Conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione

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Risposta a Sua Em.za, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, circa due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.

Con lettera del 30 ottobre 2023 (Prot. n. 2537), il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, ha rivolto al Dicastero per la Dottrina della Fede due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.

In particolare, riferiva di aver costituito in Diocesi di Bologna una Commissione, allo scopo di dare una risposta cristiana a vari problemi che derivano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura. Lo scopo è anche quello di non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione.

Per essere certi di corrispondere non solo alla richiesta dei familiari, ma soprattutto all’annuncio cristiano della risurrezione dei corpi e al rispetto loro dovuto, lo scrivente ha rivolto i seguenti quesiti:

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  1. Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto – analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti – è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?
  2. Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?

Dopo aver debitamente esaminato i contenuti di tali quesiti, si è deciso di rispondere nel modo seguente:

1) Il n. 5 dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 15 agosto 2016, per quanto riguarda la conservazione delle ceneri in apposite urne afferma che le ceneri devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica.

Vengono anche date le motivazioni pastorali di questa normativa: «La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose» (n. 5). Questa normativa presente nella summenzionata Istruzione conserva tutta la sua validità.

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2) La nostra fede ci dice che risusciteremo con la stessa identità corporea che è materiale, come ogni creatura su questa terra, anche se quella materia sarà trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo. In questo senso, la risurrezione sarà «in questa carne nella quale ora viviamo» (Formula Fides Damasi nuncupata). Così viene evitato un dannoso dualismo tra materiale e immateriale.

Ma questa trasformazione non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dell’essere umano. Perciò il corpo del risorto non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire. Non essendo una semplice rivivificazione del cadavere, la risurrezione può avvenire anche se il corpo è stato totalmente distrutto o disperso. Ciò ci aiuta a capire perché in molti cinerari le ceneri dei defunti si conservano tutte insieme, senza mantenerle in posti separati.

3) Le ceneri dei defunti, inoltre, procedono da resti materiali che sono stati parte del percorso storico vissuto dalla persona, al punto che la Chiesa ha particolare cura e devozione circa le reliquie dei Santi. Questa attenzione e memoria ci porta anche a un atteggiamento di sacro rispetto verso le ceneri dei defunti, che conserviamo in un luogo sacro adatto alla preghiera e alle volte vicino alle chiese dove si recano le loro famiglie e vicini.

4) Perciò:

A) Per le motivazioni sopra riportate, è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale.

B) Inoltre, posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto.

Víctor Manuel Card. Fernández – Prefetto

Ex Audientia Die 9.12.2023

Franciscus

Fonte

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