Nell’articolo nr.2 lettera v) del DPCM sono state inserite le seguenti disposizioni che riguardano i luoghi di culto:
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato l, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – 08 Marzo 2020 by Cerco il Tuo volto on Scribd