio esigono una preparazione differenziata delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici; agli uffici già previsti dal Codice di Diritto Canonico, la riforma introdotta da Papa Francesco indica, infatti, ulteriori risorse di personale per garantire un adeguato servizio.

Si possono menzionare persone che direttamente o indirettamente intervengono in ambito giudiziario ecclesiale, ai diversi livelli di attività connesse con i processi canonici per le cause di nullità matrimoniale:

il Vescovo, per il quale il can. 378, § 1, n. 5 richiede che «abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la Licenza in Sacra Scrittura, Teologia o Diritto Canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline»[8]. Almeno l’esercizio dell’ufficio di giudice nel processus brevior postula nel Vescovo diocesano una reale conoscenza della disciplina canonica sostanziale e processuale matrimoniale: la prudenza dovrebbe consigliare di garantire che alcuni dei partecipanti al processus brevior siano in possesso del grado accademico di Licenza in Diritto Canonico;

l’istruttore o uditore, per il quale si prevede l’approvazione del Vescovo Moderatore, che rifulga per dottrina, senza richiedere il titolo accademico (cf. can. 1428, § 2 CIC; can. 1093, § 2 CCEO);

l’assessore, per il quale la recente riforma si richiede la perizia nelle scienze giuridiche o umane (cf. can. 1673, § 4 CIC; can. 1359, § 4 CCEO);

il moderatore della Cancelleria del Tribunale, che deve essere di «integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto» (cf. can. 483, § 2 CIC; can. 253, § 2 CCEO e art. 63 DC[9]);

il notaio (cf can. 483, § 2 CIC; can. 253, § 2 CCEO e art. 63 DC);

i periti: per la trattazione delle cause di incapacità psichica «maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant» (art. 205, § 2 DC);

gli avvocati e gli avvocati stabili, per ognuno dei quali si richiede che sia «doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus» (can. 1483 CIC; cf. can. 1141 CCEO); non si esclude che la normativa che regola l’accesso all’Albo degli Avvocati presso un determinato Tribunale o anche solo l’accesso al patrocinio in un determinato Tribunale richieda il titolo accademico del Dottorato o della Licenza in Diritto Canonico; il can. 1483 CIC e il can. 1141 CCEO infatti determinano solo il minimo richiesto per la qualifica di avvocato. Il Moderatore del Tribunale dovrà verificare accuratamente se l’Avvocato, in mancanza del grado accademico, è in possesso della vera perizia forense, che ordinariamente solo il gradoaccademico assicura;

i consulenti, dei quali all’art. 113, § 1 DC e agli articoli 2-5 della Ratio procedendi annessa al Motu proprio, riguardante l’indagine previa alla presentazione del libello di domanda della nullità. Secondo l’articolo 3 RP l’indagine «sarà affidata a persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche». È opportuno che, almeno nella fase finale di questa indagine, partecipi una persona veramente esperta in diritto matrimoniale canonico, che sia in grado di stabilire se ci siano o meno dei motivi di nullità.

I consulenti coinvolti nei vari ruoli dei processi della dichiarazione di nullità del matrimonio possono essere utilmente raggruppati in tre categorie, secondo una corretta e realistica immagine di cerchi concentrici di successive necessarie consulenze sempre più approfondite:

i parroci e altri «dotati di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche» (art. 3 RP, primo capoverso): si intravedono in questi consulenti coloro che hanno l’occasione qualificata di un primo approccio con persone potenzialmente interessate alla verifica della nullità del loro matrimonio; essi potrebbero essere denominati (le denominazioni hanno una certa importanza) consulenti di primo livello;

i membri di una «struttura stabile» (art. 3 RP, secondo capoverso): chierici, religiosi o laici, che operano nei consultori familiari. Questo livello di consulenza e di accompagnamento pastorale-psicologico ha anche lo scopo di precisare se in realtà emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità per non avviare in modo azzardato una causa di nullità; si tratta di consulenti di secondo livello;

gli avvocati (art. 4 RP): quest’ultima fase di consulenza, se positiva, si conclude con la presentazione del libello al Tribunale, per la quale l’avvocato aiuta a individuare gli elementi sostanziali e di prova utili, a raccogliere le prove già disponibili, a sentire, se del caso, il parere dell’altra parte e a predisporre tutto per l’introduzione della causa; questi sono i consulenti di terzo livello.

L’elenco degli uffici non appiattisce su uno stesso livello lo spessore di preparazione richiesto alla varietà delle persone che li devono occupare, ma la diversità dei ruoli esige una differenziazione di percorsi formativi per le varie categorie indicate. Il loro profilo pastorale e professionale va garantito soprattutto attraverso una adeguata formazione accademica, in relazione ai compiti diversi da svolgere.

3. Prospettive e percorsi formativi

Questa Istruzione conferma la vigente normativa canonica (cf. art. 6 VG e art. 8 OrdVG), secondo la quale solo il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico, conseguito presso una Istituzione di Diritto Canonico eretta o approvata dalla Santa Sede, abilita ad assumere i seguenti uffici: vicario giudiziale (can. 1420, § 4 CIC; can. 1086, § 4 CCEO), vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, § 4 CIC; can. 1086, § 4 CCEO), giudice (can. 1421, § 3 CIC; can. 1087, § 3 CCEO), promotore di giustizia (can. 1435 CIC; can. 1099, § 2 CCEO) e difensore del vincolo (can. 1435 CIC; can. 1099, § 2 CCEO)[10]. Nulla pertanto si innova in questa Istruzione al riguardo.

La legge ecclesiastica non richiede obbligatoriamente per tutti gli uffici il grado accademico, ma ciò non significa né che esso sia proibito né che esso di fatto in alcuni casi sia necessario o conveniente.

È lasciato alla responsabilità del Vescovo diocesano (e rispettivamente del Vescovo Moderatore e, per il suo ruolo, del Vicario giudiziale) valutare – sulla base delle circostanze di luogo, di tempo o della singola causa – se il titolare di uno degli uffici giudiziari possa svolgere il proprio compito senza il grado accademico in Diritto Canonico, nei casi in cui non è richiesto dal diritto il grado accademico obbligatorio.

Per addurre un esempio, si dovrebbe distinguere tra gli assessori del giudice unico, che il can. 1673, § 4 CIC auspica («ubi fieri possit»; cf. pure can. 1359, § 4 CCEO) e l’istruttore e l’assessore nel processus brevior (cf. cann. 1685-1687, § 1 CIC; 1371-1373 CCEO). Mentre i primi potrebbero anche operare ragionevolmente senza il grado accademico, essendo consulenti del giudice unico soprattutto nel fatto, i secondi, invece, dovendo condurre l’unica sessione istruttoria e consigliare il Vescovo diocesano, difficilmente possono svolgere il loro compito in cause anche di media difficoltà, senza possedere il grado accademico.

In questo caso tocca alla prudenza del Vescovo diocesano o, rispettivamente, del Vescovo Moderatore e del Vicario giudiziale, compiere un corretto discernimento. Si tratta di un aspetto della sussidiarietà che la legge impone e verso la quale si deve essere responsabili; i competenti organismi della Santa Sede hanno il doveroso compito di promuovere e supportare questa responsabilità.

A. Obiettivi generali

Sulla base dell’esperienza dei decenni passati e considerando la realtà in cui vive oggi la Chiesa, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, nella sua competenza per la formazione accademica, anche su sollecitazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in stretto accordo con il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con questa Istruzione indica ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Moderatori di un Tribunale interdioecesano, e alle Chiese particolari alcuni obiettivi generali da tenere ben presenti nella prospettiva di preparare il personale adeguato per la prassi giudiziaria:

– considerare le esigenze di una variegata formazione per l’attività giudiziaria nei Tribunali ecclesiastici e per l’attività preparatoria, almeno di consulenza di terzo livello;

– elaborare norme che offrano ai Vescovi, ai Tribunali e alle Istituzioni accademiche, indicazioni utili per la formazione di coloro che si occupano della consulenza di primo e secondo livello;

– incoraggiare le Istituzioni accademiche a continuare a proporre un modulo equilibrato di curriculum studiorum commisurato anche con queste esigenze formative;

– ordinare le denominazioni sia dei corsi che dei diplomi di riconoscimento;

– individuare forme di contatto tra i nuovi moduli formativi e i corsi accademici per i titoli, così che i primi siano destinati non a deprimere gli altri, ma semmai ad incentivarli e a favorirli.

Il compito di assicurare la formazione degli operatori presso i Tribunali ecclesiastici spetta in primo luogo a chi è competente per rilasciare i gradi accademici richiesti dal diritto per i diversi uffici o compiti (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Avere Tribunali ecclesiastici dotati di personale sufficiente e ben preparato non è un lusso. Il bene delle anime esige una formazione profonda, che è compito primordiale delle istituzioni accademiche.

B. Percorsi formativi

Per rispondere all’urgente necessità di avere un numero maggiore di chierici, laici e religiosi ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato, che siano in grado di sopperire alla scarsità di personale competente in tantissime diocesi del mondo, si propongono alcuni possibili percorsi formativi.

a) Le Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate. Oltre al percorso formativo per la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico, queste istituzioni erette o approvate dalla Santa Sede possono programmare corsi brevi o anche altri più consistenti (anche con il conferimento di un attestato) per operatori pastorali, chiamati ad intervenire nella fase previa del processo della dichiarazione di nullità del matrimonio o per le figure coinvolte nel processo stesso per le quali non è richiesto dalla legge universale canonica il grado accademico o per chi opera in altri settori in cui il Diritto Canonico è chiamato in causa. Il conseguimento di un Diploma può costituire solo titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere alla Santa Sede la dispensa per esercitare gli uffici, per i quali è previsto il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico. 

b) I Dipartimenti di Diritto Canonico. Per rispondere alle esigenze sopra menzionate, soprattutto per la formazione dei consulenti del secondo livello, è possibile istituire presso le Facoltà di Teologia un Dipartimento di Diritto Canonico, secondo le norme indicate di seguito in questa Istruzione.

c) Le Cattedre di Diritto Canonico. Nella Facoltà di Teologia esistono già le Cattedre di Diritto Canonico. Anche presso le Facoltà di Giurisprudenza esistenti nelle Università Cattoliche possono essere istituite “Cattedre” di Diritto Canonico finalizzate ad offrire corsi di formazione soprattutto per i consulenti del primo livello. È auspicabile che le Cattedre di Diritto Canonico cooperino nell’ambito della ricerca scientifica con le Facoltà di Giurisprudenza civile delle Università statali.

La Congregazione per l’Educazione Cattolica ritiene necessario adeguare le Istituzioni accademiche ecclesiastiche di Diritto Canonico alle nuove esigenze per garantire la qualità professionale e la serietà di coloro che lavorano presso i Tribunali ecclesiastici, assicurando un adeguato livello della formazione giuridica nella Chiesa. La necessità di personale ben formato nei diversi ambiti delle scienze canoniche deve incoraggiare i Vescovi ad investire in questo servizio ecclesiale inviando chierici e, se possibile, anche laici a studiare Diritto Canonico.

La riforma processuale voluta da Papa Francesco attira l’attenzione soprattutto sul buon funzionamento dei Tribunali nelle Chiese particolari e sulla qualità dell’operato al quale si affida l’accertamento di uno dei beni più preziosi, attinente alla realizzazione della vocazione matrimoniale.

Tuttavia si vuole sottolineare che è estremamente urgente avere canonisti ben preparati non solo nel campo matrimoniale, ma anche in molti altri settori della vita ecclesiale, tra i quali il servizio nella amministrazione delle Curie diocesane.

In linea generale, occorre ricordare che, per raggiungere la finalità di preparare e «istruire a fondo [nelle discipline canonistiche] gli studenti, perché siano formati alla ricerca e all’insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici»[11], si devono individuare opzioni adeguate che rispondano alle nuove e urgenti esigenze. In questa prospettiva, si stabiliscono le norme qui riportate.

4. Norme

A. Principi generali

I. Criteri per un percorso formativo accademico

In risposta alle nuove esigenze, e, alla luce della riforma del processo matrimoniale, sono da intraprendere iniziative sia di carattere informativo che formativo, tra loro distinte.

Con questa Istruzione, la Congregazione per l’Educazione Cattolica incoraggia le rispettive Istituzioni accademiche ecclesiastiche ad offrire curricoli di studi per la formazione accademica di canonisti e consulenti ben qualificati.

Gli elementi essenziali per un percorso formativo, che devono essere inseriti in uno specifico curricolo o nell’Ordinamento degli studi da parte delle relative istituzioni competenti, sono i seguenti:

1° criteri definiti di accesso, quali: il titolo di studio richiesto per l’ammissione all’Università civile della propria nazione o della regione nella quale la Facoltà si trova; eventuali altri titoli accademici, che sono necessari ed altri requisiti obbligatori per intraprendere il proprio curricolo di studi, anche per quel che riguarda la conoscenza delle lingue sia antiche che moderne[12].

2° modalità d’insegnamento ed apprendimento definita in coerenza con il Qualifications framework (quadro delle qualifiche) della Santa Sede;

3° curricoli definiti con la descrizione del corso secondo le figure e i compiti professionali e specifici, nonché le informazioni sul programma, con l’indicazione degli ECTS (il rispettivo carico di lavoro del singolo studente che corrisponde a 30 ECTS, cioè a un semestre a tempo pieno);

4° verifica dell’acquisizione delle relative competenze tramite prove idonee che vengono descritte nel curricolo;

5° certificazione degli esami;

6° consegna agli studenti che hanno concluso il percorso formativo del relativo attestato o Diploma, accompagnato dal Diploma supplement.

II. La competenza delle Istituzioni accademiche per i corsi di formazione

La competenza per la formazione accademica dei canonisti e di tutti quelli che svolgono una attività nell’ambito giudiziario (cf. i successivi artt. 9-19) e dei consulenti (cf. i successivi artt. 20-28) spetta alle rispettive Istituzioni accademiche ecclesiastiche e, salvo quanto stabilito per i ministri dei Tribunali, alle Cattedre di Diritto Canonico, se esistono, nelle Facoltà di Giurisprudenza presso le Università Cattoliche.

Una Istituzione accademica che vuole offrire programmi a livello di studi superiori deve essere autorizzata dalla competente autorità ecclesiastica (cf. i successivi artt. 29-32).

I singoli corsi offerti da una Istituzione non-accademica possono essere riconosciuti a condizione che la rispettiva Istituzione accademica competente garantisca e certifichi il provato livello di studio superiore.

B. Istituzioni accademiche

I. Facoltà di Diritto Canonico e Istituzioni equiparate

Art. 1

La Facoltà di Diritto Canonico, l’Istituto ad instar Facultatis, l’Istituto sui iuris, l’Istituto aggregato, l’Istituto incorporato, canonicamente eretti o approvati dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, hanno il diritto di conferire il gradoaccademico di Licenza e/o Dottorato in Diritto Canonico.

Art. 2

Fermo restando la normativa esistente per gli Istituti aggregati e incorporati, un Istituto aggregato deve avere almeno tre docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico; un Istituto incorporato deve avere almeno quattro docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico. La Facoltà di Diritto Canonico e l’Istituto ad instar Facultatis devono avere un numero minimo di cinque docenti stabili.

II. Dipartimento di Diritto Canonico

Art. 3

§ 1. All’interno di una Facoltà di Teologia può essere istituito un Dipartimento di Diritto Canonico, con un congruo numero di docenti, come struttura accademica che sviluppa una specifica area di docenza o di ricerca e offre agli studenti un più attento aiuto individuale, soprattutto per la formazione dei consulenti del secondo livello.

§ 2. L’erezione di un Dipartimento di Diritto Canonico, che abbia almeno un docente stabile oltre al Moderatore, ha bisogno della modifica degli Statuti della Facoltà di Teologia e della relativa approvazione da parte della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 4

§ 1. Presiede il Dipartimento un Moderatore.

§ 2. Il Moderatore del Dipartimento deve essere un professore stabile ordinario o straordinario di Diritto Canonico nella Facoltà di Teologia.

§ 3. Gli altri requisiti e la procedura per la nomina del Moderatore del Dipartimento sono regolati dagli Statuti.

§ 4. Al Moderatore del Dipartimento, in virtù delle facoltà abituali delegategli dal Decano, a norma degli Statuti, spetta dirigere le attività accademiche del Dipartimento, promuovere l’unitarietà di intenti tra i docenti del Dipartimento e la loro interrelazione sia con la Facoltà di Teologia sia con le strutture accademiche dell’Università nelle quali insegnano.

§ 5. Il Moderatore del Dipartimento dipende dal Decano della Facoltà e a lui risponde per tutto ciò che riguarda l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 5

§ 1. Gli altri docenti stabili del Dipartimento sono assegnati dalla Facoltà di Teologia.

§ 2. Il Dipartimento può avere anche un congruo numero di docenti incaricati, assistenti e altri collaboratori necessari.

§ 3. Se un docente incaricato non può essere assunto stabilmente, si deve assicurare che egli disponga di un tempo sufficiente per dedicarsi al relativo corso.

§ 4. Un requisito necessario per un docente nel Dipartimento di Diritto Canonico è il grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico.

§ 5. Un requisito necessario per un assistente nel Dipartimento di Diritto Canonico è il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico.

III. Cattedra di Diritto Canonico

Art. 6

Con l’espressione “Cattedra di Diritto Canonico” si intende che un corso di tale disciplina sia insegnato da un professore stabile ordinario o almeno straordinario, dotato del grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico.

Art. 7

Nel primo ciclo in una Facoltà di Teologia è richiesto almeno un docente stabile per la docenza e la ricerca del Diritto Canonico.

Art. 8

§ 1. Il Diritto Canonico dovrebbe far parte della docenza e della ricerca anche in una Facoltà di Giurisprudenza civile in una Università Cattolica.

§ 2. Nei termini in cui sia consentito dalla relativa legislazione statale, dovrebbe essere inserito nell’ordinamento degli studi un corso di Diritto Canonico, almeno come materia opzionale.

§ 3. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cf. can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa[13].

§ 4. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del nulla osta della Santa Sede[14].

C. Programmi di formazione

I. Licenza e Dottorato in Diritto Canonico, Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale, altri corsi accademici in Diritto Canonico

1. Formazione per il conseguimento della Licenza e del Dottorato in Diritto Canonico

Art. 9[15]

Il curricolo degli studi di una Facoltà di Diritto Canonico comprende:

a) il primo ciclo, da protrarsi per quattro semestri o due anni (120 ECTS), per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per coloro che già hanno un titolo accademico in diritto civile; in questo ciclo ci si dedica allo studio delle istituzioni di Diritto Canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si richiedono per una formazione canonistica superiore;

b) il secondo ciclo, che deve protrarsi per sei semestri o un triennio (180 ECTS), dedicato allo studio più profondo dell’Ordinamento canonico in tutte le sue espressioni, normative, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi, e principalmente dei Codici della Chiesa latina o delle Chiese orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magistrali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini;

c) il terzo ciclo, nel quale per un congruo periodo di tempo si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale.

Art. 10

§ 1. L’Ordinamento degli studi per il secondo ciclo deve stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali.

§ 2. Se le necessità locali o personali lo consigliano, fra i corsi opzionali si può prevedere un percorso che consenta agli studenti maggiori abilità nel campo giudiziario oppure altri percorsi, per esempio per la docenza.

Art. 11

L’Ordinamento degli studi per il terzo ciclo può prevedere che il perfezionamento della formazione scientifica, oltre alla dissertazione dottorale, si svolga con un programma di studi di specializzazione in Giurisprudenza (almeno 60 ECTS) per coloro che sono destinati ai Tribunali ecclesiastici o di specializzazione in altre discipline di Diritto Canonico, secondo le necessità della Chiesa particolare o universale.

2. Formazione per il conseguimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale

Art. 12

§ 1. La Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate possono prevedere un curricolo di studio per il conseguimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale.

§ 2. Tale Diploma non è titolo che abilita agli uffici che la normativa canonica riserva a coloro che hanno conseguito il grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Esso può costituire solo titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la dispensa per assumere chi ha ottenuto il Diploma ad esercitare gli uffici di cui sopra, che sarà concessa o negata tenendo presenti la normativa canonica, la situazione del Tribunale e tutte le circostanze di fatto (cf. can. 90, § 1 CIC; can. 1536, § 1 CCEO).

Art. 13

§ 1. L’Ordinamento degli studi deve prevedere un corso dedicato allo studio di diritto matrimoniale e di diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini.

§ 2. Il programma di studi deve comprendere, al minimo, il Libro I, il Libro IV, parte I, tit. VII, e il Libro VII del CIC oppure il tit. XVI, capp. VII, i titt. XIX-XXI, i titt. XXIV-XXVI, i titt. XXIX e XXX CCEO; inoltre tutti gli altri documenti riguardanti il matrimonio e i processi.

§ 3. La formazione per il conseguimento di un Diploma dura almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).

Art. 14

L’Ordinamento degli studi può prevedere anche altri corsi del ciclo della Licenza in Diritto Canonico, per conseguire una formazione più completa.

Art. 15

Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l’Ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami[16].

Art. 16

Coloro che hanno intrapreso questa formazione possono proseguire gli studi di Diritto Canonico iscrivendosi al secondo ciclo, salvo quanto previsto dall’art. 9, lett. a). A loro saranno riconosciuti i singoli crediti dei precedenti studi canonistici.

3. Formazione per alcune attività nell’ambito giudiziario

Art. 17

§ 1. La Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate hanno la competenza di formare anche gli altri operatori dei Tribunali ecclesiastici, per i quali il diritto non prevede come requisito il grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (Vescovo, istruttore/uditore, assessore, moderatore della Cancelleria del Tribunale, notaio, perito).

§ 2. La partecipazione a questo curricolo abilita ad assumere i ruoli corrispondenti secondo la normativa canonica particolare.

Art. 18

L’Ordinamento degli studi per questo livello deve prevedere un corso dedicato allo studio dei principi fondamentali del diritto matrimoniale e del diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Art. 19

L’Ordinamento degli studi può anche prevedere altri corsi complementari.

II. Formazione dei consulenti

1. Consulenti di primo livello: parroci e altri in ambito parrocchiale

Art. 20

§ 1. La Cattedra di Diritto Canonico nella Facoltà di Teologia e nella Facoltà di Giurisprudenza civile nella Università Cattolica ha la competenza di formare i consulenti del primo livello ai quali i fedeli possono rivolgersi per trovare aiuto spirituale e giuridico, circa la validità del vincolo matrimoniale.

§ 2. La partecipazione a questo curricolo abilita ad assumere i ruoli corrispondenti secondo la normativa canonica particolare.

Art. 21

§ 1. Per assicurare che gli studenti del primo ciclo in una Facoltà di Teologia e in un Istituto Teologico affiliato abbiano una conoscenza sufficiente del Diritto Canonico, sarà stabilita una durata minima di almeno tre semestri (almeno 9 ECTS) di studi del Diritto Canonico, dedicando almeno un semestre al Diritto Matrimoniale e Processuale (almeno 3 ECTS). Con gli adattamenti del caso, i medesimi criteri si dovranno adottare nell’Istituto Teologico non affiliato, che non rilascia gradi accademici, presente presso un Seminario Maggiore.

§ 2. In questa prospettiva la Facoltà di Teologia, l’Istituto Teologico affiliato e l’Istituto Teologico non affiliato devono aggiornare i propri Ordinamenti degli studi.

Art. 22

§ 1. La Cattedra di Diritto Canonico offre per i consulenti del primo livello anche corsi per la formazione permanente, affinché possano efficacemente consigliare secondo le norme del Diritto Matrimoniale e Processuale.

§ 2. In cooperazione con altre Cattedre di Teologia, il curricolo può prevedere anche altri corsi complementari.

2. Consulenti di secondo livello: collaboratori di una struttura stabile

Art. 23

§ 1. La Facoltà di Teologia, nella quale si trova un Dipartimento di Diritto Canonico, se non esiste una Facoltà di Diritto Canonico o una Istituzione equiparata nella stessa Università, ha la competenza di formare i consulenti di secondo livello, ai quali in una struttura stabile i fedeli possono rivolgersi per trovare aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovino in difficoltà o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla Chiesa.

§ 2. Per la loro formazione si offre un Diploma in Consulenza Matrimoniale e Familiare come curricolo di studio, che aiuterà ad un accompagnamento e discernimento pastorale.

§ 3. La partecipazione a questo curricolo abilita ad assumere i ruoli corrispondenti secondo la normativa canonica particolare. Non abilita però ad essere iscritti all’albo degli avvocati o al patrocinio, restando salve tutte le normative canoniche e i regolamenti universali, particolari e peculiari che reggono l’iscrizione all’albo e l’accesso al patrocinio presso i singoli Tribunali.

Art. 24

§ 1. L’Ordinamento degli studi deve prevedere corsi dedicati allo studio dei principi fondamentali del diritto matrimoniale e del diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, non inferiore a 12 ECTS, corsi dedicati allo studio dei principi della Teologia Matrimoniale e Familiare, Teologia Morale familiare, Spiritualità coniugale e Teologia pastorale e corsi dedicati allo studio dei principi della psicologia sessuale e familiare, fondata sull’antropologia cristiana.

§ 2. L’Ordinamento degli studi può prevedere altri corsi complementari.

§ 3. L’Ordinamento degli studi prevede anche un elaborato finale e un esame conclusivo del curricolo.

Art. 25

La formazione dei consulenti del secondo livello dura almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).

Art. 26

Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l’Ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami[17].

3. Consulenti di terzo livello: gli avvocati

Art. 27

La Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate hanno la competenza di formare i consulenti di terzo livello, che sono gli avvocati che aiutano, nell’ultima fase di consulenza, a introdurre la causa nel Tribunale competente.

Art. 28

§ 1. Per formare gli avvocati che, a causa delle situazioni locali, eccezionalmente non hanno un grado accademico in Diritto Canonico, ma devono acquisire una autentica perizia forense (cf. can. 1483 CIC; 1141 CCEO), la Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate possono offrire un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale.

§ 2. Tale Diploma non è titolo che abilita all’iscrizione all’albo degli avvocati che la normativa canonica riserva generalmente a coloro che hanno conseguito il grado accademico di Dottorato in Diritto Canonico. Esso piuttosto costituisce titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa valutare adeguatamente se il candidato è vere peritus affinché possa essere iscritto all’albo degli avvocati.

§ 3. L’Ordinamento degli studi deve prevedere un corso dedicato allo studio di diritto matrimoniale e di diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini.

§ 4. Il programma di studi deve comprendere, al minimo, il Libro I, il Libro IV, parte I, tit. VII, e il Libro VII del CIC oppure il tit. XVI, capp. VII, i titt. XIX-XXI, i titt. XXIV-XXVI, i titt. XXIX e XXX CCEO; inoltre tutti gli altri documenti riguardanti il matrimonio e i processi.

§ 5. Per coloro che già hanno un grado accademico in diritto civile, ma non hanno una formazione filosofico-teologica, l’Ordinamento degli studi deve prevedere almeno un corso di ecclesiologia e di teologia sacramentaria generale e matrimoniale.

§ 6. L’Ordinamento degli studi può prevedere anche altri corsi del ciclo della Licenza in Diritto Canonico, per arrivare a una formazione più completa.

§ 7. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l’Ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami[18].

§ 8. La formazione dei consulenti del terzo livello dura almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).

§ 9.  Coloro che hanno frequentato questo corso per diventare consulenti di terzo livello, possono proseguire gli studi del Diritto Canonico, iscrivendosi al ciclo della Licenza in Diritto Canonico, salvo quanto previsto dall’art. 9, lett. a), con il riconoscimento dei singoli crediti di studi canonistici fatti in precedenza.

D. Autorizzazione dei programmi

I. La Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico

Art. 29

Nelle Università o Facoltà Ecclesiastiche, canonicamente erette o approvate, i gradi accademici vengono conferiti per autorità della Santa Sede[19].

Art. 30

L’Ordinamento degli studi della Facoltà di Diritto Canonico deve definire i requisiti particolari per il conseguimento dei singoli gradi accademici, tenuto conto delle prescrizioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica[20].

II. Altri titoli, non conferiti dall’autorità della Santa Sede

Art. 31

§ 1. Oltre ai gradi accademici canonici, le Facoltà possono conferire altri titoli, (p.e. Diploma), secondo la diversità delle Facoltà e l’Ordinamento degli studi nelle singole Facoltà.

§ 2. A tale scopo è necessario:

1° che la Congregazione per l’Educazione Cattolica abbia dato il nulla osta per il conferimento del rispettivo titolo;

2° che il rispettivo Ordinamento degli studi stabilisca la natura del titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autorità della Santa Sede;

3° che nello stesso Diploma si dichiari che il titolo di grado accademico non è conferito per autorità della Santa Sede.

§ 3. Il programma di studio per un Diploma corrisponde almeno a un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS).

III. Corso di formazione con attestato

Art. 32

§ 1. Se una Facoltà offre un corso, senza dare un titolo né per autorità della Santa Sede né per autorità propria, deve certificare con un attestato lo svolgimento del programma formativo e il superamento dei relativi esami.

§ 2. Affinché una Istituzione accademica possa offrire un percorso formativo nel senso del § 1, ha bisogno della autorizzazione previa del Gran Cancelliere, che la conferisce per iscritto e informa la Congregazione per l’Educazione Cattolica di questo atto, allegando il curricolo di studi.

E. Qualità delle Istituzioni accademiche

Art. 33

Per rispondere alle nuove esigenze per la formazione dei canonisti e dei vari consulenti, le Istituzioni devono garantire la qualità accademica per offrire un vero servizio alla Chiesa.

Art. 34

Perciò è necessario, che:

1° i rispettivi Statuti e gli Ordinamenti degli studi siano aggiornati, applicando la normativa ecclesiastica della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e delle Ordinationes ad essa annesse, del Decreto Novo Codice e delle disposizioni della presente Istruzione;

2° i rispettivi Statuti e gli Ordinamenti degli studi siano sottoposti alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per la debita approvazione;

3° le Istituzione accademiche assicurino la presenza del congruo numero di docenti, previsto dal diritto, che svolgano il loro ufficio a tempo pieno.

Art. 35

Spetta alla Conferenza episcopale o ad altra Assemblea della Gerarchia competente pianificare la presenza (numero e distribuzione) delle Istituzioni accademiche nel territorio. Prima di una eventuale erezione o approvazione di una nuova Facoltà di Diritto Canonico o di una Istituzione equiparata, nonché dell’eventuale approvazione di una aggregazione o l’incorporazione di un Istituto a una Facoltà di Diritto Canonico, la Congregazione per l’Educazione Cattolica chiede il suo parere.

Art. 36

Quando una Facoltà di Diritto Canonico o una Istituzione equiparata non adempie le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione, spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, avvertito previamente il Gran Cancelliere e il Decano o Preside, secondo le circostanze e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza episcopale o di altra Assemblea della Gerarchia competente, prendere la decisione circa la sospensione dei diritti accademici, la revoca dell’approvazione come Facoltà ecclesiastica o Istituzione equiparata o la soppressione dell’Istituzione stessa.

F. Norma finale

Art. 37

Le Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate, i Dipartimenti di Diritto Canonico e le Cattedre di Diritto Canonico nelle Facoltà di Teologia e nelle Università Cattoliche che vogliono costituire una Cattedra di Diritto Canonico nella Facoltà di Giurisprudenza devono adeguarsi alla presente Istruzione, con l’inizio dell’anno accademico 2019-2020.

Il Sommo Pontefice FRANCESCO ha approvato la presente Istruzione il 27 aprile 2018 e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, il 29 aprile 2018, V Domenica di Pasqua, festa di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa.

 

Giuseppe Card. Versaldi
Prefetto

Angelo Vincenzo Zani
Arciv. tit. di Volturno
Segretario

Allegato

Orientamenti di possibili contenuti per la formazione dei consulenti del secondo livello

Filosofia

  • Il paradigma della natura umana
  • Il paradigma della relazionalità: alterità, reciprocità e riconoscimento

Scienze sociali

  • Modelli di famiglia e società
  • Emancipazione femminile
  • Trasformazioni delle relazioni coniugali, genitoriali e familiari

Teologia biblica

  • Simboli nuziali nella Sacra Scrittura

Teologia dogmatica

  • Antropologia teologica: creaturalità in dialogo
  • Il sacramento del matrimonio
  • La famiglia come chiesa domestica e la chiesa come famiglia di famiglie

Teologia morale e spirituale

  • Persona, relazione e vocazione
  • Primato del dono: la logica della gratuità
  • Etica sessuale e delle relazione affettive
  • Accogliere una nuova vita
  • Discernimento spirituale e morale
  • Curare e accompagnare le malattie
  • Verso il tramonto

Diritto Canonico (almeno 12 ECTS)

  • Diritto matrimoniale sostantivo

– inseparabilità tra matrimonio naturale e sacramento
– le proprietà del matrimonio
– gli impedimenti
– i vizi e difetti del consenso
– la forma canonica

  • Diritto matrimoniale processuale

– i Tribunali della Chiesa
– elementi di diritto processuale
– il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio
– i casi di scioglimento del matrimonio

Teologia pastorale familiare

  • Fidanzamento
  • Preparazione al matrimonio
  • Vita coniugale e familiare
  • Altre forme di unione e “famiglie ferite”

Psicologia

  • Psicodinamica dei legami familiari
  • Psicoterapia della coppia e della famiglia
  • Psicologia e morale sessuale

Indice

1. L’attuale situazione delle Istituzioni di Diritto Canonico

2. Persone coinvolte nell’attuazione della recente riforma del diritto processuale

3. Prospettive e percorsi formativi

A. Obiettivi generali

B. Percorsi formativi

4. Norme

A. Principi generali

I.  Criteri per un percorso formativo accademico

II. La competenza delle Istituzioni accademiche per i corsi di formazione

B. Istituzioni accademiche

I. Facoltà di Diritto Canonico e Istituzioni equiparate

II. Dipartimento di Diritto Canonico

III. Cattedra di Diritto Canonico

C. Programmi di formazione

I. Licenza e Dottorato in Diritto Canonico, Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale, altri corsi accademici in Diritto Canonico

1. Formazione per il conseguimento della Licenza e del Dottorato in Diritto Canonico

2. Formazione per il conseguimento di un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale

3. Formazione per alcune attività nell’ambito giudiziario          

II. Formazione dei consulenti

1. Consulenti di primo livello: parroci e altri in ambito parrocchiale

2. Consulenti di secondo livello: collaboratori di una struttura stabile

3. Consulenti di terzo livello: gli avvocati

D. Autorizzazione dei programmi

I. La Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico

II. Altri titoli, non conferiti dall’autorità della Santa Sede

III. Corso di formazione con attestato

E. Qualità delle Istituzioni accademiche

F. Norma finale

Allegato. Orientamenti di possibili contenuti per la formazione dei consulenti del secondo livello

[1] Franciscus PP., Litterae Apostolicae Motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 augusti 2015, in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 958-967. La Ratio procedendi [=RP] è riportato alle pp. 967-970.

[2] Franciscus PP., Litterae Apostolicae Motu proprio datae Mitis et misericors Iesus, 15 augusti 2015, in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015) 946-954. La Ratio procedendi [=RP] è riportato alle pp. 954-957.

[3] Cf. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges, 25 ianuarii 1983, in Acta Apostolicae Sedis 75 (1983) pars II, p. XI.

[4] Cf. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Incontro con i Decani e Presidi di tutte le Istituzioni di Diritto Canonico del mondo cattolico, Roma 20-21 ottobre 2016 in Educatio Catholica 2-3/4 (2016) 9-94.

[5] Franciscus PP., Constitutio Apostolica de studiorum Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis Veritatis gaudium, 8 dicembris 2017 [= VG].

[6] Congregatio de Institutione Catholica, Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam „Veritatis gaudium“ rite exsequendam, 27 dicembris 2017 [= OrdVG].

[7] Congregatio de Institutione Catholica, Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur Novo Codice, 2 septembris 2002, in Acta Apostolicae Sedis 95 (2003) 281-285.

[8] Cf. can. 180, n. 6 CCEO.

[9] Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii Dignitas connubii, 25 ianuarii 2005, in Communicationes 37 (2005) 11-92 [= DC].

[10] Normalmente anche l’avvocato dovrà possedere il titolo accademico (cf. can. 1483 CIC; 1141 CCEO).

[11] Art. 77 VG.

[12] Cf. art. 32 VG.

[13] Art. 4, § 3 Cost. Apost. Ex corde Ecclesiae; Art. 27, § 1 VG.

[14] Art. 4, § 3 Cost. Apost. Ex corde Ecclesiae; Art. 27, § 2 VG.

[15] Art. 78 VG.

[16] Art. 33, § 2 OrdVG.

[17] Art. 33, § 2 OrdVG.

[18] Art. 33, § 2 OrdVG.

[19] Art. 35 OrdVG.

[20] Art. 79, § 3 VG.