CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Istruzione Ad resurgendum cum Christo
circa la sepoltura dei defunti
e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione
1. Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna ยซandare in esilio dal corpo e abitare presso il Signoreยป (2 Cor 5,8). Con lโIstruzione Piam et constantem del 5 luglio 1963, lโallora SantโUffizio ha stabilito che ยซsia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeliยป, aggiungendo perรฒ che la cremazione non รจ ยซdi per sรฉ contraria alla religione cristianaยป e che non siano piรน negati i sacramenti e le esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi cremare, a condizione che tale scelta non sia voluta ยซcome negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesaยป.[1] Questo cambiamento della disciplina ecclesiastica รจ stato poi recepito nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990).
[ads2]Nel frattempo la prassi della cremazione si รจ notevolmente diffusa in non poche Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede della Chiesa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei Vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione.
2. La risurrezione di Gesรน รจ la veritร culminante della fede cristiana, predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristianesimo: ยซVi ho trasmesso quello che anchโio ho ricevuto: che cioรจ Cristo morรฌ per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed รจ risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodiciยป (1 Cor 15,3โ5).
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Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una nuova vita: ยซCome Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, cosรฌ anche noi possiamo camminare in una vita nuovaยป (Rm 6,4). Inoltre, il Cristo risorto รจ principio e sorgente della nostra risurrezione futura: ยซCristo รจ risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono mortiโฆ; e come tutti muoiono in Adamo, cosรฌ tutti riceveranno la vita in Cristoยป (1 Cor 15,20โ22).
Se รจ vero che Cristo ci risusciterร nellโultimo giorno, รจ anche vero che, per un certo aspetto, siamo giร risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui: ยซCon lui infatti siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai mortiยป (Col 2,12). Uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipiamo giร realmente alla vita di Cristo risorto (cf. Ef 2,6).
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia della Chiesa prega: ยซAi tuoi fedeli, Signore, la vita non รจ tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata unโabitazione eterna nel cieloยป.[2] Con la morte, lโanima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione Dio tornerร a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. Anche ai nostri giorni la Chiesa รจ chiamata ad annunciare la fede nella risurrezione: ยซLa risurrezione dei morti รจ la fede dei cristiani: credendo in essa siamo taliยป.[3]
3. Seguendo lโantichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro.[4]
Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte,[5] lโinumazione รจ innanzitutto la forma piรน idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale.[6]
La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterร nella gloria.[7]
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne,[8] e intende mettere in rilievo lโalta dignitร del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia.[9] Non puรฒ permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come lโannullamento definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con lโuniverso, sia come una tappa nel processo della reโincarnazione, sia come la liberazione definitiva della โprigioneโ del corpo.
Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietร e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, ยซcome di strumenti e di vasi, si รจ santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buoneยป.[10]
Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti,[11] e la Chiesa considera la sepoltura dei morti come unโopera di misericordia corporale.[12]
Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunitร cristiana, nonchรฉ la venerazione dei martiri e dei santi.
Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si รจ opposta alla tendenza a occultare o privatizzare lโevento della morte e il significato che esso ha per i cristiani.
4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontร esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poichรฉ la cremazione del cadavere non tocca lโanima e non impedisce allโonnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene lโoggettiva negazione della dottrina cristiana sullโimmortalitร dellโanima e la risurrezione dei corpi.[13]
La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poichรฉ con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non รจ vietata, ยซa meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristianaยป.[14]
In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di indifferentismo religioso.
5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioรจ nel cimitero o, se รจ il caso, in una chiesa o in unโarea appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autoritร ecclesiastica.
Sin dallโinizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunitร cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione ยซdi coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesaยป.[15]
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro puรฒ contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunitร cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilitร di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonchรฉ pratiche sconvenienti o superstiziose.
6. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nellโabitazione domestica non รจ consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, lโOrdinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, puรฒ concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nellโabitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione.
7. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nellโaria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione.
8. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto.[16]
Il Sommo Pontefice Francesco, nellโUdienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto in data 18 marzo 2016, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione in data 2 marzo 2016, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 agosto 2016, Solennitร dellโAssunzione della Beata Vergine Maria.
Gerhard Card. Mรผller
Prefetto
+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo titolare di Thibica
Segretario
[2] Messale Romano, Prefazio dei defunti, I.
[3] Tertulliano, De resurrectione carnis, 1,1: CCL 2, 921.
[4] Cf. CIC, can. 1176, ยง 3; can. 1205; CCEO, can. 876, ยง 3; can. 868.
[5] Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1681.
[6] Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2300.
[7] Cf. 1 Cor 15,42-44; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1683.
[8] Cf. SantโAgostino, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 628.
[9] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 14.
[10] Cf. SantโAgostino, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5: CSEL 41, 627.
[11] Cf. Tb 2, 9; 12, 12.
[12] Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2300.
[13] Cf. Suprema Sacra Congregazione del SantโUffizio, Istruzione Piam et constantem, 5 luglio 1963: AAS 56 (1964), 822.
[14] CIC, can. 1176, ยง 3; cf. CCEO, can. 876, ยง 3.
[15] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 962.
[16] CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, ยง 3.