Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l’Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.
Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell’Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l’esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.
Allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l’attività dell’Istituto alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti dell’Istituto per le Opere di Religione, con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.
1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
2. L’Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano.
Per eventuali controversie il foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.
3. Sono Organi dell’Istituto:
– La Commissione Cardinalizia
– Il Prelato
– Il Consiglio di Sovrintendenza
– La Direzione
4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.
Essa vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.
5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l’attività dell’Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.
6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell’amministrazione e gestione dell’Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.
Esso è composto di sette membri, nominati dalla Commissione Cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
7. La rappresentanza legale dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.
8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un eventuale Vice Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l’approvazione della Commissione Cardinalizia.
Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile di tutta l’attività operativa dell’Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza.
9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.
Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano L’Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato ad experimentum per due anni, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, l’8 agosto dell’anno 2019, settimo del nostro Pontificato.
FRANCESCO
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE
STATUTO
CAPO I
NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO
Art. 1
§1. L’Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica.
§2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali.
Art. 2
§1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
§2. L’Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.
§3. L’Istituto può accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 3
§1. L’Istituto è responsabile della custodia e dell’amministrazione dei beni ricevuti.
§2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo.
§3. Per eventuali controversie, il Foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
Art. 4
Sono Organi dell’Istituto:
– La Commissione Cardinalizia
– Il Prelato
– Il Consiglio di Sovrintendenza
– La Direzione
CAPO III
LA COMMISSIONE CARDINALIZIA
Art. 5
§1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai membri della Commissione stessa.
§2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
§3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Commissione.
Art. 6
§1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
§2. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima dell’adunanza, salvo casi di particolare urgenza.
Art. 7
§1. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all’unanimità qualora siano presenti tre Cardinali.
§2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segretario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato al termine di ogni adunanza.
§3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell’archivio della Commissione stessa, nell’ufficio del Prelato.
Art. 8
§1. La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie.
§2. Essa nomina e revoca i membri dei Consiglio di Sovrintendenza e, su proposta di quest’ultimo, il Presidente e il Vice Presidente.
§3. Inoltre, la Commissione Cardinalizia:
a) delibera, presa conoscenza del Bilancio d’Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell’Istituto, sulla devoluzione degli utili;
b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;
c) delibera sull’emolumento spettante ai membri del Consiglio di Sovrintendenza;
d) approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice Direttore fatta dal Consiglio di Sovrintendenza;
e) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti; e
f) delibera su eventuali questioni riguardanti i membri del Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione.
CAPO IV
IL PRELATO
Art. 9
§1. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un nuovo Prelato che rimarrà in carica fino alla scadenza del quinquennio.
§2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell’etica cattolica ed in coerenza con la missione dell’Istituto.
A tal fine:
a) dispone di un proprio ufficio presso l’Istituto; e
b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.
§3. Inoltre, il Prelato:
a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni di Segretario;
b) custodisce nel proprio ufficio l’archivio della Commissione Cardinalizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.
CAPO V
IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA
Art. 10
Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell’amministrazione e gestione dell’Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.
Art. 11
§1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione cardinalizia ed è composto da sette membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa.
§2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
§3. Se un membro del Consiglio viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.
§4. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art. 12
§1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi membri, comunicata per iscritto al Presidente con l’indicazione delle motivazioni.
§2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o posta elettronica, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e con l’ordine del giorno.
§3. L’avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.
§4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.
§5. Il Presidente, d’intesa con i membri del Consiglio, fissa l’ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori, assicurandosi che tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all’ordine del giorno.
Art. 13
§1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
§2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
§3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti nel rispetto dei requisiti di riservatezza.
§4. Verificandosi i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo consenso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, il Consiglio di Sovrintendenza si considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi il Presidente o il Vice Presidente, un Consigliere e il Segretario Unico del Consiglio.
§5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il regolamento attuativo.
§6. In caso d’assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
§7. Per l’approvazione del Bilancio e la nomina del Direttore e del Vice Direttore, che non potranno attuarsi nelle modalità previste al precedente §3, si richiede la maggioranza di quattro Consiglieri, manifestata eventualmente per iscritto in caso di impedimento a partecipare all’adunanza.
Art. 14
§1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei relativi verbali, l’autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell’Istituto cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.
§2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un verbale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell’adunanza, darne lettura ai presenti affinché lo approvino al termine di ogni adunanza, e sottoscriverlo in calce insieme con il Presidente.
§3. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione Affari Legali dell’Istituto, a disposizione dei membri del Consiglio stesso.
§4. In caso d’assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell’Istituto e il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all’uopo designato dal Presidente.
Art. 15
Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta, sulla base delle situazioni contabili mensili di cui all’articolo 22§1, l’attività della Direzione e la sua rispondenza alle norme, istruzioni e direttive.
Art. 16
Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio predisposto dalla Direzione, dopodiché lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sulla rispondenza dell’attività dell’Istituto agli scopi statutari.
Art. 17
§1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:
a) formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per l’attività dell’Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
b) definire i criteri per l’elaborazione dei programmi e degli obiettivi annuali della direzione e approvarne le proposte;
c) controllare l’attività economico-finanziaria dell’Istituto;
d) vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, per quanto riguarda gli investimenti e le altre attività;
e) definire il modello di attività più adeguato e la struttura finanziaria più opportuna per l’Istituto proponendo il modo di migliorarla e, in generale, indicando i mezzi più convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività nell’ambito della corretta osservanza delle norme economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell’Istituto stesso;
f) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate all’unanimità dal Consiglio stesso;
g) predisporre l’emanazione del Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è demandata inter alia la descrizione particolareggiata dei poteri e delle competenze del Consiglio e della Direzione, da sottoporre all’approvazione della Commissione Cardinalizia;
h) conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice Direttore, a Dirigenti e Funzionari, la firma in nome dell’Istituto secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
i) approvare la relazione annuale della Direzione;
j) proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;
k) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle sue riunioni sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
§2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell’assunzione di decisioni in determinate materie.
§3. I comitati di cui al punto precedente non hanno compiti esecutivi/gestori, né limitano i poteri decisionali e le responsabilità del Consiglio di Sovrintendenza.
§4. Ogni Comitato sarà composto da almeno tre consiglieri e il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza potrà parteciparvi come invitato.
CAPO VI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA
Art. 18
Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Commissione Cardinalizia, svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell’Istituto e può delegarla secondo le modalità previste dal Regolamento;
b) ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste dal Regolamento;
c) guida e coordina l’attività del Consiglio di Sovrintendenza;
d) convoca e presiede le adunanze consiliari.
In caso d’assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
CAPO VII
LA DIREZIONE
Art. 19
§1. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
§2. Il Direttore Generale e il Vice Direttore sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l’approvazione della Commissione Cardinalizia.
§3. Il Direttore Generale e il Vice Direttore possono essere revocati dal Consiglio di Sovrintendenza con l’approvazione della Commissione Cardinalizia.
Art. 20
§1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo indeterminato o determinato. In entrambi i casi, cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno d’età.
§2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una volta.
§3. Il Vice Direttore è nominato per cinque anni e può essere confermato una volta.
Art. 21
Dirigenti e funzionari sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza su proposta del Direttore Generale.
Art. 22
§1. Il Direttore Generale redige ogni mese la situazione contabile economico-finanziaria risultante alla fine del mese precedente e la trasmette ai Membri del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato accompagnata da una relazione.
§2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrintendenza, il Direttore Generale riferisce per iscritto allo stesso sull’andamento delle attività dell’Istituto.
Art. 23
§1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il Bilancio relativo all’esercizio dell’anno precedente: Conto Profitti e Perdite e Situazione Patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.
§2. Il Bilancio deve essere corredato da una relazione sull’andamento della gestione dell’Istituto.
§3. Il Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno venti giorni prima della seduta fissata per l’approvazione del Bilancio.
§4. Il Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore documento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Art. 24
§1. Il Direttore Generale è responsabile di tutta l’attività operativa che dirige, organizza e controlla secondo le linee-guida e le strategie stabilite dal Consiglio di Sovrintendenza.
§2. Il Direttore Generale attua le delibere adottate dal Consiglio di Sovrintendenza e sovrintende all’organizzazione dell’Istituto e alla gestione del personale.
§3. Le competenze e i poteri specifici della Direzione sono elencati nel Regolamento dell’Istituto.
Art. 25
§1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.
§2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato ad agire dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno dei Consiglieri. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.
§3. Il Direttore e, in sua assenza, il Vice Direttore sono normalmente invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.
CAPO VIII
REVISIONE DEI CONTI
Art. 26
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.
Art. 27
§1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul Bilancio dell’Istituto.
§2. II revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve dall’Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione.
CAPO IX
PERSONALE
Art. 28
Per l’assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell’Istituto tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale e assistenziale.
Art. 29
§1. Tutti i dipendenti dell’Istituto, in costanza di rapporto d’impiego, hanno l’obbligo dell’esclusività dell’impiego. Essi non possono svolgere altre attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo gratuito, né esercitare attività d’impresa commerciale, né partecipare, a qualsiasi titolo, di società, sia all’interno sia all’esterno dello Stato della Città del Vaticano.
§2. I dipendenti dell’Istituto potranno assumere la carica di amministratore e/o consigliere esclusivamente nell’interesse dell’Istituto, sia all’interno sia all’esterno dello Stato Città del Vaticano, in società controllate dall’Istituto, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.
Art. 30
Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Sovrintendenza.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell’Istituto per le Opere di Religione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.
Art. 32
Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche.