Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo

704

In data odierna, 19 marzo 2022, Solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria, con la presente pubblicazione sul Bollettino della Sala Stampa, il Santo Padre Francesco promulga il testo della Costituzione apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, che entrerà in vigore il giorno 5 giugno 2022, Solennità di Pentecoste.

Con l’entrata in vigore della presente Costituzione apostolica viene integralmente abrogata e sostituita la Costituzione apostolica Pastor bonus e in tal modo l’azione di riforma circa la Curia romana trova la sua forma compiuta.

COSTITUZIONE APOSTOLICA SULLA CURIA ROMANA E IL SUO SERVIZIO ALLA CHIESA NEL MONDO PRAEDICATE EVANGELIUM

- Pubblicità -

INDICE

I Preambolo
II Principi e Criteri per il servizio della Curia romana
III Norme generali (artt. 1 – 43)
IV Segreteria di Stato (artt. 44 – 52)
V Dicasteri

  • Dicastero per l’Evangelizzazione (artt. 53 – 68)
  • Dicastero per la Dottrina della Fede (artt. 69 – 78)
  • Dicastero per il Servizio della Carità (artt. 79 – 81)
  • Dicastero per le Chiese orientali (artt. 82 – 87)
  • Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (artt. 88 – 97)
  • Dicastero delle Cause dei Santi (artt. 98 – 102)
  • Dicastero per i Vescovi (artt. 103 – 112)
  • Dicastero per il Clero (artt. 113 – 120)
  • Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (artt. 121 – 127)
  • Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (artt. 128 – 141)
  • Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (artt. 142 – 146)
  • Dicastero per il Dialogo Interreligioso (artt. 147 – 152)
  • Dicastero per la Cultura e l’Educazione (artt. 153 – 162)
  • Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (artt. 163 – 174)
  • Dicastero per i Testi legislativi (artt. 175 – 182)
  • Dicastero per la Comunicazione (artt. 183 – 188)

VI Organismi di giustizia

- Pubblicità -

  • Organismi di giustizia (art. 189)
  • Penitenzieria Apostolica (artt. 190 – 193)
  • Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (artt. 194 – 199)
  • Tribunale della Rota Romana (artt. 200 – 204)

VII Organismi economici

  • Consiglio per l’economia (artt. 205 – 211)
  • Segreteria per l’economia (artt. 212 – 218)
  • Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (artt. 219 – 221)
  • Ufficio del Revisore Generale (artt. 222 – 224)
  • Commissione di Materie Riservate (artt. 225 – 226)
  • Comitato per gli Investimenti (art. 227)

VIII Uffici

  • Prefettura della Casa Pontificia (artt. 228 – 230)
  • Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (artt. 231 – 234)
  • Camerlengo di Santa Romana Chiesa (art. 235 – 237)

IX Avvocati (artt. 238 – 240)
X Istituzioni collegate con la Santa Sede (artt. 241 – 249)
XI Norma transitoria (art. 250)

I

PREAMBOLO

1. Praedicate evangelium (cfr Mc 16,15; Mt 10,7-8): è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce «il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all’intera umanità nel mondo odierno» . A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l’ascolto della fede (cfr Rm 1,1-5; Gal 3,5). La Chiesa adempie il suo mandato soprattutto quando testimonia, in parole e opere, la misericordia che ella stessa gratuitamente ha ricevuto. Di ciò il nostro Signore e Maestro ci ha lasciato l’esempio quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli e ha detto che saremo beati se faremo anche noi così (cfr Gv 13,15-17). In questo modo «la comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo» . Facendo così, il popolo di Dio adempie al comando del Signore, il quale chiedendo di annunciare il Vangelo, sollecitò a prendersi cura dei fratelli e delle sorelle più deboli, malati e sofferenti.

La conversione missionaria della Chiesa

2. La “conversione missionaria” della Chiesa è destinata a rinnovare la Chiesa secondo l’immagine della missione d’amore propria di Cristo. I suoi discepoli e discepole sono quindi chiamati ad essere “luce del mondo” (Mt 5,14). Questo è il modo con cui la Chiesa riflette l’amore salvifico di Cristo che è la Luce del mondo (cfr Gv 8,12). Essa stessa diventa più radiosa quando porta agli uomini il dono soprannaturale della fede, «luce che orienta il nostro cammino nel tempo» e servendo il Vangelo perché questa luce «cresca per illuminare il presente fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente bisognoso di luce» .

3. Nel contesto della missionarietà della Chiesa si pone anche la riforma della Curia romana. Fu così nei momenti in cui più urgente si avvertì l’anelito di riforma, come avvenuto nel XVI secolo, con la Costituzione apostolica Immensa aeterni Dei di Sisto V (1588) e nel XX secolo, con la Costituzione apostolica Sapienti Consilio di Pio X (1908). Celebrato il Concilio Vaticano II, Paolo VI, riferendosi esplicitamente ai desideri espressi dai Padri Conciliari , con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae (1967), dispose e realizzò una riforma della Curia.

Successivamente, Giovanni Paolo II promulgò la Costituzione apostolica Pastor bonus (1988), al fine di promuovere sempre la comunione nell’intero organismo della Chiesa.

In continuità con queste due recenti riforme e con gratitudine per il servizio generoso e competente che nel corso del tempo tanti membri della Curia hanno offerto al Romano Pontefice e alla Chiesa universale, questa nuova Costituzione apostolica si propone di meglio armonizzare l’esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, soprattutto in questa stagione, sta vivendo.

La Chiesa: mistero di comunione

4. Per la riforma della Curia romana è importante avere presente e valorizzare anche un altro aspetto del mistero della Chiesa: in essa la missione è talmente congiunta alla comunione da poter dire che scopo della missione è proprio quello «di far conoscere e di far vivere a tutti la «nuova» comunione che nel Figlio di Dio fatto uomo è entrata nella storia del mondo» .

Questa vita di comunione dona alla Chiesa il volto della sinodalità; una Chiesa, cioè, dell’ascolto reciproco «in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità (cfr Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli dice alle Chiese (cfr Ap 2,7 . Questa sinodalità della Chiesa, poi, la si intenderà come il «camminare insieme del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore» . Si tratta della missione della Chiesa, di quella comunione che è per la missione ed è essa stessa missionaria.

Il rinnovamento della Chiesa e, in essa, anche della Curia romana, non può che rispecchiare questa fondamentale reciprocità perché la comunità dei credenti possa avvicinarsi il più possibile all’esperienza di comunione missionaria vissuta dagli Apostoli con il Signore durante la sua vita terrena (cfr Mc 3,14) e, dopo la Pentecoste, sotto l’azione dello Spirito Santo, dalla prima comunità di Gerusalemme (cfr At 2,42).

Il servizio del Primato e del Collegio dei Vescovi

5. Fra questi doni dati dallo Spirito per il servizio degli uomini, eccelle quello degli Apostoli, che il Signore scelse e costituì come “gruppo” stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro . Agli stessi Apostoli affidò una missione che durerà sino alla fine dei secoli. Per questo essi ebbero cura di istituire dei successori[10], sicché come Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per volontà del Signore, un unico Collegio apostolico, così ancora oggi, nella Chiesa, società gerarchicamente organizzata[11], il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico corpo episcopale, al quale i Vescovi appartengono in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del Collegio e con le sue membra, cioè con il Collegio stesso[12].

6. Insegna il Concilio Vaticano II: «L’unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi, sia della moltitudine dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari. Queste sono formate a immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, di amore e di unità»[13].

7. È importante sottolineare che grazie alla Divina Provvidenza nel corso del tempo sono state stabilite in diversi luoghi dagli Apostoli e dai loro successori varie Chiese, che si sono riunite in diversi gruppi, soprattutto le antiche Chiese patriarcali. L’emergere delle Conferenze episcopali nella Chiesa latina rappresenta una delle forme più recenti in cui la communio Episcoporum si è espressa al servizio della communio Ecclesiarum basata sulla communio fidelium. Pertanto, ferma restando la potestà propria del Vescovo, quale pastore della Chiesa particolare affidatagli, le Conferenze episcopali, incluse le loro Unioni regionali e continentali, insieme con le rispettive Strutture gerarchiche orientali sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diverse regioni insieme al Romano Pontefice, garante dell’unità di fede e di comunione[14].

Il servizio della Curia romana

8. La Curia romana è al servizio del Papa, il quale, in quanto successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli[15]. In forza di tale legame l’opera della Curia romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, e le Strutture gerarchiche orientali, che sono di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i Vescovi. La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno.

9. L’attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali e in maniera corrispondente ed adeguata alle Strutture gerarchiche orientali, si muove nell’intento di valorizzarle nelle loro potenzialità[16], senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio. Le competenze che vengono loro assegnate nelle presenti disposizioni sono volte ad esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e, indirettamente, a rinsaldare la comunione ecclesiale[17], dando concretezza all’esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli delle rispettive nazioni o di un determinato territorio[18].

Ogni cristiano è un discepolo missionario

10. Il Papa, i Vescovi e gli altri ministri ordinati non sono gli unici evangelizzatori nella Chiesa. Essi «sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo»[19]. Ogni cristiano, in virtù del Battesimo, è un discepolo-missionario «nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù»[20]. Non si può non tenerne conto nell’aggiornamento della Curia, la cui riforma, pertanto, deve prevedere il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità. La loro presenza e partecipazione è, inoltre, imprescindibile, perché essi cooperano al bene di tutta la Chiesa[21] e, per la loro vita familiare, per la loro conoscenza delle realtà sociali e per la loro fede che li porta a scoprire i cammini di Dio nel mondo, possono apportare validi contributi, soprattutto quando si tratta della promozione della famiglia e del rispetto dei valori della vita e del creato, del Vangelo come fermento delle realtà temporali e del discernimento dei segni dei tempi.

Significato della riforma

11. La riforma della Curia romana sarà reale e possibile se germoglierà da una riforma interiore, con la quale facciamo nostro «il paradigma della spiritualità del Concilio», espressa dall’«antica storia del Buon Samaritano»[22], di quell’uomo, che devia dal suo cammino per farsi prossimo ad un uomo mezzo morto che non appartiene al suo popolo e che neppure conosce. Si tratta qui di una spiritualità che ha la propria fonte nell’amore di Dio che ci ha amato per primo, quando noi eravamo ancora poveri e peccatori, e che ci ricorda che il nostro dovere è servire come Cristo i fratelli, soprattutto i più bisognosi, e che il volto di Cristo si riconosce nel volto di ogni essere umano, specialmente dell’uomo e della donna che soffrono (cfr Mt 25,40).

12. Deve pertanto essere chiaro che «la riforma non è fine a se stessa, ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana; per favorire una più efficace evangelizzazione; per promuovere un più fecondo spirito ecumenico; per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti. La riforma, auspicata vivamente dalla maggioranza dei Cardinali nell’ambito delle Congregazioni generali prima del Conclave, dovrà perfezionare ancora di più l’identità della stessa Curia romana, ossia quella di coadiuvare il Successore di Pietro nell’esercizio del suo supremo Ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo. Certamente raggiungere una tale meta non è facile: richiede tempo, determinazione e soprattutto la collaborazione di tutti. Ma per realizzare questo dobbiamo innanzitutto affidarci allo Spirito Santo, che è la vera guida della Chiesa, implorando nella preghiera il dono dell’autentico discernimento»[23].

II

PRINCIPI E CRITERI PER IL SERVIZIO DELLA CURIA ROMANA

Per rendere possibile ed efficace la missione pastorale del Romano Pontefice ricevuta da Cristo Signore e Pastore, nella sua sollecitudine per tutta la Chiesa (cfr Gv 21,51ss), e per mantenere e coltivare la relazione tra il ministero petrino e il ministero di tutti Vescovi, il Papa «nell’esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa, si avvale dei Dicasteri della Curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori»[24]. In tal modo la Curia è al servizio del Papa e dei Vescovi i quali «col successore di Pietro reggono la casa del Dio vivente»[25]. La Curia esercita questo servizio ai Vescovi nelle loro Chiese particolari nel rispetto della responsabilità loro dovuta in quanto successori degli Apostoli

1. Servizio alla missione del Papa. La Curia romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli»[26], ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa.

2. Corresponsabilità nella communio. Questa riforma si propone, nello spirito di una “sana decentralizzazione”[27], di lasciare alla competenza dei Pastori diocesani/eparchiali la facoltà di risolvere nell’esercizio del «loro proprio compito di maestri» e di pastori[28] le questioni che conoscono bene[29] e che non toccano l’unità di dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa, sempre agendo con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico mysterium communionis che è la Chiesa[30].

3. Servizio alla missione dei Vescovi. Nell’ambito della collaborazione con i Vescovi, il servizio che la Curia offre loro consiste, in primo luogo, nel riconoscere e sostenere l’opera che prestano al Vangelo e alla Chiesa, nel consiglio tempestivo, nell’incoraggiare la conversione pastorale che essi promuovono, nell’appoggio solidale alla loro iniziativa evangelizzatrice e alla loro opzione pastorale preferenziale per i poveri, alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili e ad ogni contributo a favore della famiglia umana, dell’unità e della pace; in breve, alle loro iniziative affinché i popoli abbiano vita abbondante in Cristo. Questo servizio della Curia alla missione dei Vescovi e alla communio si propone, anche mediante l’assolvimento, con spirito fraterno, di compiti di vigilanza, sostegno ed incremento della comunione reciproca, affettiva ed effettiva, del Successore di Pietro con i Vescovi.

4. Sostegno alle Chiese particolari e alle loro Conferenze episcopali e Strutture gerarchiche orientali. La Chiesa cattolica abbraccia nel mondo una moltitudine di popoli, lingue e culture e ha per questo a disposizione un grande tesoro di efficaci esperienze riguardo all’evangelizzazione, che non può andare perduto. La Curia romana, nel suo servizio per il bene dell’intera communio, è in grado di raccogliere ed elaborare dalla presenza della Chiesa nel mondo la ricchezza di tali conoscenze e delle esperienze delle migliori iniziative e proposte creative riguardanti l’evangelizzazione delle singole Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali e il modo di agire di fronte a problemi, sfide, come proposte creative. Raccogliendo tali esperienze della Chiesa nella sua universalità, ne rende partecipi, come sostegno, le Chiese particolari, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali. Per questo tipo di scambio e di dialogo, le visite “ad limina Apostolorum” e le relazioni presentate dai Vescovi in ordine ad esse rappresentano un importante strumento.

5. Indole vicaria della Curia romana. Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo munus primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi.

6. Spiritualità. La Curia romana contribuisce alla comunione della Chiesa con il Signore solo coltivando la relazione di tutti i suoi membri con Cristo Gesù, spendendosi con ardore interiore a favore dei piani di Dio e dei doni che lo Spirito Santo consegna alla sua Chiesa, e adoperandosi a favore della vocazione di tutti i battezzati alla santità. È necessario, pertanto, che in tutte le Istituzioni curiali il servizio alla Chiesa-mistero permanga unito ad una esperienza dell’alleanza con Dio, manifestata dalla preghiera in comune, dal rinnovamento spirituale e dalla periodica celebrazione comune dell’Eucaristia. Allo stesso modo, partendo dall’incontro con Gesù Cristo, i membri della Curia adempiano il loro compito con la gioiosa consapevolezza di essere discepoli-missionari al servizio di tutto il popolo di Dio.

7. Integrità personale e professionalità. Il volto di Cristo si riflette nella varietà dei volti dei suoi discepoli e delle sue discepole che con i loro carismi sono a servizio della missione della Chiesa. Pertanto, quanti prestano servizio nella Curia sono scelti tra Vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici che si distinguono per vita spirituale, buona esperienza pastorale, sobrietà di vita e amore ai poveri, spirito di comunione e di servizio, competenza nelle materie loro affidate, capacità di discernimento dei segni dei tempi. Per questo si rende necessario dedicare attenta cura alla scelta e alla formazione del personale, così come all’organizzazione del lavoro e alla crescita personale e professionale di ciascuno.

8. Collaborazione tra i Dicasteri. La comunione e la partecipazione devono essere tratti distintivi del lavoro interno della Curia e di ogni sua Istituzione. La Curia romana deve essere sempre più al servizio della comunione di vita e dell’unità operativa attorno ai Pastori della Chiesa universale. Per questo i responsabili dei Dicasteri si incontrano periodicamente con il Romano Pontefice, in maniera individuale e in riunioni congiunte. Le riunioni periodiche favoriscono la trasparenza e un’azione concertata per discutere i piani di lavoro dei Dicasteri e la loro applicazione.

9. Riunioni interdicasteriali e intradicasteriali. In riunioni interdicasteriali, che esprimono la comunione e la collaborazione esistenti nella Curia, vengono affrontati i temi che coinvolgono più Dicasteri. Il compito di indire tali riunioni spetta alla Segreteria di Stato in quanto essa svolge la funzione di Segreteria papale. La comunione e la collaborazione sono manifestate anche dalle opportune riunioni periodiche dei Membri di un Dicastero: plenarie, consulte e congressi. Questo spirito deve animare parimenti gli incontri dei Vescovi con i Dicasteri, sia individualmente, sia collettivamente come in occasione delle visite “ad limina Apostolorum”.

10. Espressione della cattolicità. Nella scelta dei Cardinali, dei Vescovi e degli altri collaboratori deve rispecchiarsi la cattolicità della Chiesa. Tutti coloro che sono invitati a prestare servizio nella Curia romana sono un segno di comunione e solidarietà con il Romano Pontefice da parte dei Vescovi e dei Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che mettono a disposizione della Curia romana qualificati collaboratori provenienti da diverse culture.

11. Riduzione dei Dicasteri. Si è reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro funzioni con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficace.

12. La Riforma, così come desiderava Paolo VI, intende in primo luogo far sì che nella Curia stessa e in tutta la Chiesa, la scintilla della divina carità possa «dar fuoco ai principi, alle dottrine e ai propositi, che il Concilio ha predisposti, e che così infiammati di carità, possono davvero operare nella Chiesa e nel mondo quel rinnovamento di pensieri, di attività, di costumi e di forza morale e di gaudio e di speranza, ch’è stato lo scopo stesso del Concilio»[31].

III

NORME GENERALI

Nozione di Curia romana

Art. 1

La Curia romana è l’Istituzione della quale il Romano Pontefice si avvale ordinariamente nell’esercizio del suo supremo Ufficio pastorale e della sua missione universale nel mondo. Essa è al servizio del Papa, successore di Pietro, e dei Vescovi, successori degli Apostoli, secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno, adempiendo con spirito evangelico la propria funzione, operando al bene e al servizio della comunione, dell’unità e dell’edificazione della Chiesa universale ed attendendo alle istanze del mondo nel quale la Chiesa è chiamata a compiere la sua missione.

Indole pastorale delle attività curiali

Art. 2

Poiché tutti i membri del popolo di Dio, ciascuno secondo la condizione propria, prendono parte alla missione della Chiesa, coloro che prestano servizio nella Curia romana vi cooperano in modo proporzionato alla scienza e alla competenza di cui godono, nonché all’esperienza pastorale.

Art. 3

Il personale che lavora presso la Curia romana e le altre Istituzioni collegate con la Santa Sede svolge un servizio pastorale a sostegno della missione del Romano Pontefice e dei Vescovi nelle rispettive responsabilità verso la Chiesa universale. Questo servizio deve essere animato e svolto con il più alto senso di collaborazione, di corresponsabilità e di rispetto verso la competenza altrui.

Art. 4

Il carattere pastorale del servizio curiale è alimentato ed arricchito da una peculiare spiritualità fondata sul rapporto di mutua interiorità che esiste tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare.

Art. 5

L’originalità propria del servizio pastorale della Curia romana esige che ognuno avverta la sua vocazione all’esemplarità di vita davanti alla Chiesa e al mondo. Ciò comporta per tutti l’impegnativo dovere di essere discepoli-missionari, mostrando esempio di dedizione, spirito di pietà, di accoglienza a quanti ad essa si rivolgono e di servizio.

Art. 6

Unitamente al servizio prestato nella Curia romana, per quando possibile e senza pregiudicare il loro lavoro di ufficio, i chierici attendano anche alla cura d’anime, così come i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica ed i laici collaborino alle attività pastorali delle proprie comunità o di altre realtà ecclesiali secondo le capacità e possibilità di ciascuno.

Principi operativi della Curia romana

Art. 7

§ 1. Per il buon funzionamento di ciascuna delle componenti della Curia romana è indispensabile che, oltre alla dedizione e alla rettitudine, chi vi opera sia qualificato. Ciò comporta professionalità, ossia competenza e capacità nella materia in cui si è chiamati a prestare la propria attività. Essa si forma e si acquisisce col tempo, mediante esperienza, studio, aggiornamento; tuttavia è necessario che fin dall’inizio si riscontri un’adeguata preparazione al riguardo.

§ 2. Le diverse componenti della Curia romana, ciascuna per la sua natura e competenza, provvedano ad una formazione permanente del proprio personale.

Art. 8

§ 1. L’attività di ciascuna delle componenti della Curia romana deve essere sempre ispirata a criteri di razionalità e funzionalità, rispondendo alle situazioni che si creano nel tempo ed adattandosi alle necessità della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

§ 2. La funzionalità, finalizzata ad offrire il servizio migliore e più efficace, esige che quanti prestano il loro servizio nella Curia romana siano sempre pronti a svolgere la propria opera a seconda delle necessità.

Art. 9

§ 1. Ciascun Dicastero, Organismo o Ufficio, nello svolgere il suo peculiare servizio, è chiamato, per la ragione stessa della missione alla quale partecipa, a compierlo convergendo con gli altri Dicasteri, Organismi o Uffici, in una dinamica di mutua collaborazione, ciascuno secondo la propria competenza, in costante interdipendenza e interconnessione delle attività.

§ 2. Tale convergenza sia attuata anche all’interno di ciascun Dicastero, Organismo o Ufficio da parte di tutti, adempiendo il proprio ruolo in modo che l’operosità di ciascuno favorisca un funzionamento disciplinato ed efficace, al di là delle diversità culturali, linguistiche e nazionali.

§ 3. Quanto disposto nei §§ 1 e 2 si riferisce altresì alla Segreteria di Stato con la specificità che le è propria in qualità di Segreteria papale.

Art. 10

Ogni Dicastero, Organismo o Ufficio, nell’esercizio delle sue attività, faccia uso in modo regolare e fedele degli organi previsti da questa Costituzione apostolica, quali il Congresso, le Sessioni ordinarie e plenarie. Si tengano anche, con regolarità, Riunioni dei Capi Dicastero e interdicasteriali.

Art. 11

Di tutto ciò che concerne le prestazioni di lavoro del personale alle dipendenze della Curia romana e delle questioni ad esso connesse si occupa, secondo la propria competenza, l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, a tutela e promozione dei diritti dei collaboratori, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa.

Struttura della Curia romana

Art. 12

§ 1. La Curia romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro.

§ 2. Con la dicitura Istituzioni curiali si intendono le unità della Curia romana di cui al § 1.

§ 3. Sono Uffici della Curia romana la Prefettura della Casa Pontificia, l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e il Camerlengo di Santa Romana Chiesa.

Art. 13

§ 1. Ogni Istituzione curiale è composta da un Prefetto, o equiparato, da un congruo numero di Membri, da uno o più Segretari che coadiuvano il Prefetto, insieme, ma in linea subordinata, a uno o più Sottosegretari, ai quali si affiancano i diversi Officiali ed i Consultori.

§ 2. In ragione della propria natura particolare, o di una legge speciale, un’Istituzione curiale può avere una struttura diversa da quella stabilita al § 1.

Art. 14

§ 1. L’Istituzione curiale è retta dal Prefetto, o equiparato, che la dirige e la rappresenta.

§ 2. Il Segretario, con la collaborazione del Sottosegretario o dei Sottosegretari, aiuta il Prefetto nel trattare gli affari dell’Istituzione curiale e nel dirigere il personale.

§ 3. Gli Officiali, che per quanto possibile provengono dalle diverse regioni del mondo così che la Curia romana rispecchi l’universalità della Chiesa, sono assunti tra chierici, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e laici, che si distinguono per debita esperienza, scienza confermata da adeguati titoli di studio, virtù e prudenza. Siano scelti secondo criteri oggettivi e di trasparenza ed abbiano un congruo numero di anni di esperienza nelle attività pastorali.

§ 4. L’idoneità dei candidati ad Officiali sia verificata in modo appropriato.

§ 5. Nella scelta dei chierici in qualità di Officiali si cerchi, per quanto possibile, un adeguato equilibrio tra diocesani/eparchiali e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.

Art. 15

I Membri delle Istituzioni curiali sono nominati tra i Cardinali dimoranti sia nell’Urbe che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni Vescovi, soprattutto diocesani/eparchiali, nonché, secondo la natura del Dicastero, alcuni presbiteri e diaconi, alcuni membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica ed alcuni fedeli laici.

Art. 16

I Consultori delle Istituzioni curiali e degli Uffici sono nominati tra i fedeli che si distinguono per scienza, comprovata capacità e prudenza. L’individuazione e la scelta degli stessi deve rispettare, il più possibile, il criterio dell’universalità.

Art. 17

§ 1. Il Prefetto, o equiparato, i Membri, il Segretario, il Sottosegretario e gli altri Officiali maggiori assegnati a Capi Ufficio, equiparati ed esperti, come pure i Consultori, sono nominati dal Romano Pontefice per un quinquennio.

§ 2. Il Prefetto e il Segretario, raggiunta l’età prevista dal Regolamento Generale della Curia romana, devono presentare la loro rinuncia al Romano Pontefice, il quale, ponderata ogni cosa, provvederà in merito.

§ 3. I Membri, raggiunta l’età di ottant’anni, decadono dall’incarico. Tuttavia, quelli che appartengono ad una delle Istituzioni curiali in ragione di altro incarico, decadendo da esso, cessano anche di essere Membri.

§ 4. Di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che hanno prestato servizio nelle Istituzioni curiali e negli Uffici fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi/Eparchia, o negli Istituti o Società d’appartenenza. Qualora i Superiori della Curia romana lo ritengano opportuno il servizio può essere prorogato per un altro periodo di cinque anni.

Art. 18

§ 1. In caso di Sede Apostolica vacante tutti i Capi delle Istituzioni curiali e i Membri decadono dall’incarico. Fanno eccezione il Penitenziere Maggiore, il quale continua a sbrigare gli affari ordinari di sua competenza, proponendo al Collegio dei Cardinali quelli di cui riferirebbe al Romano Pontefice, e l’Elemosiniere di Sua Santità, che continua nell’esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati durante il pontificato, restando alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all’elezione del nuovo Romano Pontefice.

§ 2. Durante la Sede vacante i Segretari si occupano del governo ordinario delle Istituzioni curiali, curando soltanto gli affari di ordinaria amministrazione. Entro tre mesi dall’elezione del Romano Pontefice essi devono essere la lui confermati nel loro incarico.

§ 3. Il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie assume gli incarichi previsti dalla normativa riguardante la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice.

Art. 19

Ciascuna delle Istituzioni curiali e degli Uffici ha il proprio archivio corrente, nel quale i documenti ricevuti e le copie di quelli spediti vengono protocollati e custoditi con ordine, sicurezza e secondo criteri adeguati.

Competenza e procedura delle Istituzioni curiali

Art. 20

La competenza delle Istituzioni curiali si determina ordinariamente in ragione della materia. È possibile, tuttavia, che siano stabilite competenze anche in forza di altre ragioni.

Art. 21

Ciascuna delle Istituzioni curiali, nell’ambito della propria competenza:

1. tratta gli affari che per loro natura o per disposizione del diritto sono riservati alla Sede Apostolica;

2. tratta gli affari assegnati dal Romano Pontefice;

3. esamina le questioni e i problemi che superano l’ambito di competenza dei singoli Vescovi diocesani/eparchiali o degli organismi episcopali (Conferenze o Strutture gerarchiche orientali);

4. studia i problemi più gravi del tempo presente, allo scopo di promuovere l’azione pastorale della Chiesa in maniera più adeguata, coordinata ed efficace, sempre d’intesa e nel rispetto delle competenze delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali, delle loro Unioni regionali e continentali e delle Strutture gerarchiche orientali;

5. promuove, favorisce e incoraggia le iniziative e le proposte per il bene della Chiesa universale;

6. esamina e, se del caso, decide le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono direttamente alla Sede Apostolica.

Art. 22

Eventuali conflitti di competenza tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato vanno sottoposti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a meno che il Romano Pontefice non intenda provvedere in altro modo.

Art. 23

Ciascuna delle Istituzioni curiali tratta le questioni di sua competenza a norma del diritto universale e quello peculiare della Curia romana e altresì secondo le normative proprie, applicando il diritto sempre con equità canonica, avendo riguardo e attenzione per la giustizia, per il bene della Chiesa e per la salvezza delle anime.

Art. 24

I Capi delle Istituzioni curiali o, in loro vece, i Segretari, sono ricevuti personalmente dal Romano Pontefice nella forma da lui stabilita al fine di riferire con regolarità e frequenza sugli affari correnti, sulle attività e sui programmi.

Art. 25

Spetta al Capo Dicastero, salva diversa disposizione per singoli Dicasteri, riunire il Congresso, composto dallo stesso, dal Segretario, dal Sottosegretario e, a giudizio del Capo Dicastero, di tutti o parte degli Officiali:

1. per esaminare specifiche questioni ed individuare la risoluzione con decisione immediata, oppure proponendo di sottoporle alla Sessione ordinaria o plenaria o ad una riunione interdicasteriale, o di presentarle al Romano Pontefice;

2. per assegnare ai Consultori o ad altri esperti le questioni che esigono uno studio particolare;

3. per esaminare richieste di facoltà e rescritti, secondo le competenze del Dicastero.

Art. 26

§ 1. I Membri dei Dicasteri si radunano in Sessioni ordinarie e in Sessioni plenarie.

§ 2. Per le Sessioni ordinarie, riguardanti gli affari consueti o frequenti, è sufficiente che siano convocati i Membri del Dicastero residenti in Urbe.

§ 3. Alla Sessione plenaria sono convocati tutti i Membri del Dicastero. Essa è da celebrarsi ogni due anni, tranne che l’Ordo servandus del Dicastero disponga un periodo di tempo maggiore, e sempre dopo che ne è stato informato il Romano Pontefice. Alla Sessione plenaria sono riservati gli affari e le questioni di maggiore importanza, che risultano tali in ragione dalla natura propria del Dicastero. Essa deve essere convocata opportunamente anche per le questioni aventi carattere di principio generale e per quelle che il Capo Dicastero ritenga necessario trattare in tal modo.

§ 4. Nella programmazione dei lavori delle Sessioni, soprattutto quelle plenarie che richiedono la presenza di tutti i Membri, si cerchi di razionalizzare gli spostamenti, utilizzando anche videoconferenze e altri mezzi di comunicazione sufficientemente riservati e sicuri, che permettano un efficace lavoro comune indipendentemente dall’effettiva presenza fisica nello stesso luogo.

§ 5. Il Segretario partecipa a tutte le Sessioni con diritto di voto.

Art. 27

§ 1. Spetta ai Consultori, e ai loro equiparati, studiare la questione affidata e dare in merito, solitamente per iscritto, il parere.

§ 2. Quando sia ritenuto necessario e secondo la natura propria del Dicastero, i Consultori – tutti o parte di loro, attese le specifiche competenze – possono essere convocati collegialmente per esaminare particolari questioni e dare il loro parere.

§ 3. In singoli casi, possono essere chiamate per una consulenza anche persone non annoverate tra i Consultori, che si segnalano per particolare competenza ed esperienza nella materia che si deve trattare.

Art. 28

§ 1. Gli affari, che sono di competenza mista, ossia di più Dicasteri, vengono esaminati congiuntamente dai Dicasteri coinvolti.

§ 2. Il Capo del Dicastero cui per primo è stata deferita la questione, convoca la riunione o d’ufficio o su richiesta di un altro Dicastero coinvolto, per confrontare i vari punti di vista e prendere una deliberazione.

§ 3. Nel caso in cui l’argomento lo richieda, la materia in questione deve essere deferita alla Sessione plenaria congiunta dei Dicasteri coinvolti.

§ 4. Presiede la riunione il Capo del Dicastero che l’ha convocata, o il Segretario, se vi intervengono i soli Segretari.

§ 5. Per trattare quegli affari di competenza mista che richiedono una consultazione reciproca e frequente, quando è ritenuto necessario, il Capo del Dicastero che per primo ha cominciato a trattare o al quale per primo è stata deferita la questione, previa approvazione da parte del Romano Pontefice, istituisce un’apposita Commissione interdicasteriale.

Art. 29

§ 1. L’Istituzione curiale che prepara un documento generale, prima di sottoporlo al Romano Pontefice, trasmetta il testo alle altre Istituzioni curiali coinvolte, per ricevere eventuali osservazioni, emendamenti e suggerimenti, al fine di perfezionarlo, cosicché, confrontate le diverse prospettive e valutazioni, si possa ottenere una concorde applicazione dello stesso.

§ 2. I documenti o le dichiarazioni su materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale richiedono preventivamente il nulla osta della Segreteria di Stato.

Art. 30

Un’Istituzione curiale non può emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né può derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in casi singoli e particolari e approvati in forma specifica dal Romano Pontefice.

Art. 31

§ 1. È norma inderogabile che circa gli affari importanti o straordinari nulla deve essere fatto prima che il Capo di un’Istituzione curiale lo abbia comunicato al Romano Pontefice.

§ 2. Le decisioni e le risoluzioni riguardanti questioni di maggiore importanza devono essere sottoposte all’approvazione del Romano Pontefice, ad eccezione delle decisioni per le quali sono state attribuite all’Istituzione curiale facoltà speciali e delle Sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, emesse entro i limiti della competenza propria.

§ 3. Circa le facoltà speciali concesse a ciascuna Istituzione curiale, il Prefetto o equiparato è tenuto a verificare e valutare periodicamente con il Romano Pontefice la loro efficacia, la praticabilità, l’attribuzione nell’ambito della Curia romana e l’opportunità per la Chiesa universale.

Art. 32

§ 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti, esaminati e decisi, a norma di diritto, dalle Istituzioni curiali competenti per materia. In caso di dubbio sulla determinazione della competenza dirime la questione il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

§ 2. Le questioni, che devono essere trattate in via giudiziaria, si rimettono ai Tribunali competenti.

Art. 33

Le Istituzioni curiali collaborano, secondo le rispettive specifiche competenze, all’attività della Segreteria Generale del Sinodo, atteso quanto stabilito nella normativa propria del Sinodo stesso, il quale presta un’efficace collaborazione al Romano Pontefice, secondo i modi dallo stesso stabiliti o da stabilirsi, nelle questioni di maggiore importanza, per il bene di tutta la Chiesa.

Riunione dei Capi delle Istituzioni curiali

Art. 34

§ 1. Al fine di favorire maggiore coerenza e trasparenza nel lavoro della Curia, per disposizione del Romano Pontefice, i Capi delle Istituzioni curiali vengono convocati regolarmente per discutere insieme i piani di lavoro delle singole Istituzioni e la loro applicazione; per coordinare il lavoro comune; per dare e ricevere informazioni ed esaminare questioni di maggiore importanza; offrire pareri e suggerimenti; prendere decisioni da proporre al Romano Pontefice.

§ 2. Le riunioni vengono convocate e coordinate dal Segretario di Stato in accordo con il Romano Pontefice.

Art. 35

Se il Romano Pontefice lo ritiene opportuno, gli affari più importanti di carattere generale, già oggetto di discussione nella riunione dei Capi delle Istituzioni curiali, possono essere altresì trattati dai Cardinali riuniti in Concistoro, secondo la legge propria.

La Curia romana al servizio delle Chiese particolari

Art. 36

§ 1. Le Istituzioni curiali debbono collaborare nelle questioni più importanti con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali.

§ 2. Quando la questione lo richieda, i documenti di carattere generale aventi rilevante importanza o quelli che riguardano in modo speciale alcune Chiese particolari siano preparati tenendo conto del parere delle Conferenze episcopali, delle Unioni regionali e continentali e delle Strutture gerarchiche orientali coinvolte.

§ 3. Le Istituzioni curiali accusino celermente ricevimento delle istanze presentate loro dalle Chiese particolari, le esaminino con diligenza e sollecitudine e offrano quanto prima risposta adeguata.

Art. 37

In merito agli affari riguardanti le Chiese particolari, le Istituzioni curiali consultino i Rappresentanti Pontifici che ivi esercitano la loro funzione e non omettano di notificare agli stessi e alle Conferenze episcopali e alle Strutture gerarchiche orientali le decisioni prese.

Visita “ad limina Apostolorum”

Art. 38

Conformemente alla tradizione e secondo le disposizioni della legge canonica, i Pastori di ciascuna Chiesa particolare compiono nei tempi stabiliti la visita “ad limina Apostolorum”.

Art. 39

Tale visita ha un’importanza peculiare per l’unità e la comunione nella vita della Chiesa, in quanto costituisce il momento più alto delle relazioni dei Pastori di ciascuna Chiesa particolare e di ogni Conferenza episcopale e di ogni Struttura gerarchica orientale con il Vescovo di Roma. Egli, infatti, ricevendo i suoi fratelli nell’episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il bene delle Chiese e la funzione pastorale dei Vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità. In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica e si evidenziano sia la cattolicità della Chiesa che l’unità del Collegio dei Vescovi.

Art. 40

§ 1. I Pastori di ciascuna Chiesa particolare chiamati a partecipare alla visita devono prepararla con cura e diligenza, presentando alla Sede Apostolica, nei tempi da essa indicati, una relazione dettagliata sullo stato della Diocesi/Eparchia loro affidata, includendo un rapporto sulla situazione finanziaria e patrimoniale.

§ 2. La relazione, conciliando la brevità con la chiarezza, si caratterizzi per precisione e concretezza nel descrivere la reale condizione della Chiesa particolare. Deve altresì contenere una valutazione del supporto ottenuto dalle Istituzioni curiali ed esprimere le aspettative verso la Curia stessa riguardo al lavoro da adempiere in collaborazione.

§ 3. Per facilitare i colloqui, i Pastori delle Chiese particolari alleghino alla dettagliata relazione un testo riassuntivo circa gli argomenti principali.

Art. 41

La visita si articola in tre momenti principali: il pellegrinaggio ai sepolcri dei Principi degli Apostoli, l’incontro con il Romano Pontefice ed i colloqui presso i Dicasteri e gli Organismi di giustizia della Curia romana.

Art. 42

§ 1. I Prefetti, o equiparati, e i rispettivi Segretari dei Dicasteri e degli Organismi di giustizia si preparino con diligenza all’incontro con i Pastori delle Chiese particolari, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali esaminando attentamente le relazioni fatte pervenire dagli stessi.

§ 2. Incontrando i Pastori di cui al § 1, i Prefetti, o equiparati, e i rispettivi Segretari dei Dicasteri e degli Organismi di giustizia, mediante un dialogo franco e cordiale, li consiglino, li incoraggino, diano loro suggerimenti ed opportune indicazioni al fine di contribuire al bene e allo sviluppo della Chiesa intera, all’osservanza della disciplina comune, raccogliendo dagli stessi suggerimenti e indicazioni per offrire un servizio sempre più efficace.

Regolamenti

Art. 43

§ 1. Circa il modo di procedere, ferme restando le prescrizioni dei Codici vigenti, i principi e i criteri delineati nella parte II e le norme stabilite in questa Costituzione apostolica, è da osservarsi il Regolamento Generale della Curia romana, ossia l’insieme delle norme comuni con le quali sono stabiliti l’ordine e il modo di procedere e di trattare gli affari nella Curia e, ove sia espressamente previsto, nelle Istituzioni collegate con la Santa Sede, debitamente approvato dal Romano Pontefice.

§ 2. Ogni Istituzione curiale ed ogni Ufficio deve avere il suo Ordo servandus, ossia le norme proprie, approvate dal Romano Pontefice, secondo le quali trattare gli affari.

IV

SEGRETERIA DI STATO

Art. 44

La Segreteria di Stato, in quanto Segreteria papale, coadiuva da vicino il Romano Pontefice nell’esercizio della sua suprema missione.

Art. 45

§ 1. È retta dal Segretario di Stato.

§ 2. Comprende tre Sezioni: la Sezione per gli Affari generali, sotto la direzione del Sostituto, con l’aiuto dell’Assessore; la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, sotto la direzione del proprio Segretario, con l’aiuto del Sottosegretario e di un Sottosegretario per il settore multilaterale; la Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, sotto la direzione del Segretario per le Rappresentanze Pontificie, con l’aiuto di un Sottosegretario.

Sezione per gli Affari Generali

Art. 46

Alla Sezione per gli Affari Generali spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Romano Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria delle Istituzioni curiali e degli altri Organismi della Sede Apostolica; di favorire il coordinamento fra i medesimi Dicasteri e Organismi ed Uffici senza pregiudizio della loro autonomia. Spetta ad essa espletare tutto ciò che riguarda i Rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede.

Art. 47

Ad essa compete pure:

1° redigere e inviare le Costituzioni apostoliche, le Lettere decretali, le Lettere apostoliche, le Epistole e gli altri documenti che il Romano Pontefice le affida;

2° curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Santa Sede nel Bollettino ufficiale “Acta Apostolicae Sedis”;

3° dare indicazioni al Dicastero per la Comunicazione circa le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del Romano Pontefice, sia l’attività della Santa Sede;

4° custodire il sigillo di piombo e l’anello del Pescatore.

Art. 48

A questa Sezione spetta parimenti di:

1° curare quanto attiene alle riunioni periodiche dei Capi delle Istituzioni curiali e all’attuazione delle relative disposizioni;

2° trattare tutti gli atti riguardanti le nomine che sono fatte o approvate dal Romano Pontefice circa il Prefetto, o equiparato, i Membri, il Segretario, il Sottosegretario o i Sottosegretari e i Consultori delle Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e quelle del Personale di ruolo diplomatico;

3° preparare gli atti riguardanti le Onorificenze Pontificie;

4° raccogliere, coordinare e pubblicare le statistiche che riguardano la vita della Chiesa nel mondo intero.

Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali

Art. 49

Compito proprio della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali è di attendere agli affari che devono essere trattati con le rispettive Autorità civili.

Ad essa compete di:

1° curare i rapporti diplomatici e politici della Santa Sede con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare gli affari comuni per la promozione del bene della Chiesa e della società civile, anche mediante la stipula di Concordati e altri Accordi internazionali, tenendo conto del parere degli Organismi episcopali interessati;

2° rappresentare la Santa Sede presso le Organizzazioni Internazionali Intergovernative, nonché nelle Conferenze Intergovernative multilaterali, avvalendosi, se del caso, della collaborazione dei competenti Dicasteri ed Organismi della Curia romana;

3° concedere il nulla osta ogniqualvolta un Dicastero o un Organismo della Curia romana intenda pubblicare una dichiarazione o un documento afferenti alle relazioni internazionali o ai rapporti con le Autorità civili.

Art. 50

§ 1. In particolari circostanze, per incarico del Romano Pontefice, questa Sezione, consultati i competenti Dicasteri della Curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle Chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro Organismi.

§ 2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta ad essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con i Governi civili.

Art. 51

§ 1 La Sezione è assistita da un proprio Consiglio per la trattazione di specifiche questioni.

§. 2 Nella Sezione possono, all’occorrenza, essere opportunamente costituite Commissioni stabili per trattare determinate materie o questioni generali relative ai diversi Continenti e aree geografiche particolari.

Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede

Art. 52

§ 1. La Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede si occupa delle questioni attinenti alle persone che prestano la loro opera nel servizio diplomatico della Santa Sede, in particolare delle loro condizioni di vita e di lavoro e della loro formazione permanente. Per espletare il suo compito, il Segretario rende visita alle sedi delle Rappresentanze Pontificie, convoca e presiede le riunioni riguardanti le provviste delle stesse.

§ 2. La Sezione collabora con il Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, per quanto riguarda la selezione e la formazione dei candidati al servizio diplomatico della Santa Sede e mantiene i contatti con il Personale diplomatico in quiescenza.

§ 3. La Sezione esercita le sue funzioni in stretta collaborazione con la Sezione per gli Affari Generali e con la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, le quali, ciascuna secondo i propri specifici ambiti, trattano pure di ciò che riguarda i Rappresentanti Pontifici.

V

DICASTERI

Dicastero per l’Evangelizzazione

Art. 53

§ 1. Il Dicastero è al servizio dell’opera di evangelizzazione affinché Cristo, luce delle genti, sia conosciuto e testimoniato in parole ed opere e si edifichi il Suo Corpo mistico, che è la Chiesa. Il Dicastero è competente per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e per l’istituzione, l’accompagnamento e il sostegno delle nuove Chiese particolari, salva la competenza del Dicastero per le Chiese orientali.

§ 2. Il Dicastero è costituito da due Sezioni: quella per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e quella per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari nei territori di sua competenza.

Art. 54

Il Dicastero per l’Evangelizzazione è presieduto direttamente dal Romano Pontefice. Ciascuna delle due Sezioni è retta in suo nome e per sua autorità da un Pro-Prefetto, coadiuvato a norma dell’art. 14 § 2.

Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo

Art. 55

§ 1. È compito della Sezione studiare, in collaborazione con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, le questioni fondamentali dell’evangelizzazione e dello sviluppo di un efficace annuncio del Vangelo individuandone forme, strumenti e linguaggio adeguati. La Sezione raccoglie le più significative esperienze nel campo dell’evangelizzazione mettendole a disposizione di tutta la Chiesa.

§ 2. La Sezione incoraggia la riflessione sulla storia dell’evangelizzazione e della missione, soprattutto nei loro rapporti con le vicende politiche, sociali e culturali che hanno segnato e condizionato la predicazione del Vangelo.

Art. 56

§ 1. La Sezione, attraverso studi e scambi di esperienze, sostiene le Chiese particolari nel processo di inculturazione della Buona Novella di Gesù Cristo nelle diverse culture ed etnie e della evangelizzazione delle stesse e presta particolare attenzione alla pietà popolare.

§ 2. Nel promuovere e sostenere la pietà popolare cura in particolare i Santuari internazionali. Spetta alla Sezione l’erezione di Santuari internazionali e l’approvazione dei rispettivi Statuti, in conformità con le disposizioni canoniche, e in collaborazione con i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali curare la promozione di una pastorale organica dei Santuari quali centri propulsori dell’evangelizzazione permanente.

Art. 57

Alla luce delle sfide politiche, sociali e culturali, la Sezione:

1° promuove l’evangelizzazione attraverso il discernimento dei segni dei tempi e lo studio delle condizioni socio-economiche e ambientali dei destinatari dell’annuncio del Vangelo;

2° studia e promuove l’apporto rinnovatore del Vangelo nell’incontro con le culture e con tutto ciò che riguarda la promozione della dignità umana e della libertà religiosa. In stretta collaborazione con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali promuove e favorisce la diffusione e l’attuazione del Magistero ecclesiale relativo alle tematiche dell’incontro del Vangelo con le culture. Poiché l’evangelizzazione implica un’opzione fondamentale per i poveri, cura la Giornata mondiale dei Poveri;

3° assiste e sostiene le iniziative dei Vescovi/Eparchi, delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali per annunciare il Vangelo.

Art. 58

§ 1. La Sezione è competente per la Catechesi ponendosi al servizio delle Chiese particolari nel loro dovere di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo a chi, ricevuto il Battesimo, conduce nella quotidianità una vita cristiana, a chi, pur mostrando una certa fede, non ne conosce adeguatamente i fondamenti, a chi sente il bisogno di approfondire più e meglio l’insegnamento ricevuto e a quanti hanno abbandonato la fede o non la professano.

§ 2. La Sezione vigila affinché l’insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente e la formazione catechetica sia condotta secondo le indicazioni espresse dal Magistero della Chiesa. Ad essa spetta parimenti concedere la prescritta conferma della Sede Apostolica per i Catechismi e gli altri scritti relativi all’istruzione catechetica, con il consenso del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Art. 59

§ 1. Poiché ogni membro del popolo di Dio, in virtù del Battesimo ricevuto, è discepolo-missionario del Vangelo, la Sezione sostiene la crescita di tale consapevolezza e responsabilità, affinché ciascuno collabori efficacemente all’opera missionaria con la vita quotidiana, mediante la preghiera, la testimonianza e le opere.

§ 2. L’evangelizzazione si attua in particolare attraverso l’annuncio della misericordia divina, mediante molteplici modalità ed espressioni. A tale fine contribuisce in modo peculiare l’azione specifica dei Missionari della Misericordia, per i quali la Sezione promuove e sostiene la formazione e offre criteri di azione pastorale.

Art. 60

§ 1. Nel contesto dell’evangelizzazione, la Sezione afferma e promuove la libertà religiosa in ogni ambito sociale e politico nelle reali situazioni del mondo. Al riguardo si avvale anche della collaborazione della Segreteria di Stato.

§ 2. Come via per l’evangelizzazione, essa incoraggia e sostiene, in collaborazione con il Dicastero per il Dialogo Interreligioso e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione secondo le specifiche competenze, opportunità d’incontro e di dialogo con i membri di altre religioni e coloro che non professano alcuna religione.

Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari

Art. 61

La Sezione sostiene l’annuncio del Vangelo e l’approfondimento della vita di fede nei territori di prima evangelizzazione e tratta tutto quanto concerne sia l’erezione di Circoscrizioni ecclesiastiche o le loro modifiche, sia la loro provvista ed assolve gli altri compiti analogamente a quanto il Dicastero per i Vescovi compie nell’ambito della sua competenza.

Art. 62

La Sezione, secondo il principio di giusta autonomia, sostiene le nuove Chiese particolari nell’opera di prima evangelizzazione e nella crescita, collaborando con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, gli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita Apostolica, le associazioni, i movimenti ecclesiali, le nuove comunità e gli enti di assistenza ecclesiali.

Art. 63

La Sezione collabora con i Vescovi, le Conferenze episcopali, gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica nel suscitare le vocazioni missionarie di chierici, membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e laici e nella formazione del clero secolare e dei catechisti nei territori che sono soggetti al Dicastero, salve le competenze di altri Dicasteri in specifiche materie quali: la formazione istituzionale dei chierici, gli Istituti superiori di studio, l’educazione e la cultura.

Art. 64

§ 1. La Sezione promuove lo scambio di esperienze all’interno delle nuove Chiese particolari e tra queste e le Chiese erette da maggior tempo.

§ 2. Accompagna l’integrazione delle nuove Chiese particolari, incoraggiando le altre ad un sostegno solidale e fraterno.

§ 3. Dispone ed organizza corsi di formazione iniziale e permanente per i Vescovi, ed i loro equiparati, dei territori di sua competenza.

Art. 65

Per incrementare la cooperazione missionaria, la Sezione:

1 procura di accompagnare le nuove Chiese particolari verso l’autonomia economica concorrendo a crearne i presupposti;

2 aiuta a costituire i fondi necessari per sostenere le nuove Chiese particolari e a preparare il personale competente per la loro raccolta e per la cooperazione con le altre Chiese particolari;

3 promuove presso le nuove Chiese particolari e i loro raggruppamenti la creazione di organi amministrativi e di controllo dell’impiego delle risorse e della qualità degli investimenti;

4 sostiene le nuove Chiese particolari nella gestione del personale.

Art. 66

La Sezione tratta tutto ciò che è stabilito circa le relazioni quinquennali e le visite “ad limina Apostolorum” delle Chiese particolari affidate alla sua cura.

Art. 67

§ 1. Alla Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari sono affidate le Pontificie Opere Missionarie: la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria e la Pontificia Unione Missionaria, come strumenti di promozione della responsabilità missionaria di ogni battezzato e per il sostegno alle nuove Chiese particolari.

§ 2. La gestione dei sussidi economici destinati alla cooperazione missionaria e la loro equa distribuzione sono affidate al Segretario Aggiunto della Sezione con incarico di Presidente delle Pontificie Opere Missionarie.

Art. 68

Il patrimonio destinato alle missioni è amministrato mediante un suo speciale Ufficio, diretto dal Segretario Aggiunto della Sezione, fermo restando l’obbligo di renderne debito conto alla Segreteria per l’economia.

Dicastero per la Dottrina della Fede

Art. 69

Compito del Dicastero per la Dottrina della Fede è aiutare il Romano Pontefice e i Vescovi/Eparchi nell’annuncio del Vangelo in tutto il mondo, promuovendo e tutelando l’integrità della dottrina cattolica sulla fede e la morale, attingendo al deposito della fede e ricercandone anche una sempre più profonda intelligenza di fronte alle nuove questioni.

Art. 70

Il Dicastero è costituito da due Sezioni: quella Dottrinale e quella Disciplinare, ciascuna coordinata da un Segretario che coadiuva il Prefetto nell’ambito specifico di propria competenza.

Art. 71

La Sezione Dottrinale favorisce e sostiene lo studio e la riflessione sulla comprensione della fede e dei costumi e sullo sviluppo della teologia nelle diverse culture, alla luce della retta dottrina e delle sfide dei tempi, in modo da offrire risposta, alla luce della fede, alle questioni e alle argomentazioni che emergono con il progresso delle scienze e l’evolversi delle civiltà.

Art. 72

§ 1. Sulle misure da adottare per la tutela della fede e dei costumi, al fine di preservarne l’integrità da errori in ogni modo divulgati, la Sezione Dottrinale opera in stretto contatto con i Vescovi/Eparchi, sia come singoli, sia riuniti nelle Conferenze episcopali o nei Concili particolari e nelle Strutture gerarchiche orientali, nell’esercizio della loro missione di autentici maestri e dottori della fede, per la quale sono tenuti a custodire e promuovere l’integrità della medesima fede.

§ 2. Tale cooperazione vale soprattutto per ciò che riguarda l’autorizzazione per l’insegnamento delle discipline teologiche, per la quale la Sezione dà il suo parere nel rispetto della competenza propria del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Art. 73

Per salvaguardare la verità della fede e l’integrità dei costumi, la Sezione Dottrinale:

1. esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari o dannosi alla retta fede e ai costumi; cerca il dialogo con i loro autori e presenta i rimedi idonei da apportare, secondo le norme proprie;

2. si adopera affinché non manchi un’adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolosi, che vengono diffusi nel popolo cristiano.

Art. 74

Spetta alla Sezione Dottrinale esaminare e giudicare, sia in linea di diritto che di fatto, tutto ciò che attiene al “privilegium fidei” in ambito matrimoniale.

Art. 75

I documenti che debbono essere pubblicati da altri Dicasteri, Organismi ed Uffici della Curia romana, per ciò che riguarda la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti precedentemente al parere della Sezione Dottrinale, che mediante una procedura di confronto e intesa aiuterà ad assumere decisioni opportune.

Art. 76

§ 1. La Sezione Disciplinare, attraverso l’Ufficio disciplinare, si occupa dei delitti riservati al Dicastero e da questo trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito, procedendo a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, la Sezione, per mandato del Romano Pontefice, giudicherà i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi/Eparchi, nonché altre persone fisiche in conformità con le disposizioni canoniche.

§ 3. La Sezione promuove le opportune iniziative di formazione che il Dicastero offre agli Ordinari e agli operatori del diritto, per favorire una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza.

Art. 77

Presso il Dicastero sono istituite la Pontificia Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale, entrambe presiedute dal Prefetto. Ciascuna opera secondo le proprie norme approvate.

Art. 78

§ 1. Presso il Dicastero è istituita la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori il cui compito è fornire al Romano Pontefice consiglio e consulenza ed altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili.

§ 2. La Pontificia Commissione assiste i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, i Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e le loro Conferenze nello sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e fornire una risposta adeguata a tali condotte da parte del clero e di membri degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, secondo le norme canoniche e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile.

§ 3. I Membri della Pontificia Commissione sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni e sono scelti tra chierici, membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e laici di varie nazionalità che si distinguono per scienza, comprovata capacità ed esperienza pastorale.

§ 4. La Pontificia Commissione è presieduta da un Presidente delegato e da un Segretario, entrambi nominati dal Romano Pontefice per un periodo di cinque anni.

§ 5. La Pontificia Commissione ha suoi propri Officiali e opera secondo le proprie norme approvate.

Dicastero per il Servizio della Carità

Art. 79

Il Dicastero per il Servizio della Carità, chiamato anche Elemosineria Apostolica, è un’espressione speciale della misericordia e, partendo dall’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo l’opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del Romano Pontefice, il quale nei casi di particolare indigenza o di altra necessità, dispone personalmente gli aiuti da destinare.

Art. 80

Il Dicastero, sotto la guida del Prefetto, l’Elemosiniere di Sua Santità, in contatto con altri Dicasteri competenti in materia, rende concreta, con la sua attività, la sollecitudine e la vicinanza del Romano Pontefice, quale Pastore della Chiesa universale, nei riguardi di coloro che vivono in situazioni di indigenza, di emarginazione o di povertà, come pure in occasione di gravi calamità.

Art. 81

§ 1. Il Dicastero è competente a ricevere, cercare e sollecitare libere donazioni destinate alle opere di carità che il Romano Pontefice esercita verso i più bisognosi.

§ 2. L’Elemosiniere di Sua Santità ha altresì la facoltà di concedere la Benedizione Apostolica a mezzo di diplomi su carta pergamena debitamente autenticati.

Dicastero per le Chiese orientali

Art. 82

§ 1. Il Dicastero si occupa delle materie concernenti le Chiese cattoliche orientali sui iuris, per quanto riguarda le persone e le cose.

§ 2. Poiché alcune di queste Chiese, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, sono di tradizione antica, il Dicastero esaminerà di volta in volta, dopo aver consultato, se necessario, i Dicasteri interessati, quali questioni in materia relativa al governo interno possano essere lasciate alle loro superiori Autorità, in deroga al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Art. 83

§ 1. Sono Membri di diritto del Dicastero: i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese orientali sui iuris e il Prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

§ 2. Per quanto è possibile, i Consultori e gli Officiali siano scelti sia tra i fedeli di rito orientale delle diverse Chiese sui iuris, sia tra i fedeli di rito latino.

Art. 84

§ 1. Il Dicastero è competente in merito a tutti gli affari propri delle Chiese orientali che debbono essere deferiti alla Sede Apostolica riguardanti: la struttura e l’ordinamento delle Chiese; l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare; le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Tratta altresì tutto ciò che è stabilito circa le relazioni quinquennali e le visite “ad limina Apostolorum”.

§ 2. Atteso il § 1, rimane sempre intatta la specifica ed esclusiva competenza dei Dicasteri per la Dottrina della Fede, delle Cause dei Santi, per i Testi legislativi, della Penitenzieria Apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana.

§ 3. Circa gli affari che riguardano anche i fedeli della Chiesa latina, il Dicastero, se l’importanza della cosa lo richiede, prima di procedere deve consultare il Dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina.

Art. 85

Il Dicastero segue con attenzione le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle Circoscrizioni territoriali della Chiesa latina. Provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori e anche, per quanto possibile, mediante una propria Gerarchia laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo esigono, dopo aver consultato il Dicastero competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio.

Art. 86

Nelle regioni in cui, da antica data, sono prevalenti i riti orientali, l’apostolato e l’azione missionaria dipendono esclusivamente da questo Dicastero, anche se vengono svolti da missionari della Chiesa latina.

Art. 87

Il Dicastero procede di mutua intesa con il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche ed anche con il Dicastero per il Dialogo Interreligioso e con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione nella materia che li riguarda.

Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Art. 88

Il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti promuove la sacra liturgia secondo il rinnovamento intrapreso dal Concilio Vaticano II. Gli ambiti della sua competenza riguardano tutto ciò che per disposizione del diritto spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia e la vigilanza affinché le leggi della Chiesa e le norme liturgiche siano ovunque osservate fedelmente.

Art. 89

§ 1. È compito del Dicastero provvedere alla redazione o alla revisione e aggiornamento delle edizioni tipiche dei libri liturgici.

§ 2. Il Dicastero conferma le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue correnti e dà la recognitio ai loro convenienti adattamenti alle culture locali, approvati legittimamente dalle Conferenze episcopali. Dà pure la recognitio ai Calendari particolari, ai Propri delle Messe e della Liturgia delle Ore delle Chiese particolari e degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica approvati dalla relativa Autorità competente.

§ 3. Il Dicastero assiste i Vescovi diocesani e le Conferenze episcopali nella promozione, con mezzi efficaci ed adeguati, dell’azione pastorale liturgica, in particolare per ciò che attiene alla celebrazione dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti e atti liturgici, in modo che i fedeli vi partecipino sempre più attivamente. Insieme alle Conferenze episcopali incoraggia la riflessione su possibili forme di liturgie inculturate e accompagna la loro contestualizzazione.

Art. 90

§ 1. Il Dicastero cura la disciplina dei Sacramenti e le implicazioni giuridiche attinenti alla loro valida e lecita celebrazione, come anche dei sacramentali, fatta salva la competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede.

§ 2. Esamina e concede le richieste d’indulto e di dispensa che, a riguardo di tale materia, eccedono le competenze dei Vescovi diocesani.

Art. 91

Il Dicastero promuove ed anima la celebrazione periodica dei Congressi Eucaristici Internazionali ed offre la propria collaborazione alla celebrazione dei Congressi Eucaristici Nazionali.

Art. 92

Il Dicastero si occupa degli ambiti concernenti la vita liturgica:

1. promuovendo la formazione liturgica a vari livelli, anche tramite convegni pluriregionali;

2. sostenendo le Commissioni o gli Istituti creati per promuovere l’apostolato liturgico, la musica, il canto e l’arte sacra;

3. erigendo associazioni che promuovano tali finalità aventi carattere internazionale, o approvandone gli Statuti.

Art. 93

Il Dicastero si occupa della regolamentazione e della disciplina della sacra liturgia per quanto riguarda la forma straordinaria del Rito romano.

Art. 94

Compete al Dicastero la tutela del culto delle sacre reliquie, la conferma dei Patroni celesti e la concessione del titolo di Basilica minore.

Art. 95

Il Dicastero collabora con i Vescovi diocesani affinché le espressioni cultuali dei pii esercizi del popolo cristiano siano incrementate conformemente alle norme della Chiesa e in armonia con la sacra liturgia, richiamandone i principi e dando orientamenti al fine di una loro fruttuosa attuazione nelle Chiese particolari.

Art. 96

Il Dicastero coadiuva i Vescovi nell’ufficio loro proprio di essere i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica della Chiesa a loro affidata, fornendo indicazioni e suggerimenti per promuovere una corretta formazione liturgica, in modo da prevenire ed eliminare eventuali abusi.

Art. 97

Per svolgere al meglio i propri compiti il Dicastero, oltre che dei suoi Membri e Consultori, si avvale della collaborazione e del periodico confronto con le Commissioni episcopali per la Liturgia delle diverse Conferenze episcopali e con i Comitati Internazionali per le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue comuni a più Nazioni, valorizzando, altresì, con attenzione il contributo in materia liturgica degli Istituti di studi superiori ecclesiastici.

Dicastero delle Cause dei Santi

Art. 98

Il Dicastero delle Cause dei Santi tratta, secondo la procedura prescritta, tutto quanto riguarda le Cause di beatificazione e canonizzazione.

Art. 99

§ 1. Il Dicastero dà norme speciali ed assiste con consigli e indicazioni i Vescovi diocesani/eparchiali, a cui compete l’istruzione della Causa.

§ 2. Esamina gli atti delle Cause già istruite, verificando che la procedura sia stata compiuta secondo le norme ed esprimendo un giudizio di merito sulle Cause stesse al fine di sottoporle al Romano Pontefice.

Art. 100

Il Dicastero vigila sull’applicazione delle norme che disciplinano l’amministrazione del Fondo dei beni delle Cause.

Art. 101

Il Dicastero stabilisce la procedura canonica da seguire per verificare e dichiarare l’autenticità delle sacre reliquie e per garantire la loro conservazione.

Art. 102

Spetta al Dicastero giudicare in merito alla concessione del titolo di Dottore della Chiesa da attribuire ad un Santo, dopo aver ottenuto il voto del Dicastero per la Dottrina della Fede circa la sua eminente dottrina.

Dicastero per i Vescovi

Art. 103

Compete al Dicastero per i Vescovi tutto quanto si riferisce alla costituzione e alla provvista delle Chiese particolari e all’esercizio dell’ufficio episcopale nella Chiesa latina, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Art. 104

Spetta al Dicastero, dopo aver raccolto gli elementi necessari e in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze episcopali, occuparsi di quanto concerne la costituzione delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, la loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti, come pure ciò che riguarda l’erezione degli Ordinariati militari e l’erezione degli Ordinariati personali per i fedeli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale, dopo aver sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede e consultato la Conferenza stessa.

Art. 105

§ 1. Il Dicastero provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, diocesani e titolari, degli Amministratori apostolici e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari. Lo fa tenendo in considerazione le proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Rappresentanze Pontificie e dopo avere consultato i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale e il Metropolita. In questo processo coinvolge in forme appropriate anche membri del popolo di Dio delle Diocesi interessate.

§ 2. Il Dicastero, d’intesa con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, indica i criteri per la scelta dei candidati. Tali criteri devono tener conto delle diverse esigenze culturali ed essere periodicamente valutati.

§ 3. Il Dicastero si occupa altresì della rinuncia dei Vescovi al loro ufficio, in conformità con le disposizioni canoniche.

Art. 106

Ogniqualvolta che per la costituzione o la modifica delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, così come per la provvista delle Chiese particolari, si debba trattare con i governi, il Dicastero procederà solo dopo aver consultato la Sezione della Segreteria di Stato per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali e le Conferenze episcopali interessate.

Art. 107

§ 1. Il Dicastero offre ai Vescovi ogni collaborazione per ciò che riguarda il retto e fruttuoso esercizio dell’ufficio pastorale loro affidato.

§ 2. Nei casi in cui per il retto esercizio della funzione episcopale di governo si richieda un intervento speciale, qualora il Metropolita o le Conferenze episcopali non siano in grado di risolvere il problema, spetta al Dicastero, se sarà necessario di comune accordo con gli altri Dicasteri competenti, indire le visite fraterne o apostoliche e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al Romano Pontefice le decisioni ritenute opportune.

Art. 108

Spetta al Dicastero predisporre tutto ciò che si riferisce alle visite “ad limina Apostolorum” delle Chiese particolari affidate alla sua cura. A tal fine esamina le relazioni inviate dai Vescovi diocesani a norma dell’art. 40; assiste i Vescovi nella loro permanenza nell’Urbe disponendo in modo adeguato l’incontro col Romano Pontefice, i pellegrinaggi alle Basiliche Papali e gli altri colloqui; infine, ultimata la visita, trasmette loro per iscritto le conclusioni, i suggerimenti e le proposte del Dicastero per le rispettive Chiese particolari e le Conferenze episcopali.

Art. 109

§ 1. Il Dicastero, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione, si occupa della formazione dei nuovi Vescovi avvalendosi dell’aiuto di Vescovi di comprovata saggezza, prudenza ed esperienza, oltre che di esperti provenienti dalle diverse zone della Chiesa universale.

§ 2. Il Dicastero offre periodicamente ai Vescovi occasioni di formazione permanente e corsi di aggiornamento.

Art. 110

Il Dicastero svolge la sua attività in spirito di servizio e in stretta collaborazione con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali. Si adopera verso le stesse per ciò che attiene alla celebrazione dei Concili particolari e alla costituzione delle Conferenze episcopali e la recognitio dei loro Statuti. Dei summenzionati Organismi riceve gli atti e i decreti, li esamina e, consultati i Dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria recognitio. Compie, infine, quanto stabilito dalle disposizioni canoniche circa le Province e le Regioni ecclesiastiche.

Art. 111

§ 1. Presso il Dicastero è istituita la Pontificia Commissione per l’America Latina il cui compito è attendere allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime Chiese particolari in aiuto ai Dicasteri interessati in ragione della loro competenza e assisterle col consiglio e con mezzi economici.

§ 2. Ad essa spetta anche di favorire i rapporti tra le Istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell’America Latina, e le Istituzioni curiali.

Art. 112

§ 1. Presidente della Commissione è il Prefetto del Dicastero per i Vescovi, il quale è coadiuvato da uno o più Segretari. A questi si affiancano come Consiglieri alcuni Vescovi scelti sia tra la Curia romana, sia tra le Chiese dell’America Latina. Il Segretario e i Consiglieri sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni.

§ 2. I Membri della Commissione sono scelti all’interno delle Istituzioni curiali, il Consiglio episcopale Latino-americano, i Vescovi delle regioni dell’America Latina e le Istituzioni di cui all’articolo precedente. Sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni.

§ 3. La Commissione ha suoi propri Officiali.

Dicastero per il Clero

Art. 113

§ 1. Il Dicastero per il Clero tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un fruttuoso esercizio. In tali questioni offre ai Vescovi l’aiuto opportuno.

§ 2. Il Dicastero manifesta e attua la sollecitudine della Sede Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli Ordini sacri.

Art. 114

§ 1. Il Dicastero assiste i Vescovi diocesani affinché nelle loro Chiese si provveda alla pastorale vocazionale al ministero ordinato e nei seminari, istituiti e diretti a norma del diritto, gli alunni siano educati adeguatamente con una solida formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale.

§ 2. Per quanto per disposizione del diritto è di competenza della Santa Sede, il Dicastero vigila che la vita comunitaria ed il governo dei seminari siano conformi alle esigenze della formazione sacerdotale e altresì che i Superiori ed educatori concorrano quanto più possibile, con l’esempio e la retta dottrina, alla formazione della personalità dei futuri ministri ordinati.

§ 3. Spetta al Dicastero la promozione di tutto ciò che riguarda la formazione dei futuri chierici tramite apposite norme quali la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, nonché altri documenti relativi alla formazione permanente.

§ 4. Compete al Dicastero confermare la Ratio Institutionis Sacerdotalis Nationalis emanata dalle Conferenze episcopali, nonché l’erezione di seminari interdiocesani ed i loro Statuti.

§ 5. Per garantire e migliorare la qualità della formazione sacerdotale, il Dicastero promuove l’erezione di seminari interdiocesani laddove i seminari diocesani non possano garantire un’adeguata formazione con sufficiente numero di candidati al ministero ordinato, la dovuta qualità dei formatori, dei docenti e dei direttori spirituali, nonché il supporto delle altre strutture necessarie.

Art. 115

§ 1. Il Dicastero offre assistenza ai Vescovi diocesani e alle Conferenze episcopali nella loro rispettiva attività di governo in tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici e collabora per la loro formazione permanente. Procura altresì che i Vescovi diocesani o le Conferenze episcopali provvedano al sostentamento e alla previdenza sociale del clero a norma del diritto.

§ 2. È competente ad esaminare in via amministrativa le eventuali controversie e ricorsi gerarchici presentati dai chierici, anche membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, per ciò che concerne l’esercizio del ministero, fatto salvo il prescritto dell’art. 28 § 1.

§ 3. Studia, con l’aiuto dei Dicasteri competenti, le problematiche derivanti dalla mancanza di presbiteri che in diverse parti del mondo da un lato priva il popolo di Dio della possibilità di partecipare all’Eucaristia e dall’altro fa venir meno la struttura sacramentale della Chiesa stessa. Incoraggia, quindi, i Vescovi e le Conferenze episcopali ad una più adeguata distribuzione del clero.

Art. 116

§ 1. Spetta al Dicastero trattare, in conformità con le disposizioni canoniche, ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale di tutti i chierici, ivi compresi i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e i diaconi permanenti, d’intesa con i Dicasteri competenti quando la circostanza lo richieda.

§ 2. Il Dicastero è competente per i casi di dispensa dagli obblighi assunti con l’ordinazione al diaconato e al presbiterato da chierici diocesani e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, della Chiesa latina e delle Chiese orientali.

Art. 117

Il Dicastero ha competenza su tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le Prelature personali.

Art. 118

Il Dicastero tratta le questioni di competenza della Santa Sede riguardanti:

1. la disciplina generale riguardante il Consiglio diocesano per gli affari economici, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori, il Capitolo dei canonici, il Consiglio pastorale diocesano, le Parrocchie, le Chiese;

2. le associazioni dei chierici e le associazioni pubbliche clericali; a queste ultime può concedere la facoltà di incardinare, sentiti i Dicasteri competenti e ricevuta l’approvazione dal Romano Pontefice;

3. gli archivi ecclesiastici;

4. l’estinzione delle pie volontà in genere e delle pie fondazioni.

Art. 119

Per quanto attiene alla Santa Sede, il Dicastero si occupa di quanto concerne l’ordinamento dei beni ecclesiastici, in modo particolare della loro retta amministrazione, e concede le necessarie licenze e autorizzazioni, fatta salva la competenza dei Dicasteri per l’Evangelizzazione, per le Chiese orientali e per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 120

Presso il Dicastero sono costituite la Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali e la Commissione interdicasteriale permanente per la formazione agli Ordini sacri, presiedute ex officio dal Prefetto.

Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

Art. 121

È competenza del Dicastero promuovere, animare e regolare la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata, ed altresì per quanto concerne la vita e l’attività delle Società di Vita Apostolica in tutta la Chiesa latina.

Art. 122

§ 1. Spetta al Dicastero approvare gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, erigerli e altresì concedere la licenza per la validità dell’erezione di un Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica di diritto diocesano da parte del Vescovo.

§ 2. Sono altresì riservate al Dicastero le fusioni, le unioni e le soppressioni di tali Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

§ 3. Compete al Dicastero l’approvazione e la regolamentazione di forme di vita consacrata nuove rispetto a quelle già riconosciute dal diritto.

§ 4. È compito del Dicastero erigere e sopprimere unioni, confederazioni, federazioni di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

Art. 123

Il Dicastero si adopera affinché gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica progrediscano nella sequela di Cristo come è proposta dal Vangelo, secondo il carisma proprio nato dallo spirito del fondatore e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo.

Art. 124

§ 1. In conformità con le normative canoniche, il Dicastero tratta le questioni di competenza della Sede Apostolica riguardanti la vita e l’attività degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, in modo particolare per quanto attiene:

1. l’approvazione delle Costituzioni e le loro modifiche;

2. il governo ordinario e la disciplina dei membri;

3. l’incorporazione e la formazione dei membri, anche mediante apposite norme e direttive;

4. i beni temporali e la loro amministrazione;

5. l’apostolato;

6. i provvedimenti straordinari di governo.

§ 2. Sono altresì di competenza del Dicastero, a norma del diritto:

1. il passaggio di un membro ad altra forma di vita consacrata approvata;

2. la proroga dell’assenza e dell’esclaustrazione oltre il termine concesso dai Moderatori supremi;

3. l’indulto di uscita dei membri di voti perpetui dagli Istituti di Vita Consacrata o dalle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio;

4. l’esclaustrazione imposta;

5. la conferma del decreto di dimissione dei membri e l’esame dei relativi ricorsi.

Art. 125

Compete al Dicastero erigere le Conferenze internazionali dei Superiori maggiori, approvarne gli Statuti e vigilare che la loro attività sia ordinata alle finalità proprie.

Art. 126

§ 1. La vita eremitica e l’Ordo Virginum sono forme di vita consacrata e come tali sono soggette al Dicastero.

§ 2. Spetta al Dicastero l’erezione di associazioni di Ordines Virginum a livello internazionale.

Art. 127

La competenza del Dicastero si estende anche ai Terzi Ordini e alle associazioni di fedeli erette in vista di diventare Istituto di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica.

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Art. 128

§ 1. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita è competente per la valorizzazione dell’apostolato dei fedeli laici, la cura pastorale dei giovani, della famiglia e della sua missione secondo il disegno di Dio, degli anziani e per la promozione e la tutela della Vita.

§ 2. Nel perseguire le proprie competenze, il Dicastero intrattiene relazioni con le Chiese particolari, con le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali, le Strutture gerarchiche orientali e altri Organismi ecclesiali, promovendo lo scambio tra essi e offrendo la sua collaborazione affinché siano promossi i valori e le iniziative connesse a tali materie.

Art. 129

Nell’animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, il Dicastero collabora con le diverse realtà ecclesiali laicali in modo che i fedeli laici condividano nella pastorale e nel governo della Chiesa sia le loro esperienze di fede nelle realtà sociali, sia le proprie competenze secolari.

Art. 130

Il Dicastero esprime la particolare sollecitudine della Chiesa per i giovani, promuovendone il protagonismo in mezzo alle sfide del mondo. Sostiene le iniziative del Romano Pontefice nell’ambito della pastorale giovanile e si pone al servizio delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali, delle associazioni e movimenti giovanili internazionali, favorendone la collaborazione e organizzando incontri a livello internazionale.

Art. 131

Il Dicastero si adopera per approfondire la riflessione sul rapporto uomo-donna nella rispettiva specificità, reciprocità, complementarietà e pari dignità. Offre il suo contributo alla riflessione ecclesiale sull’identità e la missione della donna e dell’uomo nella Chiesa e nella società promuovendone la partecipazione, valorizzando le peculiarità femminili e maschili ed anche elaborando modelli di ruoli guida per la donna nella Chiesa.

Art. 132

Il Dicastero studia le tematiche relative alla cooperazione tra laici e ministri ordinati in forza del Battesimo e della diversità dei carismi e ministeri, per favorire in entrambi la coscienza della corresponsabilità circa la vita e la missione della Chiesa.

Art. 133

È compito del Dicastero, d’intesa con gli altri Dicasteri interessati, valutare e approvare le proposte delle Conferenze episcopali relative all’istituzione di nuovi ministeri e uffici ecclesiastici da affidare ai laici, secondo le necessità delle Chiese particolari.

Art. 134

Nell’ambito della propria competenza, il Dicastero accompagna la vita e lo sviluppo delle aggregazioni di fedeli e dei movimenti ecclesiali; riconosce o erige in conformità con le disposizioni della legge canonica quelli che hanno un carattere internazionale e ne approva gli Statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali ricorsi gerarchici relativi alla vita associativa e all’apostolato dei laici.

Art. 135

Il Dicastero promuove la pastorale del matrimonio e della famiglia sulla base degli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Si adopera per garantire il riconoscimento dei diritti e dei doveri dei coniugi e della famiglia nella Chiesa, nella società, nell’economia e nella politica. Promuove incontri ed eventi internazionali.

Art. 136

In coordinamento con i Dicasteri per l’Evangelizzazione e per la Cultura e l’Educazione, il Dicastero sostiene lo sviluppo e la diffusione di modelli di trasmissione della fede nelle famiglie ed incoraggia i genitori ad una concreta vita di fede nella quotidianità. Promuove inoltre modelli di inclusione nella pastorale e nell’educazione scolastica.

Art. 137

§ 1. Il Dicastero esamina, con l’apporto delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali, la varietà delle condizioni antropologiche, socioculturali ed economiche della convivenza nella coppia e nella famiglia.

§ 2. Il Dicastero studia ed approfondisce, con il supporto di esperti, le maggiori cause di crisi dei matrimoni e delle famiglie, con attenzione particolare alle esperienze delle persone coinvolte nei fallimenti matrimoniali, con riguardo specialmente ai figli, al fine di favorire una maggiore presa di coscienza del valore della famiglia e del ruolo dei genitori nella società e nella Chiesa.

§ 3. È compito del Dicastero, in collaborazione con le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, raccogliere e proporre modelli di accompagnamento pastorale, di formazione della coscienza e di integrazione per i divorziati civilmente risposati e anche per chi, in alcune culture, vive in situazioni di poligamia.

Art. 138

§ 1. Il Dicastero sostiene iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive.

§ 2. Il Dicastero promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la famiglia e le persone ad accogliere e custodire responsabilmente il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili e a prevenire il ricorso all’aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali volti ad aiutare le persone coinvolte in un aborto.

Art. 139

§ 1. Il Dicastero studia i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana, in dialogo, sulla base del Magistero della Chiesa, con le diverse discipline teologiche e con altre scienze pertinenti. Esamina le teorie che vanno sviluppandosi inerenti alla vita umana e alla realtà del genere umano. Nello studio delle suddette materie il Dicastero procede d’intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede.

§ 2. Allo stesso modo, riflette sui cambiamenti della vita sociale, al fine di promuovere la persona umana nel suo sviluppo pieno ed armonico, valorizzando i progressi e rilevando le derive che lo ostacolano a livello culturale e sociale.

Art. 140

Il Dicastero segue l’attività delle istituzioni, delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia.

Art. 141

§ 1. Il Dicastero collabora con la Pontificia Accademia per la Vita in merito alle tematiche della tutela e della promozione della vita umana e si avvale della sua competenza.

§ 2. Il Dicastero collabora con il “Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia”, sia con la Sezione centrale che con le altre Sezioni e i Centri associati/collegati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani

Art. 142

Compete al Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani applicarsi con opportune iniziative ed attività all’impegno ecumenico, sia all’interno della Chiesa cattolica, sia nelle relazioni con le altre Chiese e Comunità ecclesiali, per ricomporre l’unità tra i cristiani.

Art. 143

§ 1. È compito del Dicastero attuare gli insegnamenti del Concilio Vaticano II e del Magistero postconciliare concernenti l’ecumenismo.

§ 2. Si occupa della retta interpretazione e della fedele applicazione dei principi ecumenici e delle direttive stabilite per orientare, coordinare e sviluppare l’attività ecumenica.

§ 3. Favorisce incontri ed eventi cattolici, sia nazionali che internazionali, atti a promuovere l’unità dei cristiani.

§ 4. Coordina le iniziative ecumeniche delle altre Istituzioni curiali, degli Uffici e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede con le altre Chiese e Comunità ecclesiali.

Art. 144

§ 1. Sottoposte previamente le questioni al Romano Pontefice, il Dicastero cura le relazioni con le altre Chiese e Comunità ecclesiali. Promuove il dialogo teologico ed i colloqui per favorire l’unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti.

§ 2. Spetta al Dicastero designare i membri cattolici dei dialoghi teologici, gli osservatori e delegati cattolici per i vari incontri ecumenici. Ogniqualvolta pare opportuno invita gli osservatori, o “delegati fraterni” delle altre Chiese e Comunità ecclesiali agli incontri e agli eventi maggiormente significativi della Chiesa cattolica.

§ 3. Il Dicastero favorisce iniziative ecumeniche anche sul piano spirituale, pastorale e culturale.

Art. 145

§ 1. Poiché il Dicastero, per sua natura, deve sovente trattare questioni inerenti alla fede, è necessario che esso proceda d’intesa con il Dicastero della Dottrina della Fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni.

§ 2. Nel trattare gli affari che riguardano le relazioni tra le Chiese orientali cattoliche e le Chiese ortodosse o ortodosse orientali, collabora con il Dicastero per le Chiese orientali e la Segreteria di Stato.

Art. 146

Al fine di far progredire la relazione tra cattolici ed Ebrei, presso il Dicastero è costituita la Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo. Essa è diretta dal Prefetto.

Dicastero per il Dialogo Interreligioso

Art. 147

Il Dicastero per il Dialogo Interreligioso favorisce e regola i rapporti con i membri ed i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome cristiano, ad eccezione dell’ebraismo la cui competenza spetta al Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.

Art. 148

Il Dicastero opera affinché il dialogo con i seguaci di altre religioni si svolga in modo adeguato, con un atteggiamento di ascolto, di stima e di rispetto. Favorisce diverse forme di relazioni con loro affinché, mediante il contributo di tutti, si promuovano la pace, la libertà, la giustizia sociale, la protezione e la salvaguardia del creato, i valori spirituali e morali.

Art. 149

§ 1. Consapevole che il dialogo interreligioso si concretizza mediante l’azione, lo scambio teologico e l’esperienza spirituale, il Dicastero promuove tra tutti gli uomini una vera ricerca di Dio. Favorisce studi e conferenze opportuni per sviluppare informazioni vicendevoli e stima reciproca, in modo che possano crescere la dignità umana e le ricchezze spirituali e morali delle persone.

§ 2. È compito del Dicastero aiutare i Vescovi/Eparchi nella formazione di coloro che si impegnano nel dialogo interreligioso.

Art. 150

§ 1. Riconoscendo che vi sono diverse tradizioni religiose che cercano sinceramente Dio, il Dicastero dispone di personale specializzato per diversi ambiti.

§ 2. Allo scopo di promuovere relazioni con i membri di diverse credenze religiose, nel Dicastero, sotto la guida del Prefetto e in collaborazione con le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali interessate, sono costituite delle Commissioni, fra cui quella per promuovere i rapporti con i Musulmani dal punto di vista religioso.

Art. 151

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Dicastero, quando la materia lo richiede, procede di comune intesa con il Dicastero per la Dottrina della Fede e, se necessario, con i Dicasteri per le Chiese orientali e per l’Evangelizzazione.

Art. 152

§ 1. Nell’assolvere le sue funzioni il Dicastero procede e programma le sue iniziative d’intesa con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali.

§ 2. Il Dicastero incoraggia altresì le Chiese particolari a intraprendere iniziative in materia di dialogo interreligioso.

Dicastero per la Cultura e l’Educazione

Art. 153

§ 1. Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione opera per lo sviluppo dei valori umani nelle persone nell’orizzonte dell’antropologia cristiana, contribuendo alla piena realizzazione della sequela di Gesù Cristo.

§ 2. Il Dicastero è costituito dalla Sezione per la Cultura, dedita alla promozione della cultura, all’animazione pastorale e alla valorizzazione del patrimonio culturale, e dalla Sezione per l’Educazione, che sviluppa i principi fondamentali dell’educazione in riferimento alle scuole, agli Istituti superiori di studi e di ricerca cattolici ed ecclesiastici ed è competente per i ricorsi gerarchici in tali materie.

Art. 154

La Sezione per la Cultura promuove e sostiene le relazioni tra la Santa Sede e il mondo della Cultura, ponendosi a confronto con le molteplici istanze emergenti dallo stesso e favorendo specialmente il dialogo quale strumento imprescindibile di vero incontro, reciproca interazione e arricchimento vicendevole, cosicché le varie culture si aprano sempre di più al Vangelo come anche la fede cristiana nei loro confronti, e i cultori delle arti, della letteratura e delle scienze, della tecnica e dello sport si sappiano e si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio della ricerca sincera del vero, del buono e del bello.

Art. 155

La Sezione per la Cultura offre il suo aiuto e la sua collaborazione affinché i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali tutelino e conservino il patrimonio storico, particolarmente i documenti e strumenti giuridici che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale delle realtà ecclesiali, come anche il patrimonio artistico e culturale, da custodirsi con la massima diligenza in archivi, biblioteche e musei, chiese ed altri edifici per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Art. 156

§ 1. La Sezione per la Cultura promuove e incoraggia il dialogo tra le molteplici culture presenti all’interno della Chiesa, favorendo così il mutuo arricchimento.

§ 2. Si adopera affinché i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali valorizzino e proteggano le culture locali con il loro patrimonio di saggezza e di spiritualità come ricchezza per l’intera umanità.

Art. 157

§ 1. La Sezione per la Cultura assume iniziative appropriate concernenti la cultura; segue i progetti che sono intrapresi dalle apposite Istituzioni della Chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione, fatta salva l’autonomia dei rispettivi programmi di ricerca.

§ 2. D’intesa con la Segreteria di Stato, s’interessa e segue i programmi di azione intrapresi dagli Stati e dagli Organismi internazionali volti a favorire la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale e, in tali ambiti, partecipa, secondo l’opportunità, ai consessi internazionali, ai convegni specializzati e promuove o sostiene congressi.

Art. 158

La Sezione per la Cultura stabilisce e promuove iniziative di dialogo con coloro che, pur non professando una religione particolare, cercano sinceramente l’incontro con la Verità di Dio, e mostra altresì la sollecitudine pastorale della Chiesa verso coloro che non professano alcun credo.

Art. 159

§ 1. La Sezione per l’Educazione collabora con i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali affinché i principi fondamentali dell’Educazione, specialmente quella cattolica, siano recepiti ed approfonditi in modo che possano venire attuati contestualmente e culturalmente.

§ 2. Sostiene i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali che, per la promozione della identità cattolica delle scuole e degli Istituti di studi superiori, possono emanare norme che ne definiscono i criteri in un particolare contesto culturale. Insieme a loro vigila perché nell’insegnamento dottrinale sia salvaguardata l’integrità della fede cattolica.

Art. 160

§ 1. La Sezione per l’Educazione sostiene i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali nello stabilire le norme secondo le quali debbono essere erette le scuole cattoliche di ogni ordine e grado e, in esse, si debba provvedere anche alla pastorale educativa come parte dell’evangelizzazione.

§ 2. Promuove l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Art. 161

§ 1. La Sezione per l’Educazione collabora con i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali nel promuovere nella Chiesa intera la nascita e lo sviluppo di un numero sufficiente e qualificato di Istituti di studi superiori ecclesiastici e cattolici e di altri Istituti di studio, nei quali siano approfondite e promosse le discipline sacre, gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, in modo che gli studenti siano adeguatamente formati all’adempimento dei propri ruoli nella Chiesa e nella società.

§ 2. È competente per gli adempimenti necessari al riconoscimento da parte degli Stati dei gradi accademici rilasciati a nome della Santa Sede.

§ 3. È l’Autorità competente ad approvare ed erigere gli Istituti di studi superiori e le altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche, approvarne gli Statuti e vigilare sulla loro osservanza, anche nei rapporti con le Autorità civili. Per quanto riguarda gli Istituti di studi superiori cattolici si occupa delle materie che per disposizione del diritto sono di competenza della Santa Sede.

§ 4. Promuove la cooperazione tra Istituti di studi superiori ecclesiastici e cattolici e le loro associazioni.

§ 5. È competente per il rilascio del nulla osta di cui necessitano i docenti per poter accedere all’insegnamento delle discipline teologiche, atteso l’art. 72 § 2.

§ 6. Collabora con gli altri Dicasteri competenti nel sostenere i Vescovi diocesani/eparchiali e gli altri Ordinari/Gerarchi, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali nella formazione accademica dei chierici, dei membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e dei laici che si preparano per un servizio nella Chiesa.

Art. 162

Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione coordina anche l’attività di alcune Accademie Pontificie, talune di antica fondazione, nelle quali sono cooptate le maggiori personalità internazionali delle scienze teologiche e umanistiche, scelte fra credenti e non credenti. Attualmente esse sono: la Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon; la Pontificia Accademia Romana di Archeologia; la Pontificia Accademia di Teologia; la Pontificia Accademia di San Tommaso; la Pontificia Accademia Mariana Internazionale; la Pontificia Accademia Cultorum Martyrum; la Pontificia Accademia di Latinità.

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Art. 163

§ 1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha il compito di promuovere la persona umana e la sua dignità donatale da Dio, i diritti umani, la salute, la giustizia e la pace. Esso si interessa principalmente alle questioni relative all’economia e al lavoro, alla cura del creato e della terra come «casa comune», alle migrazioni e alle emergenze umanitarie.

§ 2. Approfondisce e diffonde la dottrina sociale della Chiesa sullo sviluppo umano integrale e riconosce ed interpreta alla luce del Vangelo le esigenze e le preoccupazioni del genere umano del proprio tempo e del futuro.

§ 3. Sostiene le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali nel campo della promozione umana integrale riconoscendo il loro contributo.

§ 4. Si serve dell’apporto di esperti appartenenti a Istituti di Vita Consacrata e a Società di Vita Apostolica e di Organismi di sviluppo e di intervento umanitario. Collabora con i rappresentanti della Società civile e gli Organismi internazionali, nel rispetto delle competenze della Segreteria di Stato.

Art. 164

Il Dicastero, in collaborazione con le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali, accompagna processi di attuazione del Magistero della Chiesa negli ambiti della protezione e dello sviluppo integrale dell’ambiente, cooperando con i membri delle altre confessioni cristiane e di altre religioni, con le Autorità e le Organizzazioni civili e gli Organismi internazionali.

Art. 165

Nella propria attività di promozione della giustizia e della pace il Dicastero:

1. si adopera attivamente per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, anche individuando e analizzando, d’intesa con la Segreteria di Stato e il coinvolgimento delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali, possibili situazioni che possano provocarli;

2. si impegna a difendere e promuovere la dignità e i diritti fondamentali della persona umana e altresì quelli sociali, economici e politici;

3. sostiene iniziative contro la tratta di esseri umani, la prostituzione forzata, lo sfruttamento dei minori e delle persone vulnerabili e le varie forme di schiavitù e di tortura e si adopera affinché la Comunità internazionale sia attenta e sensibile al tema del trattamento dei carcerati e delle loro condizioni di vita e si impegna per l’abolizione della pena di morte;

4. si adopera perché nelle Chiese particolari sia offerta un’efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se necessario anche mediante opportune strutture pastorali – ai migranti, ai rifugiati, agli sfollati e agli altri soggetti di mobilità umana bisognosi di una pastorale specifica.

Art. 166

§ 1. Il Dicastero favorisce presso le Chiese particolari la cura pastorale dei marittimi, sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell’Opera dell’Apostolato del mare, della quale esercita la direzione.

§ 2. Svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei.

Art. 167

Il Dicastero, in collaborazione con le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali, promuove la lotta alla povertà, collaborando con gli Istituti di cooperazione nazionale ed internazionale per il raggiungimento di uno sviluppo umano integrale. Incoraggia le iniziative contro la corruzione e in favore del buon governo, così da servire l’interesse pubblico e accrescere la fiducia nella Comunità internazionale.

Art. 168

Il Dicastero promuove e difende modelli equi di economia e di stili di vita sobri, soprattutto favorendo iniziative contro lo sfruttamento economico e sociale dei Paesi poveri, i rapporti commerciali asimmetrici, le speculazioni finanziarie e i modelli di sviluppo che creano esclusioni.

Art. 169

Il Dicastero opera in collaborazione con i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali affinché cresca la sensibilità per la pace, l’impegno per la giustizia e la solidarietà verso le persone più deboli e socialmente fragili, specialmente in occasione delle Giornate mondiali loro proprie.

Art. 170

Il Dicastero analizza insieme alle Conferenze episcopali, alle loro Unioni regionali e continentali e alle Strutture gerarchiche orientali, le cause maggiori della migrazione e della fuga dai Paesi di origine, impegnandosi per la loro rimozione; promuove iniziative di solidarietà e integrazione nei Paesi d’accoglienza. Collabora, d’intesa con la Segreteria di Stato, con gli Organismi di sviluppo, di intervento umanitario e le Organizzazioni internazionali per la stesura e l’adozione di norme a favore dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti.

Art. 171

Il Dicastero promuove ed incoraggia un’assistenza sanitaria giusta ed integrale. Sostiene le iniziative delle Diocesi/Eparchie, degli Istituti di Vita Consacrata, delle Società di Vita Apostolica, delle Caritas e delle associazioni laicali per evitare l’emarginazione dei malati e dei disabili, l’insufficienza di cure a causa della mancanza di personale, di attrezzatura ospedaliera e di fornitura di farmaci nei Paesi poveri. Presta attenzione alla mancanza di ricerca nella lotta contro le malattie.

Art. 172

§ 1. Il Dicastero collabora con la Segreteria di Stato anche partecipando alle Delegazioni della Santa Sede in incontri intergovernativi nelle materie di propria competenza.

§ 2. Mantiene stretti rapporti con la Segreteria di Stato specialmente quando intende esprimersi pubblicamente, mediante documenti o dichiarazioni, su questioni afferenti alle relazioni con i Governi civili e con gli altri soggetti di diritto internazionale.

Art. 173

Il Dicastero collabora con le Opere della Santa Sede per gli aiuti umanitari nelle aree di crisi, cooperando con gli Organismi ecclesiali di intervento umanitario e di sviluppo.

Art. 174

§ 1. Il Dicastero mantiene uno stretto rapporto con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e con la Pontificia Accademia per la Vita, tenendo conto dei loro Statuti.

§ 2. È competente nei confronti di Caritas Internationalis e della Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni, secondo i loro Statuti.

§ 3. Esercita le competenze riservate dal diritto alla Santa Sede nell’erezione e la vigilanza di associazioni internazionali di carità e dei Fondi istituiti agli stessi fini, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti e nel rispetto della normativa vigente.

Dicastero per i Testi legislativi

Art. 175

§ 1. Il Dicastero per i Testi legislativi promuove e diffonde nella Chiesa la conoscenza e l’accoglienza del Diritto canonico della Chiesa latina e quello delle Chiese orientali e offre l’assistenza per la sua corretta applicazione.

§ 2. Assolve le proprie mansioni al servizio del Romano Pontefice, delle Istituzioni curiali e degli Uffici, dei Vescovi diocesani/eparchiali, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali e altresì dei Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio.

§ 3. Nell’espletamento dei suoi compiti si avvale della collaborazione di canonisti appartenenti a culture diverse e operanti nei diversi continenti.

Art. 176

Compete a questo Dicastero formulare l’interpretazione autentica delle leggi della Chiesa, approvata in forma specifica dal Romano Pontefice, quale Supremo Legislatore e Interprete, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia romana competenti circa le singole materie prese in esame.

Art. 177

Nel caso in cui si configuri un dubbio di diritto tale da non richiedere un’interpretazione autentica, il Dicastero può offrire opportuni chiarimenti circa il significato delle norme mediante un’interpretazione formulata secondo i criteri previsti dalla normativa canonica. Questi chiarimenti possono prendere la forma di Dichiarazioni o di Note esplicative.

Art. 178

Il Dicastero, studiando la legislazione vigente della Chiesa latina e delle Chiese orientali e secondo le sollecitazioni che gli pervengono dalla prassi ecclesiale, esamina l’eventuale presenza di lacunae legis e presenta al Romano Pontefice proposte adeguate per il loro superamento. Verifica, altresì, eventuali necessità di aggiornamento della normativa vigente e suggerisce emendamenti, assicurando l’armonia e l’efficacia del Diritto.

Art. 179

Il Dicastero assiste le Istituzioni curiali nella preparazione di decreti generali esecutivi, istruzioni e altri testi di carattere normativo, affinché siano conformi alle prescrizioni della legge universale vigente e redatti nella dovuta forma giuridica.

Art. 180

I decreti generali emessi dai Concili plenari o dalle Conferenze episcopali e dalle Strutture gerarchiche orientali sono sottoposti a questo Dicastero da parte del Dicastero competente a concedere la recognitio, per essere esaminati sotto l’aspetto giuridico.

Art. 181

Il Dicastero, su richiesta degli interessati, determina se le leggi e i decreti generali emessi dai legislatori inferiori al Romano Pontefice siano conformi alla legge universale della Chiesa.

Art. 182

§ 1. Il Dicastero promuove lo studio del Diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali e di altri testi legislativi organizzando riunioni interdicasteriali, convegni e promuovendo associazioni di canonisti internazionali e nazionali.

§ 2. Il Dicastero pone particolare attenzione alla corretta prassi canonica, cosicché il Diritto nella Chiesa sia adeguatamente inteso e correttamente applicato; ugualmente, quando necessario, avverte l’Autorità competente in riferimento al delinearsi di prassi illegittime e offre consigli al riguardo.

Dicastero per la Comunicazione

Art. 183

Il Dicastero per la Comunicazione si occupa dell’intero sistema comunicativo della Sede Apostolica e, in unità strutturale e nel rispetto delle relative caratteristiche operative, unifica tutte le realtà della Santa Sede nell’ambito della comunicazione, affinché l’intero sistema risponda in modo coerente alle necessità della missione evangelizzatrice della Chiesa in un contesto caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell’interattività.

Art. 184

Il Dicastero provvede alle necessità della missione evangelizzatrice della Chiesa utilizzando i modelli di produzione, le innovazioni tecnologiche e le forme di comunicazione attualmente disponibili e quelle che potranno svilupparsi nel tempo a venire.

Art. 185

Il Dicastero, oltre alle funzioni espressamente operative che gli sono assegnate, approfondisce e sviluppa anche gli aspetti propriamente teologici e pastorali dell’agire comunicativo della Chiesa. In questo senso si adopera, anche a livello formativo, affinché la Comunicazione non sia ridotta a concezioni prettamente tecnologiche e strumentali.

Art. 186

È compito del Dicastero adoperarsi affinché i fedeli siano sempre più coscienti del dovere, che spetta a ciascuno, di impegnarsi affinché i molteplici strumenti di comunicazione siano a disposizione della missione pastorale della Chiesa, a servizio dell’incremento della civiltà e dei costumi;

si dedica a tale sensibilizzazione specialmente in occasione della celebrazione della Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali.

Art. 187

Per la sua attività il Dicastero si avvale delle infrastrutture di connettività e di rete dello Stato della Città del Vaticano, in conformità con la legislazione peculiare e gli impegni internazionali assunti dalla Santa Sede. Nell’adempimento delle sue funzioni agisce in collaborazione con le Istituzioni curiali competenti in materia e in particolare con la Segreteria di Stato.

Art. 188

Spetta al Dicastero supportare le altre Istituzioni curiali e gli Uffici, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli altri Organismi che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano, ovvero che dipendono dalla Sede Apostolica, nella loro attività di comunicazione.

VI

ORGANISMI DI GIUSTIZIA

Art. 189

§ 1. Il servizio degli Organismi di Giustizia è una delle funzioni essenziali nel governo della Chiesa. L’obiettivo di questo servizio, perseguito da ciascuno degli Organismi per il foro di propria competenza, è quello della missione propria della Chiesa: annunciare ed inaugurare il Regno di Dio ed operare, mediante l’ordine della giustizia applicato con equità canonica, per la salvezza delle anime, che nella Chiesa è sempre la legge suprema.

§ 2. Sono Organismi ordinari di giustizia: la Penitenzieria Apostolica, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana. I tre Organismi sono indipendenti l’uno dall’altro.

Penitenzieria Apostolica

Art. 190

§ 1. La Penitenzieria Apostolica ha competenza su tutto quanto riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della misericordia divina.

§ 2. È retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente, ai quali si affiancano alcuni Officiali.

Art. 191

Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie.

Art. 192

§ 1. La Penitenzieria Apostolica provvede a che nelle Basiliche Papali di Roma ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.

§ 2. Sovrintende alla corretta formazione dei Penitenzieri nominati nelle Basiliche Papali e di quelli nominati altrove.

Art. 193

Alla Penitenzieria Apostolica è demandato quanto concerne la concessione e l’uso delle Indulgenze, fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l’esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Art. 194

La Segnatura Apostolica esercita la funzione di Supremo Tribunale della Chiesa e provvede altresì alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Art. 195

§ 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è costituito da Cardinali, Vescovi e presbiteri nominati dal Romano Pontefice per cinque anni ed è presieduto dal Cardinale Prefetto.

§ 2. Nel disbrigo degli affari del Tribunale il Prefetto è coadiuvato da un Segretario.

Art. 196

La Segnatura Apostolica, quale Tribunale di giurisdizione ordinaria, giudica:

1. le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le Sentenze della Rota Romana;

2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa deciso dalla Rota Romana;

3. le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota Romana per atti posti nell’esercizio della loro funzione;

4. i conflitti di competenza tra Tribunali, che non dipendono dal medesimo Tribunale d’appello.

Art. 197

§ 1. La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§ 2. In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di legge, la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni recati con l’atto di cui si tratta.

§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad essa deferite dal Romano Pontefice o dalle Istituzioni curiali. Infine, giudica dei conflitti di competenza insorti tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato.

Art. 198

Alla Segnatura Apostolica, quale organo amministrativo di giustizia in materia disciplinare, compete anche di:

1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori;

2. giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;

3. giudicare circa qualsiasi richiesta relativa all’amministrazione della giustizia;

4. prorogare la competenza dei Tribunali di grado inferiore;

5. concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali.

Art. 199

La Segnatura Apostolica è retta da una sua propria legge.

Tribunale della Rota Romana

Art. 200

§ 1. Il Tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore.

§ 2. Presso il Tribunale della Rota Romana è costituito l’Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, secondo i diversi casi.

Art. 201

§ 1. Il Tribunale ha una struttura collegiale ed è costituito da un certo numero di giudici, dotati di provata dottrina, competenza ed esperienza, scelti dal Romano Pontefice dalle varie parti del mondo.

§ 2. Al Collegio del Tribunale presiede, come primus inter pares, il Decano, il quale viene nominato per cinque anni dal Romano Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.

§ 3. L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione è moderato dal Decano, assistito da propri Officiali, Commissari deputati e Consultori.

Art. 202

§ 1. Il Tribunale della Rota Romana giudica in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello.

§ 2. Giudica in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato.

Art. 203

§ 1. La Rota Romana, inoltre, giudica in prima istanza:

1. i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;

2. gli Abati primati, o gli Abati superiori di Congregazioni monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto pontificio;

3. le Diocesi/Eparchie o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un Superiore al di sotto del Romano Pontefice;

4. le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al medesimo Tribunale.

§ 2. Giudica le medesime cause anche in seconda ed ulteriore istanza, se non sia previsto altrimenti.

Art. 204

Il Tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.

VII

ORGANISMI ECONOMICI

Consiglio per l’economia

Art. 205

§ 1. Al Consiglio per l’economia compete la vigilanza sulle strutture e le attività amministrative e finanziarie delle Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa indicati nell’elenco allegato al proprio Statuto.

§ 2. Il Consiglio per l’economia esercita le sue funzioni alla luce della dottrina sociale della Chiesa attenendosi alle migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione amministrativa e finanziaria etica ed efficiente.

Art. 206

§ 1. Il Consiglio consta di otto Cardinali o Vescovi, che rappresentano l’universalità della Chiesa, e sette laici, scelti tra esperti di varie nazionalità. I quindici membri sono nominati per cinque anni dal Romano Pontefice.

§ 2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Cardinale Coordinatore, coadiuvato da un Segretario.

§ 3. Il Prefetto della Segreteria per l’economia partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 207

Il Consiglio sottopone all’approvazione del Romano Pontefice indirizzi e norme volti ad assicurare che:

1. siano tutelati i beni degli Enti e delle Amministrazioni sottoposti alla sua vigilanza;

2. siano ridotti i rischi patrimoniali e finanziari;

3. le risorse umane, materiali e finanziarie siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza, efficienza e trasparenza;

4. gli Enti e le Amministrazioni svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.

Art. 208

Il Consiglio stabilisce i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione realizzati dagli Enti da esso vigilati richiedano, ad validitatem, l’approvazione del Prefetto della Segreteria per l’economia.

Art. 209

§ 1. Il Consiglio approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidati della Santa Sede e li sottopone al Romano Pontefice.

§ 2. Durante la Sede vacante il Consiglio per l’economia fornisce al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e quelli preventivi per l’anno in corso.

Art. 210

Il Consiglio, quando necessario e nel rispetto della sua autonomia operativa, richiede all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria informazioni rilevanti ai fini delle attività da essa svolte ed è informato con cadenza annuale riguardo alle attività dell’Istituto per le Opere di Religione.

Art. 211

Il Consiglio esamina le proposte avanzate dalla Segreteria per l’economia, nonché eventuali suggerimenti presentati dalle varie Amministrazioni della Santa Sede, dall’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e altri Enti indicati negli Statuti propri.

Segreteria per l’economia

Art. 212

§ 1. La Segreteria per l’economia svolge la funzione di Segreteria papale per le materie economiche e finanziarie.

§ 2. Esercita il controllo e la vigilanza in materia amministrativa, economica e finanziaria sulle Istituzioni curiali, gli Uffici e le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa indicate nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’economia.

§ 3. Esercita pure un apposito controllo sull’Obolo di san Pietro e sugli altri Fondi papali.

Art. 213

§ 1. La Segreteria per l’economia è presieduta da un Prefetto, assistito da un Segretario.

§ 2. L’Organismo si articola in due Aree funzionali: una per la regolazione, il controllo e la vigilanza in materia economica e finanziaria, l’altra per la regolazione, il controllo e la vigilanza in materia amministrativa.

Art. 214

§ 1. La Segreteria per l’economia deve sentire il Consiglio per l’economia e sottoporre al suo esame le proposte e gli indirizzi riguardanti norme sulle materie di maggiore importanza o attinenti a principi generali.

§ 2. Nel corso dell’elaborazione delle proposte o degli indirizzi, la Segreteria per l’economia svolge le opportune consultazioni, tenendo in debito conto l’autonomia e le competenze degli Enti e Amministrazioni.

§ 3. Per le materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale la Segreteria per l’economia agisce in collaborazione con la Segreteria di Stato, la quale ha competenza esclusiva.

Art. 215

La Segreteria per l’economia:

1. emana indirizzi in materia economica e finanziaria per la Santa Sede e controlla che le attività si svolgano nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati;

2. monitora le attività amministrative, economiche e finanziarie delle Istituzioni affidate al suo controllo e vigilanza; propone e assicura eventuali azioni correttive;

3. predispone il bilancio preventivo annuale, controllando poi che venga rispettato, e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede e li sottopone al Consiglio per l’economia;

4. realizza la valutazione annuale del rischio della situazione patrimoniale e finanziaria della Santa Sede e la sottopone al Consiglio per l’economia.

Art. 216

La Segreteria per l’economia:

1. formula linee guida, indirizzi, modelli e procedure in materia di appalti, volti ad assicurare che tutti i beni e servizi richiesti dalle Istituzioni curiali e dagli Uffici e dalle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, siano acquisiti nel modo più prudente, efficiente ed economicamente vantaggioso, in conformità ad appropriate verifiche e procedure interne;

2. predispone strumenti informatici appropriati che rendano efficace e trasparente la gestione amministrativa, economica e finanziaria e assicurino che gli archivi e la contabilità siano tenuti in modo fedele, conformemente alle norme e alle procedure approvate.

Art. 217

§ 1. È istituita nella Segreteria per l’economia la Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede, la quale provvede, in dialogo e cooperazione con gli Enti interessati, a tutto quanto riguarda la posizione e gestione lavorativa del personale e i collaboratori degli Enti soggetti alla legislazione propria della Santa Sede, fermo restando il disposto dell’art. 48, 2°.

§ 2. Fra le altre competenze, tramite questa Direzione, la Segreteria per l’economia autorizza le assunzioni, verificandone tutti i requisiti, e approva le tabelle organiche degli Enti.

Art. 218

§ 1. La Segreteria per l’economia approva ogni atto di alienazione, acquisto o di straordinaria amministrazione realizzato dalle Istituzioni curiali e dagli Uffici e dalle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, per il quale sia necessaria la sua approvazione ad validitatem, in base ai criteri determinati dal Consiglio per l’economia.

§ 2. Durante la Sede vacante, la Segreteria per l’economia fornisce al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa tutta l’informazione che sarà richiesta circa lo stato economico della Santa Sede.

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

Art. 219

§ 1. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è l’organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento della funzione propria della Curia romana per il bene e a servizio delle Chiese particolari.

§ 2. Alla stessa compete amministrare il patrimonio immobiliare e mobiliare degli Enti che hanno affidato alla Santa Sede i propri beni, nel rispetto della finalità specifica per la quale il patrimonio è stato costituito e degli indirizzi e delle politiche generali approvate dagli Organismi competenti.

§ 3. L’esecuzione delle operazioni finanziarie di cui ai §§ 1 e 2 avviene attraverso l’attività strumentale dell’Istituto per le Opere di Religione.

Art. 220

§ 1. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede a quanto è necessario per l’attività ordinaria della Curia romana, curando la tesoreria, la contabilità, gli acquisti e gli altri servizi.

§ 2. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica può svolgere i medesimi servizi di cui al § 1 anche per le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che facciano riferimento ad essa nel caso in cui ne facciano richiesta, oppure sia così disposto.

Art. 221

§ 1. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è presieduta da un Presidente. Egli è assistito da un Segretario e da un Consiglio, composto da Cardinali, Vescovi, presbiteri e laici, che lo aiuta nell’elaborazione delle linee strategiche dell’Ente e nella valutazione delle sue realizzazioni.

§ 2. L’organizzazione interna dell’Organismo si articola in tre Aree funzionali, che curano la gestione immobiliare, gli affari finanziari e i servizi.

§ 3. L’Organismo si avvale della consulenza di esperti nelle materie di competenza, nominati ai sensi degli artt. 16 – 17 § 1.

Ufficio del Revisore Generale

Art. 222

All’Ufficio del Revisore Generale è affidato il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede.

Art. 223

§ 1. L’Ufficio ha il compito, secondo il programma annuale di revisione approvato dal Consiglio per l’economia, della revisione contabile dei bilanci annuali delle singole Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, i quali confluiscono nei suddetti bilanci consolidati.

§ 2. II programma annuale di revisione è comunicato dal Revisore Generale al Consiglio per l’economia per la sua approvazione.

Art. 224

§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale su richiesta del Consiglio per l’economia, o della Segreteria per l’economia, o dei Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’art. 205 § 1, svolge revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Le stesse revisioni possono essere avviate autonomamente dal Revisore Generale che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia, adducendone le motivazioni.

§ 2. Il Revisore Generale riceve dalle persone che ne sono a conoscenza in ragione dell’esercizio delle proprie funzioni le segnalazioni su situazioni particolari. Esaminate le segnalazioni, le presenta con una relazione al Prefetto della Segreteria per l’economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia.

Commissione di Materie Riservate

Art. 225

Alla Commissione di Materie Riservate compete:

1. autorizzare qualsiasi atto di natura giuridica, economica o finanziaria che per un bene maggiore della Chiesa o delle persone debba essere coperto dal segreto e sottratto al controllo e alla vigilanza degli organi competenti;

2. controllare i contratti della Santa Sede che secondo la legge richiedono riservatezza e vigilare su di essi.

Art. 226

La Commissione, secondo il proprio Statuto, è composta da alcuni Membri nominati per cinque anni dal Romano Pontefice. È presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario.

Comitato per gli Investimenti

Art. 227

§ 1. Al Comitato per gli Investimenti, organo consultivo, compete di garantire la natura etica degli investimenti mobiliari della Santa Sede secondo la dottrina sociale della Chiesa e, nello stesso tempo, la loro redditività, adeguatezza e rischiosità.

§ 2. Il Comitato è composto, secondo il proprio Statuto, da Membri e da Professionisti di alto profilo nominati per cinque anni dal Romano Pontefice. È presieduto da un Presidente, coadiuvato da un Segretario.

VIII

UFFICI

Prefettura della Casa Pontificia

Art. 228

§ 1. La Prefettura si occupa dell’ordine interno relativo alla Casa Pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la Cappella e la Famiglia Pontificia.

§ 2. È guidata da un Prefetto, coadiuvato dal Reggente, nominati per cinque anni dal Romano Pontefice, ai quali si affiancano alcuni Officiali.

Art. 229

§ 1. La Prefettura della Casa Pontificia cura l’ordinamento e lo svolgimento delle cerimonie pontificie, esclusa la parte strettamente liturgica e stabilisce l’ordine di precedenza.

§ 2. È suo compito ordinare il servizio di anticamera e disporre le udienze pubbliche, speciali e private del Romano Pontefice e le visite delle persone, consultandosi, tutte le volte che lo esigano le circostanze, con la Segreteria di Stato. Predispone tutto quanto deve essere fatto quando dallo stesso Pontefice sono ricevuti in solenne udienza i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri degli Stati, le pubbliche Autorità ed altre eminenti Personalità, come pure gli Ambasciatori.

§ 3. Si occupa di quanto si riferisce agli Esercizi spirituali del Romano Pontefice, del Collegio Cardinalizio e della Curia romana.

Art. 230

§ 1. Spetta alla Prefettura disporre i preparativi ogni qual volta il Romano Pontefice si porta in visita nel territorio vaticano, in Roma o viaggia in Italia.

§ 2. Il Prefetto lo assiste solo in occasione di incontri e visite nel territorio vaticano.

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice

Art. 231

§ 1. Spetta all’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni in Vaticano alle quali presiede, partecipa o assiste il Romano Pontefice, oppure – in suo nome o per suo mandato – un Cardinale o un Prelato, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni in ambito liturgico, predisponendo tutto ciò che è necessario o utile per il loro degno svolgimento e per l’attiva partecipazione dei fedeli.

§ 2. L’Ufficio cura altresì la preparazione e lo svolgimento di tutte le celebrazioni liturgiche pontificie che avvengono durante le visite pastorali del Romano Pontefice nei viaggi apostolici, tenendo presenti le peculiarità proprie delle celebrazioni papali.

Art. 232

§ 1. All’Ufficio è preposto il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, nominato per cinque anni dal Romano Pontefice. Lo coadiuvano nelle sacre celebrazioni i Cerimonieri pontifici, nominati per cinque anni dal Romano Pontefice.

§ 2. Nell’Ufficio affiancano il Maestro diversi Officiali e Consultori.

Art. 233

§ 1. Il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie è anche responsabile della Sacrestia Pontificia e delle Cappelle del Palazzo Apostolico.

§ 2. È altresì responsabile della Cappella Musicale Pontificia, con il compito di guidare tutte le attività e gli ambiti liturgico, pastorale, spirituale, artistico ed educativo della medesima Cappella, inserita nell’Ufficio quale specifico luogo di servizio alle funzioni liturgiche papali e nel contempo a custodia e promozione della prestigiosa eredità artistico-musicale prodotta nei secoli dalla Cappella stessa per le solenni liturgie dei Pontefici.

Art. 234

Rientra nella competenza dell’Ufficio la celebrazione del Concistoro e la direzione delle celebrazioni liturgiche del Collegio Cardinalizio durante la Sede vacante.

Camerlengo di Santa Romana Chiesa

Art. 235

§ 1. Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge speciale relativa alla Sede Apostolica vacante e l’elezione del Romano Pontefice.

§ 2. Il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Vice Camerlengo sono nominati dal Romano Pontefice.

§ 3. Nell’adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia e gli altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice.

Art. 236

Il compito di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante è affidato al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Nel caso egli fosse impedito, la funzione sarà assunta dal Vice Camerlengo.

Art. 237

Quando la Sede Apostolica è vacante, è diritto e dovere del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa:

1. richiedere a tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano in corso;

2. richiedere al Consiglio per l’economia i bilanci preventivi e consolidati dalla Santa Sede dell’anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l’anno seguente;

3. domandare, nella misura in cui sia necessario, alla Segreteria per l’economia qualsiasi informazione sullo stato economico della Santa Sede.

IX

AVVOCATI

Albo degli Avvocati presso la Curia romana

Art. 238

Oltre all’Albo degli Avvocati della Rota Romana, esiste un Albo degli Avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi alle Istituzioni curiali.

Art. 239

§ 1. Possono essere iscritti in tale Albo quei Professionisti che si distinguono per adeguata preparazione, comprovata da gradi accademici, per l’esempio di vita cristiana, per l’onestà dei costumi e per la capacità professionale.

§ 2. Il Cardinale Segretario di Stato, udita una Commissione stabilmente costituita a tale scopo, provvede all’iscrizione all’Albo dei Professionisti in possesso dei requisiti di cui al § 1 che ne abbiano fatto adeguata richiesta. Qualora tali requisiti venissero a mancare, gli stessi decadono dall’Albo.

Corpo degli Avvocati della Santa Sede

Art. 240

§ 1. Il Corpo degli Avvocati della Santa Sede è costituito di preferenza da quelli iscritti all’Albo degli Avvocati presso la Curia romana. Essi potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o delle Istituzioni curiali, dinanzi ai Tribunali sia ecclesiastici che civili.

§ 2. Gli Avvocati della Santa Sede sono nominati per un quinquennio, rinnovabile, dal Cardinale Segretario di Stato, udita la Commissione di cui all’articolo 239 § 2; cessano dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età e, per gravi motivi, possono essere revocati.

§ 3. Gli Avvocati della Santa Sede sono tenuti a condurre una vita cristiana integra ed esemplare e ad adempiere gli incarichi loro affidati con la massima coscienza e per il bene della Chiesa.

X

ISTITUZIONI COLLEGATE CON LA SANTA SEDE

Art. 241

Esistono alcuni Istituti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della Curia romana e avendo propria personalità giuridica, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso Romano Pontefice, alla Curia romana e alla Chiesa universale ed in qualche modo sono collegati con la Curia stessa.

Art. 242

L’Archivio Apostolico Vaticano è l’Istituto che svolge la propria specifica attività di custodia e valorizzazione degli atti e dei documenti che riguardano il governo della Chiesa universale, perché siano innanzitutto a disposizione della Santa Sede e della Curia romana nel compimento della propria attività e, secondariamente, per concessione pontificia, possano rappresentare per tutti gli studiosi, senza distinzione di Paese e religione, fonti per la conoscenza, anche profana, delle vicende che nel tempo sono state strettamente connesse con la vita della Chiesa.

Art. 243

Istituto di antica origine, la Biblioteca Apostolica Vaticana è un insigne strumento della Chiesa per lo sviluppo e la divulgazione della cultura, a supporto dell’attività della Sede Apostolica. Ha il compito, attraverso le sue varie sezioni, di raccogliere e conservare un patrimonio ricchissimo di scienza e di arte e di metterlo a disposizione degli studiosi che ricercano la verità.

Art. 244

La Fabbrica di San Pietro si occupa di tutto quanto riguarda la Basilica Papale di San Pietro, che custodisce la memoria del martirio e la tomba dell’Apostolo, sia per la conservazione e il decoro dell’edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini e dei visitatori, secondo le norme proprie. Nei casi necessari il Presidente e il Segretario della Fabbrica agiscono d’intesa col Capitolo della stessa Basilica.

Art. 245

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha il compito di studiare, conservare, tutelare e valorizzare le catacombe cristiane d’Italia, in cui le testimonianze di fede e di arte delle prime comunità cristiane continuano a trasmettere a pellegrini e visitatori il loro profondo messaggio.

Art. 246

Per la ricerca e la diffusione della verità nei vari settori della scienza divina ed umana sono sorte in seno alla Chiesa cattolica diverse Accademie, tra le quali si distinguono la Pontificia Accademia delle Scienze, la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e la Pontificia Accademia per la Vita.

Art. 247

Al fine di promuovere e sviluppare una cultura di qualità all’interno delle Istituzioni accademiche direttamente dipendenti dalla Santa Sede e di assicurare loro criteri qualitativi validi a livello internazionale, è istituita l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche.

Art. 248

L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria è l’Istituzione che, nei modi previsti dalla legge e dal proprio Statuto, svolge le funzioni di: vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti degli Enti e dei soggetti sottoposti alla sua supervisione; vigilanza prudenziale sugli Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria; regolamentazione prudenziale degli Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale veste svolge altresì la funzione di informazione finanziaria.

Art. 249

Tutte le Istituzioni collegate con la Santa Sede sopra indicate si reggono secondo proprie leggi quanto alla costituzione e all’amministrazione.

XI

NORMA TRANSITORIA

Art. 250

§ 1. Quanto stabilito in via generale dalle norme della presente Costituzione apostolica si applica alla Segreteria di Stato, ai Dicasteri, agli Organismi, agli Uffici ed alle Istituzioni sia facenti parte della Curia romana, che collegate con la Santa Sede. Quelle poi che dispongono anche di propri Statuti e Leggi, li osservino soltanto in quanto non si oppongano alla presente Costituzione apostolica, proponendone quanto prima l’adeguamento all’approvazione del Romano Pontefice.

§ 2. Le norme esecutorie attualmente vigenti per i soggetti di cui al § 1, così come il “Regolamento Generale della Curia romana”, l’Ordo servandus e il modus procedendi interni alle Istituzioni curiali e agli Uffici, siano osservate in tutto ciò che non risulti contrario alle norme della presente Costituzione apostolica fino all’approvazione del nuovo Ordo servandus e degli Statuti.

§ 3. Con l’entrata in vigore della presente Costituzione apostolica viene integralmente abrogata e sostituita la Costituzione Pastor bonus e, con essa, sono soppressi anche gli Organismi della Curia romana in essa indicati e non più previsti, né riorganizzati nella presente Costituzione.

Stabilisco che la presente Costituzione apostolica sia, ora e in avvenire, stabile, valida ed efficace, consegua perfettamente i suoi effetti a partire dal giorno 5 giugno 2022, Solennità di Pentecoste, e che ne sia curata la piena osservanza, in tutti i particolari, da parte di coloro cui essa è diretta, per il presente e per il futuro, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, nella Solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria, il giorno 19 marzo 2022, decimo di Pontificato.

FRANCESCO

____________________

[1] GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 2.
[2] FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24.
[3]Cfr ibidem, 30.
[4]FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen fidei, 4.
[5]Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 9 ss.
[6]GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Christifideles laici, 32.
[7]FRANCESCO, Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
[8] GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Christifideles laici, 32.
[9] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 19.
[10] Cfr ibidem, 20.
[11] Cfr ibidem, 8.
[12] Cfr ibidem, 22; cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 8, 55, 56.
[13] Ibidem, 23.
[14] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 18 e CONCILIO ECUMENICO VATICANO I, Costituzione dogmatica Pastor aeternus, Preambolo.
[15] Cfr ibidem, 23.
[16] Cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 63.
[17] Cfr ibidem, 63.
[18] Cfr GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Motu proprio Apostolos suos, 12.
[19] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 30.
[20] FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 120.
[21] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 30.
[22] PAOLO VI, Allocuzione per l’ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II (7 dicembre 1965).
[23] FRANCESCO, Saluto rivolto ai Cardinali riuniti per il Concistoro (12 febbraio 2015).
[24] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 9.
[25] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 18.
[26] Ibidem, 23.
[27] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 16.
[28] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei verbum, 7.
[29] Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 31-32.
[30] Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 8.
[31] PAOLO VI, Epilogo del Concilio Ecumenico Vaticano II, Omelia nella Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria (8 dicembre 1965).